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Più tempo per il versamento delle imposte

Comunicato stampa del 13 maggio 2011 e relativo DPCM di proroga dei versamenti

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi, è stato previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca.

Più tempo per i versamenti e per il 730 Adempimenti di agosto, stop fino al giorno 22

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi, è stato previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca.

Il Dpcm prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Quest’anno la proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Più tempo anche per i contribuenti che presentano il modello 730, che potrà essere consegnato al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 e ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 giugno 2011.

A favore dei Caf e dei professionisti abilitati è stato, inoltre, previsto un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2011 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.

Estate di riposo per i versamenti e gli adempimenti. Infatti, il Dpcm prevede che le scadenze in agenda tra il 1° e il 20 agosto vengano tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo. Non rientrano, in ogni caso, in questa ultima finestra i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.

Si riporta il testo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sposta i termini per i versamenti 2011 e per la presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti.

ARTICOLO 1

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011

1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del ministro dell'Economia e delle finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente.

ARTICOLO 2

Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011

1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentano l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 16 maggio 2011 al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 20 giugno 2011 a un Caf-dipendenti ovvero a un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione.

3. I Caf dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:

a) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delle dichiarazioni;

c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

ARTICOLO 3

Adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza nel periodo 1° agosto-20 agosto 2011

1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

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