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Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile sono escluse le porzioni di aree dove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi

Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 3 sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, in entita' rilevante, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 2), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 29 luglio 2009, n. 17596)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ES. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato TAMPONI MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAGAZZINI ANTONIO, giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FIRENZE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANSONI ANDREA, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 132/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 27/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 25/06/2009 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;

udito per il ricorrente l'Avvocato TAMPONI, che si riporta e chiede l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avv.to LORIZIO, che si riporta e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con diciassette ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Firenze la societa' Ea. Spa proponeva opposizione avverso altrettante decisioni della direzione regionale delle entrate, che rigettavano quelli proposti dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento per la tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed altri speciali, e tuttavia assimilati ai primi, per gli anno 1992 e 1993, fatti notificare da quel Comune. Essa esponeva che si trattava di rifiuti derivanti dalla gestione di numerosi supermercati e di uno stabilimento adibito a magazzino, e che erano speciali parte tossici, e comunque non assimilabili a quelli urbani, per qualita' e soprattutto per quantita', superando il limite previsto dal regolamento comunale, e cioe' 10 kg/mq. ovvero mc. 0,16/mq. nel corso dell'anno, siccome si trattava di rifiuti speciali non assimilabili, quelli prodotti anche nelle aree di esposizione e vendita, sia per la tipologia, sia anche per la quantita' rilevante superiore al limite previsto per la tassabilita', allora chiedeva l'annullamento di quegli atti impositivi, in principalita' per dedotta carenza di motivazione, e in subordine per mancanza dei presupposti della tassazione.

Instauratosi il contraddittorio, l'ente impositore eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, atteso che la produzione di rifiuti tossici interessava soltanto una superficie limitata, come i labora-tori, che erano annessi ad ogni supermercato, e per i quali gia' l'esenzione era stata prevista ed accordata, mentre invece le vaste aree destinate alla esposizione e vendita dei prodotti riguardavano rifiuti urbani; comunque nessuna prova era stata fornita circa il superamento dei limiti quantitativi per quelli della prima categoria, atteso che le fatture prodotte concernevano soltanto i rifiuti speciali, per i quali l'esenzione era stata espressamente riconosciuta; pertanto chiedeva il rigetto dei ricorsi introduttivi.

Quella commissione, riuniti gli stessi, li rigettava.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello, cui l'ente impositore resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Toscana, la quale rigettava il gravame con sentenza n. 132 del 19.12.2005, osservando che tutta l'area destinata ad esposizione e vendita era interessata, di regola, alla produzione di rifiuti urbani e solo marginalmente di quelli speciali, comunque assimilabili ai primi, dal momento che si trattava di quantita' tali, da non superare i limiti previsti dal regolamento comunale per essere equiparati agli stessi, per i quali percio' non doveva essere la stessa appellante a provvedere al relativo smaltimento, trattandosi di conferimento automatico al servizio pubblico.

Contro questa pronuncia La societa' Es. ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi, ed ha depositato memoria.

Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articoli 1 - 3, 5, 8, del Regio Decreto n. 1175 del 1931, articolo 270, comma 2, articolo 5 Regolamento Comune di Firenze del 1991, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che tutta l'area destinata ad esposizione e vendita delle merci comportava anche la produzione di rifiuti speciali, che superavano la soglia minima prevista ai fini della non assimilabilita' a quelli urbani, trattandosi di prodotti attinenti ad attivita' commerciale nel suo complesso, e pertanto si doveva tenere conto di tutti gli altri scarti risultanti anche dai laboratori e le altre aree.

Il motivo e' infondato.

Invero in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta con riferimento agli anni 1994 e 1995, l'esenzione dall'obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico e dal pagamento della relativa tassa, prevista dal Decreto Legislativo n. 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 5 ter sussiste a meno che il Comune non abbia diversamente previsto, disciplinando con apposito regolamento il servizio da cui la riscossione dei rifiuti dipende. Tale potere di quell'ente non e' venuto meno per effetto dell'abrogazione dell'articolo 60 del medesimo decreto da parte della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, articolo 39 applicabile "ratione temporis", ma continua a trovare fondamento, per il periodo precedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - che ha nuovamente previsto il potere regolamentare del Comune nella materia - nella norma primaria costituita dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 58, non abrogata sul punto (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 21338 del 07/08/2008, n. 22017 del 2006, n. 18087 del 2004).

Inoltre va osservato che in tale materia, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 3 sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, in entita' rilevante, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 2), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. Invece non sono esclusi i locali e le aree destinati all'immagazzinamento o alla cessione dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilita', a qualunque uso siano adibiti, posta dall'articolo 62, comma 1, prima parte, come nella specie. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 (V. pure Cass. Sentenze n. 19461 del 18/12/2003, n. 12749 del 2002).

Sul punto percio' la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione del Regolamento comunale e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacche' la CTR non ha considerato che la questione ormai era limitata agli spazi destinati alla esposizione e vendita dei prodotti, nei quali i rifiuti speciali prodotti non potevano essere ritenuti una parte minima rispetto quelli di scarto di carattere industriale, non fosse altro perche' essi superavano abbondantemente la soglia di assimilabilita', tenuto conto di tutte le superfici della struttura.

La censura rimane assorbita dal motivo teste' esaminato, anche se non pare inutile osservare che l'amministrazione agiva in virtu' del regolamento approvato regolarmente, e sulla cui presunta illegittimita' nessuna contestazione era stata mossa dalla appellata nella sede propria di giurisdizione amministrativa. Inoltre era la contribuente che doveva fornire la prova che si trattasse di rifiuti speciali prodotti in quantita' superiore al limite previsto, posto che l'appellato aveva sempre contestato tale assunto, sul presupposto che tutte le aree destinate ad esposizione e vendita producono rifiuti solidi urbani in prevalenza, e quelli speciali soltanto in misura proporzionalmente molto ridotta.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese di questa fase, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi euro 7.200,00 (settemiladuecento/00), di cui euro 200,00 per esborsi, ed euro 7.000,00 per onorari, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

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