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In caso di riscatto dell'immobile in "leasing", ai fini dell'imponibile conta il valore commerciale

In tema di INVIM, nel caso di alienazione a titolo oneroso di un bene immobile gia' concesso in locazione finanziaria a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, l'imponibile deve essere determinato in modo differenziato, a seconda che il presupposto d'imposta si sia verificato entro il o dopo il 31 dicembre 1992. Nella prima ipotesi, infatti, l'incremento di valore dev'essere determinato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 6, comma 2, periodo secondo, assumendo come valore finale il totale dei corrispettivi costituiti non solo dal cosiddetto "prezzo di riscatto", ma anche da tutte le somme versate nel corso del rapporto a titolo di "canone" o di "maxicanone", le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale assoggettato ad IVA. Nel secondo caso, invece, dovendosi fare riferimento al "valore in comune commercio del bene" al 31 dicembre 1992, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 17, comma 7, lettera a), il valore finale non puo' essere astrattamente determinato mediante comparazione con quello posseduto alla stessa data da immobili del medesimo genere, ma liberi da vincoli, dovendo invece procedersi ad una valutazione caso per caso che tenga conto tanto delle utilita' e dei pregi posseduti dal bene, quanto di tutti i fattori (vincoli ed oneri) che concorrono ad impedirne o limitarne il godimento, ivi compreso il vincolo derivante dal contratto di locazione finanziaria, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che ad acquistare l'immobile sia stato lo stesso utilizzatore anziche' un terzo, in quanto, essendo l'imposta finalizzata a colpire l'effettivo incremento patrimoniale conseguito dall'alienante, la determinazione del valore venale deve essere oggettivamente riferita al bene" (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 18 maggio 2009, n. 11480).



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

contro

BA. CE. PE. IL. LE. DE. BA. PO. IT. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bertoloni 29, presso lo studio Legale e Tributario Camozzi & Bonissoni, rappresentata e difesa dagli avv.ti CAMOSCI Giuseppe e Salvatore Pettinato giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano, Sez. 1, n. 111/1/99, del 19 ottobre 1999, depositata il 14 dicembre 1999, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l'avv. Salvatore Pettinato per la parte controricorrente;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne il trasferimento immobiliare dalla societa' di leasing all'utilizzatore dell'immobile trasferito, per il quale ai fini INVIM era stato dichiarato un valore finale al 31 dicembre 1992 pari all'ammontare complessivo dei canoni corrisposti a quella data e contestato dall'Ufficio che aveva accertato un valore superiore sulla base dei prezzi di mercato. L'avviso era impugnato dalla societa' contribuente e il ricorso era parzialmente accolto dalla Commissione adita che riduceva il valore accertato. L'appello della societa' contribuente era accolto, con la sentenza in epigrafe, che annullava l'avviso di accertamento.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'amministrazione finanziaria con unico motivo. Resiste la societa' contribuente con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, articoli 6 e 26 e del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 17, comma 7, nonche' vizio di motivazione, affermando che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto sottratto alle determinazioni del mercato l'immobile de quo per il fatto che lo stesso aveva costituito oggetto di un contratto di leasing.

Il motivo e' manifestamente fondato sulla base del principio espresso da questa Corte, secondo cui: "In tema di INVIM, nel caso di alienazione a titolo oneroso di un bene immobile gia' concesso in locazione finanziaria a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, l'imponibile deve essere determinato in modo differenziato, a seconda che il presupposto d'imposta si sia verificato entro il o dopo il 31 dicembre 1992. Nella prima ipotesi, infatti, l'incremento di valore dev'essere determinato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 6, comma 2, periodo secondo, assumendo come valore finale il totale dei corrispettivi costituiti non solo dal cosiddetto "prezzo di riscatto", ma anche da tutte le somme versate nel corso del rapporto a titolo di "canone" o di "maxicanone", le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale assoggettato ad IVA. Nel secondo caso, invece, dovendosi fare riferimento al "valore in comune commercio del bene" al 31 dicembre 1992, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 17, comma 7, lettera a), il valore finale non puo' essere astrattamente determinato mediante comparazione con quello posseduto alla stessa data da immobili del medesimo genere, ma liberi da vincoli, dovendo invece procedersi ad una valutazione caso per caso che tenga conto tanto delle utilita' e dei pregi posseduti dal bene, quanto di tutti i fattori (vincoli ed oneri) che concorrono ad impedirne o limitarne il godimento, ivi compreso il vincolo derivante dal contratto di locazione finanziaria, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che ad acquistare l'immobile sia stato lo stesso utilizzatore anziche' un terzo, in quanto, essendo l'imposta finalizzata a colpire l'effettivo incremento patrimoniale conseguito dall'alienante, la determinazione del valore venale deve essere oggettivamente riferita al bene" (Cass. N. 12594 del 2006).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano che provvedera' anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano.

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