Ires e reddito di impresa: Guide e Consulenze Legali

Consulenza fiscale

Ricevi una consulenza fiscale in 48 ore
comodamente tramite email

In tema di condono fiscale, ai sensi dell' art. 32 comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 la presentazione di dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse è subordinata alla condizione che l'accertamento, ove sia stato notificato, n

In tema di condono fiscale, ai sensi dell' art. 32 comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 la presentazione di dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse è subordinata alla condizione che l'accertamento, ove sia stato notificato, non sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non essendone altrimenti consentita la modificazione, ed essendo soltanto ammessa la presentazione di dichiarazione integrativa con adeguamento dell'imponibile originariamente dichiarato a quello accertato dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75 ovvero l'accesso al condono "tombale" di cui all' art. 38 comma secondo, della legge n. 413 del 1991.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno - Presidente

Dott. Francesco Ruggiero - Consigliere

Dott. Gaetano Antonio Bursese - Consigliere

Dott. Vittorio Zanichelli - Consigliere

Dott. Antonino Di Blasi - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 21074/2001 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate ed Amministrazione delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Ro., Via dei Po. 12, sono domiciliati;

ricorrenti

contro

Mi. Ve., residente a Mi.;

intimata

avverso la sentenza n. 75/17/2001 della Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. n. 17, in data 05/04/2001, depositata il 21/05/2001.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09 maggio 2006 dal Consigliere Relatore Antonino Di Blasi;

Sentito l'Avvocato Se. Fi. dell'Avvocatura Generale dello Stato per i ricorrenti;

Sentito, altresì, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Milano in data 22.10.1991, faceva notificare a Mi. Ve. avviso con cui contestava l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 1986 ed accertava il reddito.

La contribuente non impugnava tale atto, ma sopravvenuta la L. 413/1991 presentava dichiarazione integrativa con raccomandata 29.06.1992.

In data 18.02.1993 l'Ufficio, sulla base dell'accertamento non impugnato, emetteva cartella esattoriale.

La contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dall'adita C.T.P. di Milano, con decisione 04.10.1995, confermata in appello dalla sentenza della C.T.R. in epigrafe indicata.

Opinavano, in particolare, i Giudici di appello che la contribuente avesse titolo a fruire del condono previsto dalla L. 413/1991 e che era a ritenersi irrilevante la circostanza che l'avviso di accertamento non fosse stato impugnato, in quanto in base all'art. 3 del D.L. 319/1992, i cui effetti erano stati convalidati dalla L. 75/1993 il beneficio fiscale tornava applicabile anche agli accertamenti notificati dopo il 30.09.1991 e sino al 30.06.1992.

Con ricorso notificato il 27.07.2001, affidato ad un mezzo, l'Amministrazione delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno chiesto la cassazione della decisione di appello.

L'intimata non ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti censurano l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della L. 413 del 1991, nonché per omessa, erronea e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Deducono che la contribuente non aveva titolo a fruire del condono, sia per avere presentato la dichiarazione integrativa quando l'accertamento si era ormai reso definitivo per mancata impugnazione, sia pure perché la dichiarazione presentata non rifletteva le condizioni postulate dalla legge.

Trattasi di censure fondate.

E' pacifico in causa:

che il giudizio di che trattasi risulta incardinato in esito all'impugnazione di cartella esattoriale contenente intimazione al pagamento di IRPEF ed accessori, oggetto di precedente accertamento effettuato dall'Ufficio II.DD. di Mi. per l'anno 1986;

che tale avviso di accertamento, notificato il 25.10.1991, non risulta essere stato impugnato nel prescritto termine di legge;

che la contribuente in data 29 febbraio 1992 aveva presentato dichiarazione integrativa semplice, ex L. 413/1991 con la quale aveva chiesto di definire il rapporto fiscale relativo al predetto anno 1986;

che nessuna contestazione è stata mossa contro l'accertamento ordinario, sottostante, che non è stato impugnato e che, quindi, è divenuto definitivo prima dell'entrata in vigore della L. 413/1991.

Quest'ultima specifica circostanza di fatto, sussunta al quadro normativo di riferimento contenuto nella L. 413/1991 non lascia dubbi sul fatto che la dichiarazione integrativa presentata dalla intimata ai sensi della L. 413/91 non può vanificare gli effetti dell'accertamento divenuto definitivo.

L'art. 32 comma 1°, infatti, ammetteva il contribuente "a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse", all'espressa condizione che non fosse intervenuto un "accertamento definitivo". D'altronde, questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. 10385/2000; n. 13407/2003) che il presupposto indefettibile per accedere al condono disciplinato dalla L. 413/1991 vada, normalmente, ravvisato nel fatto che l'accertamento, la dove notificato, non sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Tanto nella considerazione che, in presenza di un accertamento definitivo, il fisco non ha alcun interesse a promuovere forme di definizione transattive degli obblighi tributari.

Invece, in mancanza di un "titolo certo", può essere giustificata la rinuncia ai controlli fiscali a fronte di un gettito immediato, anche se, eventualmente, inferiore rispetto a quello preventivato; riduzione di gettito compensato, peraltro, anche dalla possibilità di utilizzare in altre attività le risorse di mezzi e di personale degli Uffici Tributari.

Il Collegio, su tali presupposti e sulla base del dato normativo e del richiamato orientamento giurisprudenziale, ritiene che l'Ufficio abbia, legittimamente, negato l'ammissione della contribuente ai benefici previsti dall'invocata normativa, stante che l'avviso di accertamento notificato il 25.10.1991 non è rimasto assorbito dalla dichiarazione integrativa semplice presentata il 29 febbraio 1992, dal momento che alla data (01 gennaio 1992) di entrata in vigore della L. 413/1991 era divenuto intangibile per mancata impugnazione entro il prescritto termine (24 dicembre 1991).

Fermi gli effetti preclusivi connessi alla definitività dell'accertamento, a diversa conclusione non può, d'altronde, indurre, così come ritenuto dai Giudici di appello, il disposto della normativa sopravvenuta, secondo la quale il contribuente avrebbe potuto beneficiare del condono anche per gli accertamenti notificati dopo il 30 settembre 1991 e fino al 20 giugno 1993.

Ciò in quanto l'art. 5 comma 1° del D.L. 23.01.1993 n. 16 convertito in L. 24.03.1993 n. 75 con riferimento agli accertamenti notificati nel precitato arco di tempo, legittimava i contribuenti alla presentazione di dichiarazioni integrative, esclusivamente "ai sensi degli artt. 38 e 49 ovvero degli artt. 32 e 50 della L. 30 dicembre 1991 n. 413", ma non mai, come nel caso, di una dichiarazione integrativa semplice.

Questa Corte, in proposito, ha avuto modo di chiarire che l'avviso di rettifica, notificato dall'Amministrazione Finanziaria nel periodo compreso tra il 30 settembre 1991 e prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza di condono, va considerato relativamente inefficace, nel senso che non produce effetti preclusivi per beneficiare delle disposizioni in materia di condono, fino alla scadenza del termine per poterne richiedere l'applicazione e relativamente alle imposte considerate nella relativa istanza (Cass. n. 4327/2003; n. 7479/2002; n. 12172/1997), ma, al contempo, di precisare che in presenza di avviso di accertamento, notificato prima dell'entrata in vigore della L. 413/1991 ed a tale data divenuto definitivo per mancata impugnazione, lo stesso non può più essere modificato, essendo solo consentita, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 16/1993, convertito in L. 75/1993 la presentazione di dichiarazione integrativa, con adeguamento dell'imponibile originariamente dichiarato a quello accertato dall'Ufficio (Cass. n. 2383/1999), ovvero l'accesso al condono tombale di cui all'art. 38 comma 2° L. 413/1991 (Cass. n. 10385/2000).

L'impugnata sentenza, che ha ritenuto irrilevante la circostanza che in data 25 ottobre 1991 era stato notificato avviso di accertamento ordinario e che lo stesso non era stato impugnato nel prescritto termine, che non ha considerato l'ulteriore circostanza che alla data di entrata in vigore (01.01.1992) della L. 413/1991 detto accertamento era divenuto definitivo, che, conseguentemente, su tali presupposti, ha ritenuto valida la dichiarazione integrativa semplice presentata dalla contribuente per il solo anno d'imposta 1986, deve ritenersi abbia fatto malgoverno del complesso normativo di riferimento e dei richiamati e condivisi principi.

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Da quanto detto si evince che il ricorso originario della contribuente, inteso ad ottenere l'annullamento della iscrizione a ruolo è infondato e va rigettato, perché la dichiarazione integrativa semplice presentata dalla stessa ai sensi della L. 413/91 non incide sull'accertamento divenuto definitivo e sulla conseguente iscrizione a ruolo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in applicazione delle citate norme e dei richiamati principi di diritto, il giudizio può essere definito non sussistendo l'esigenza di ulteriori accertamenti di fatto.

Il diverso opinamento consacrato nelle pronunce dei Giudici di merito giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

INDICE
DELLA GUIDA IN Ires e reddito di impresa

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 739 UTENTI