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L’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza circa l’emissione di fatture false è perfettamente valido ed è praticamente molto difficile per la società ‘sconfessarlo’.

L'atto amministrativo finale d’imposizione tributaria, il quale sia il risultato dell’esercizio di un potere amministrativo frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato quando, munendosi di un’adeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile Sentenza del 13 novembre 2008, n. 27056)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente

Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso RGN 24455/2004, proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, e dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- ricorrenti -

contro

LA SA. AN. &. NI. srl, di seguito "Societa'", in persona del legale rappresentante in carica;

- intimata -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di Napoli 4 marzo 2002, n. 36/11/02, depositata il 5 marzo 2002;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2008 dal Cons. Dott. MELONCELLI Achille;

Vista la relazione scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo d'impugnazione per manifesta fondatezza e per l'assorbimento o per l'inammissibilita' del secondo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 5 - 9 novembre 2004 e' notificato alla Societa' un ricorso delle sopra indicate amministrazioni finanziarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l'appello del I Ufficio IVA di Napoli contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di (OMESSO), che aveva accolto i ricorsi della Societa' contro gli avvisi di rettifica n. (OMESSO) dell'IVA, rispettivamente, 1984 e 1985, adottati per emissione di fatture relativa ad operazioni inesistenti;

b) che la sentenza d'appello ritiene nulli gli avvisi di rettifica per carenza di motivazione, perche' effettuati per relationem al processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di finanza, i cui dati sono stati trasferiti acriticamente negli avvisi di accertamento;

c) che la CTR, inoltre, decidendo nel merito, ritiene che la Societa' "ha dato piena prova del proprio assunto sia con la relazione tecnica agli atti, sia con l'esistenza di macchinali per le lavorazioni di noccioli con etichettatura ditta IN. s.a.s. di (OMESSO); nonche' 29 silos in ferro misura 2,10 x 1,40 e nn. 1,50 x 1,50 x 1,15 il tutto evidenziato dalla documentazione fotografica";

d) che con il primo motivo d'impugnazione, con il quale s'ipotizza la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, realizzata con la qualificazione della nullita' degli avvisi di rettifica per difetto di motivazione (capo della sentenza d'appello qui sintetizzata sub b) e' manifestamente fondato, perche' la consolidata giurisprudenza di questa Corte e' orientata nel ritenere che viga il principio di diritto, secondo il quale "l'atto amministrativo finale d'imposizione tributaria, il quale sia il risultato dell'esercizio di un potere amministrativo frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, e' legittimamente adottato quando, munendosi di un'adeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentale" (Corte di cassazione 23 gennaio 2006, n. 1236); nella stessa sentenza del giudice di legittimita' appena citata sono anche illustrate le ragioni che sostengono il principio enunciato e che, attagliandosi precisamente anche alla fattispecie in esame, possono riprodursi testualmente: la norma di principio e' desunta sia dai "principi generali dell'attivita' amministrativa stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, che si applicano, salva la specialita', anche per il procedimento amministrativo tributario", sia dalle "norme tributarie sull'IVA. Sul piano normativo generale si deve tener presente che il procedimento amministrativo, anche quello tributario, e' la forma della funzione e che il potere di adottare l'atto amministrativo finale e' solo l'esercizio terminale di un potere che e' stato frazionato, in conformita' alle norme, ispirate alla natura delle cose, sul procedimento e, quindi, sulla divisione del potere amministrativo anche nel potere d'iniziativa e, soprattutto, per quel che interessa la presente causa, nel potere istruttorio. Le tre frazioni del potere amministrativo, che sono ricavate non solo dalla natura del processo decisionale umano, ma anche dall'organizzazione amministrativa, si ricompongono nell'atto amministrativo finale, nell'adozione del quale si le, nell'adozione del quale si deve tener conto dei risultati parziali conseguiti nelle fasi precedenti. Questa struttura del procedimento amministrativo esclude che il titolare del potere di decisione debba reiterare l'esercizio dei poteri, d'iniziativa e, soprattutto, istruttorio, che hanno preparato la sua attivita'. Cio' contrasterebbe, oltre tutto, in maniera netta con i principi di economicita' e di efficienza, che sono enunciati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1, in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione pubblica ex articolo 97 Cost., comma 1. Sotto il profilo della garanzia dell'amministrato, poi, e' la motivazione dell'atto amministrativo finale, eventualmente anche per relationem, ad assicurare come, quale e quanta parte dell'attivita' preparatoria sia recepita nella decisione (Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3). Le regole generali sono, poi, specificate dalla legislazione tributaria e, in particolare, per quello che qui interessa, dalla normativa sull'IVA. Infatti, sul piano della normativa generale per i tributi, vigono, quanto all'istruttoria, la Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, e quanto alla motivazione del provvedimento amministrativo d'imposizione tributaria le norme analoghe, ma piu' garantistiche, fissate dall'articolo 7 della stessa legge. In materia di IVA, infine, la fase istruttoria del procedimento di accertamento dell'IVA e' minuziosamente regolata del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 51 e 52, nel senso, tra l'altro, per i profili di rilevanza per la presente causa, che gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto si avvalgono delle prestazioni cognitive di altri organi, di altre amministrazioni dello Stato e della Guardia di finanza" (Corte di cassazione 23 gennaio 2006, n. 1236);

e) e' fondato anche il secondo motivo d'impugnazione, con il quale si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., e l'omessa, l'insufficiente e la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata: 1) e', anzitutto, insufficiente la motivazione, adottata dalla CTR, secondo cui la Societa' "ha dato piena prova del proprio assunto ... con la relazione tecnica agli atti", perche' essa e' una motivazione che e' munita della sola sub dichiarazione con contenuto di specie statico ("fornitura della piena prova"), ma che e' priva dell'altra necessaria sub dichiarazione con contenuto di specie dinamico, che illustri il processo cognitivo seguito dal giudice d'appello per passare dalla sua situazione iniziale d'ignoranza in ordine all'idoneita' della prova fornita al giudizio statico finale di "idoneita' piena della prova fornita" (per questo lessico e per i relativi concetti, v. Corte di Cassazione: 18 aprile 2003, n. 6233; 11 giugno 2003, n. 9301; 1 luglio 2003, n. 10364; 1 luglio 2003, n. 10373; 17 dicembre 2003, n. 19362; 17 dicembre 2003, n. 19367; 22 gennaio 2004, n. 1037; 29 marzo 2004 n. 6244; 2 aprile 2004, n. 6539; 28 luglio 2004, n. 14219; 26 agosto 2004, n. 17024; 29 settembre 2004, n. 19481; 14 ottobre 2004, n 20263; 6 dicembre 2004, n. 22867; 5 gennaio 2005, n. 130; 29 settembre 2005, n. 19085; 17 ottobre 2001, n. 20081; 18 novembre 2005, n. 24417; 18 novembre 2005, n. 24418; 18 novembre 2005, n. 24419; 23 gennaio 2006, n. 1236; 2 maggio 2006, n. 10079; 4 maggio 2007, n. 10263); 2) in secondo luogo, e' illogico ritenere, come fa la CTR, che, al fine di dimostrare la non fittizieta' delle fatture emesse da un'altra societa', la Societa' dimostri di possedere macchinali e silos, perche' questa non e' la prova della loro riferibilita' alla societa' che ha emesso le fatture;

f) le precedenti considerazioni conducono all'accoglimento del ricorso, alla cassazione della sentenza impugnata e al rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Campania, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR della Campania, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

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