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Se mancano le scritture contabili, bastano i conti bancari a dimostrare la pretesa del Fisco

A mente dell'art. 51 D.P.R. n. 633/1972 in tema di accertamento ai fini Iva, non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione finanziaria di avviare il contraddittorio con il contribuente, né tale omissione inficia la legittimità dell'accertamento, in quanto il confronto tra contribuente e Amministrazione finanziaria può avvenire in sede processuale. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 20 giugno 2008, n. 16837)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - rel. Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministero p.t. e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende secondo la legge;

- ricorrenti -

contro

Pe. To., elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell'Unita' n. 24, presso l'Avvocato Romano Camillo, che lo rappresenta e difende con l'Avvocato Mansuelli Ferdinando per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romangna n. 261/8/01, depositata il 5.12.2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 1.4.2008 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Neri;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Bologna il signor Pe.To., titolare dell'impresa individuale omonima, impugno' l'avviso di accertamento notificatogli il 21.6.1997, con cui il locale ufficio IVA, in base ad indagini svolte dalla guardia di finanza, aveva chiesto il pagamento della somma complessiva di lire 292.095.000 per imposta evasa, sanzioni ed interessi, relativamente all'anno 1993.

2.- La sentenza n. 128 del 1998, con cui la commissione adita, giudicando non provata la pretesa fiscale, aveva accolto il ricorso, impugnata dall'ufficio, fu confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, per ritenuta "inconsistenza dell'accertamento ... fondato su elementi non sufficientemente documentati e circostanziati"; mancando, fra l'altro, la prova certa di un'attivita' imprenditoriale, piuttosto che di lavoro autonomo, e la sicura riferibilita' ad essa dei movimenti bancari oggetto d'indagine.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, con un solo, articolato motivo, il ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia delle entrate. Resiste il nominato contribuente mediante controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Con unico motivo le amministrazioni ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, n. 2; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, comma 2, n. 2; articolo 2697 c.c.; nonche' per difetto assoluto, insufficienza e contraddittorieta' della motivazione, in relazione ai seguenti profili:

4.1.- irrilevanza della riscontrata contraddizione fra verbale di constatazione (indicante un'attivita' d'impresa) ed atto impositivo (motivato con riferimento ad attivita' di lavoro autonomo), quale causa d'illegittimita' di questo, stante l'ininfluenza, contrariamente a quanto asserito dal giudicante a quo, di tale distinzione sui risultati dell'accertamento bancario e, in particolare, a proposito di prelevamenti;

4.2.- legittimita' dell'accertamento - nonostante il mancato invito del contribuente, da parte dell'ufficio, a fornire chiarimenti in ordine alle operazioni bancarie rilevate -, stanti sia il carattere meramente facoltativo di tale invito (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 articolo 51 comma 2, n. 2) sia l'opportunita', utilizzata dallo stesso contribuente, di fornire i necessari chiarimenti alla polizia tributaria, che ne aveva tenuto debito conto nel redigere il verbale;

4.3.- erroneita' e contraddittorieta' dell'affermazione secondo cui in sede di accertamento induttivo, legittimato dalla totale mancanza di libri e documenti contabili, la presunzione legale prevista dal citato articolo 51 avrebbe determinato l'inversione dell'onere della prova, nel senso di porre "a carico del soggetto verificatore l'onere di provare in modo certo ed oggettivo i fatti contestati nell'atto impositivo", desunti dal controllo dei conti bancari e postali; difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta necessita' di trascrivere analiticamente nell'avviso "i singoli importi dei movimenti contestati" ed alla creduta cessazione dell'impresa commerciale, la cui esistenza era stata invece desunta dall'iscrizione della ditta all'ufficio IVA di Bologna e dal possesso di partita IVA: indizi che il contribuente aveva contestato genericamente, senza addurre prove idonee a dimostrare il contrario.

5.- Il ricorso e' fondato e deve essere accolto.

5.1.- Dei tre profili di censura sopra sintetizzati, si deve esaminare prioritariamente il terzo (par. 4.3), per ragioni di precedenza logica.

5.1.1.- La sentenza qui impugnata conclude per l'infondatezza dell'appello erariale, muovendo da un giudizio d'incertezza del quadro indiziario in cui si compendia l'accertamento presuntivo, e facendo applicazione del principio seguente: "La presunzione legale prevista dal citato articolo 51, che implica l'inversione dell'onere della prova in caso di accertamento induttivo, pone, infatti, a carico del soggetto verificatore l'onere di provare in modo certo ed oggettivo i fatti contestati nell'atto impositivo".

Tale principio, pur depurato dai profili d'illogicita' che lo affettano (giacche' la persistenza dell'onere di provare i fatti contrasta col concetto d'inversione), e' difforme dal dettato legislativo.

5.1.2.- Invero, in tema di accertamento induttivo - esperibile quando il contribuente, come nel caso, non tiene, rifiuta di esibire o comunque sottrae all'ispezione registri e scritture contabili obbligatorie (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 articolo 55 comma 2, n. 1) -, l'ufficio determina l'imponibile complessivo e l'aliquota sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza. In particolare, dati ed elementi risultanti da conti correnti bancari o postali "sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ... se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili" (articolo 51, comma 2, n. 2, citato D.P.R.).

In virtu' di tali disposizioni, e nei casi previsti, l'onere dell'amministrazione di provare la sua pretesa e' soddisfatto, per volonta' di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari; resta dunque a carico del contribuente l'onere di provare il contrario, realizzandosi cosi' la cennata ipotesi d'inversione (Cass. nn. 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005).

5.1.3.- Analogamente - esclusa la necessita' di trascrivere nella motivazione dell'avviso "i singoli importi dei movimenti contestati", ben noti al contribuente anche attraverso le contestazioni della guardia di finanza - si deve ritenere, quanto all'esistenza di un'impresa commerciale in attivita', che il contribuente stesso era onerato, a fronte delle riscontrate movimentazioni bancarie e della persistente titolarita' di una partita IVA, della prova di aver cessato tale attivita' o, almeno, di avere formalmente dichiarato l'avvenuta cessazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 articolo 35 comma 3). Sicche' e' inesatta l'affermazione "che non esiste prova certa dell'esercizio di impresa individuale", scaturita dall'erroneo convincimento che l'ufficio avrebbe dovuto fornire tale prova, "a fronte della contestazione del contribuente che tale attivita' era cessata di fatto dal 1987 e che i movimenti risultanti dai c/c bancari erano da attribuire alla successiva attivita' prestata per conto di due diverse societa'".

5.1.4.- In realta', anche a questo proposito, onerato della prova dell'avvenuta cessazione di attivita' d'impresa era il contribuente, limitatosi invece a contestare genericamente - secondo quanto si legge in sentenza - l'accertamento fondato su presunzioni di ordine legale, desunte dai movimenti bancari.

5.2.- Gli altri elementi, da cui la commissione regionale trae la conclusione di "inconsistenza dell'accertamento", oggetto dei primi due profili di censura (par. 4.1 e 4.2), sono inconferenti, per i denunziati vizi di difetto di motivazione o di violazione di legge, come illustrato di seguito.

5.2.1.- Ritiene, in primo luogo, il giudicante a quo, che il contrasto esistente fra processo verbale di constatazione ed avviso di accertamento, circa la natura dell'attivita' del contribuente - rispettivamente, d'impresa e di lavoro autonomo -, oltre a costituire obiettivamente una contraddizione, non sarebbe privo di conseguenze sulle modalita' di accertamento adoperate, sia perche' l'accertamento induttivo basato sulle movimentazioni bancarie sarebbe ammissibile "solo in presenza di attivita' d'impresa" sia perche' solo in vista di queste ultime anche i prelevamenti possono essere considerati come ricavi.

In secondo luogo, il numero di partita IVA sarebbe stato indicato erroneamente dall'ufficio, il contribuente non sarebbe stato invitato a fornire i chiarimenti necessari e sarebbero state conteggiate, inoltre, tutte le operazioni effettuate sui conti correnti intestati o cointestati alla moglie.

5.2.2.- Si premette che la pretesa limitazione dell'accertamento induttivo o sintetico ai soli esercenti attivita' d'impresa non e' ricavabile da alcuna norma, ed e' anzi positivamente esclusa dalla formulazione letterale dell'articolo 51 cit., comma 2, n. 2, che si riferisce ai "soggetti che esercitano imprese, arti o professioni" (in corrispondenza a quanto stabilisce, d'altra parte, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 articolo 1); cosicche' anche i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni sono soggetti ad accertamento induttivo (successivo articolo 55), a base del quale sono posti "i singoli dati ed elementi risultanti dai conti"; quindi, non solo i versamenti, ma anche i prelievi dal conto.

Tanto premesso, devesi rilevare il difetto di motivazione consistente nella mancata indicazione, in sentenza, delle eventuali ragioni per cui sarebbe da ritenere altrimenti rilevante la menzionata discrepanza, tra verbale ed avviso, circa la natura dell'attivita' del contribuente.

5.2.3.- Quanto all'omesso invito del contribuente per fornire chiarimenti, si osserva che lo stesso non e' obbligatorio per l'ufficio, ma costituisce una mera facolta', com'e' indicato dalla frase "gli uffici possono ... invitare i soggetti, ecc.", contenuta nell'articolo 51, comma 2, cit., non essendo retta l'attivita' amministrativa dal principio del contraddittorio; con la conseguenza che dal mancato esercizio di tale facolta' non deriva alcuna illegittimita' dell'accertamento (Cass. nn. 2450/2007, 18421/2005, 6232/2003, 8422/2002, 4273/2001); fermo restando che lo stesso contribuente ammette che le singole riprese erano risultate "dall'esame in contraddittorio con l'organo verificatore" (controricorso, pag. 2).

5.2.4.- Anche in merito all'erronea indicazione del numero di partita IVA, la commissione regionale ha omesso di esplicitare le ragioni per cui tale errore avrebbe conseguenze rilevanti sull'accertamento. Cosi' pure, trattando di conti correnti bancari "intestati o cointestati" alla moglie del contribuente, ha trascurato di precisare sia se alcuni di essi erano intestati "solo" al coniuge - caso in cui la presunzione legale suddetta non e' ammissibile, senza la prova, da parte dell'ufficio, della fittizieta' dell'intestazione (Cass. nn. 6232/2003, 8826/2001) - sia se il contribuente aveva dimostrato adeguatamente l'irragionevole attribuzione delle operazioni alla sua attivita'.

6.- Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, per l'effetto, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale dell'Emilia e Romagna, che rinnovera' il giudizio uniformandosi ai principi stabiliti ai par. 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4; e vorra' anche regolare fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale dell'Emilia e Romagna.

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