Casa:
Attività soggette ad IVA
Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
4.1 - TIPOLOGIA
4.1 a - OPERAZIONI IMPONIBILI
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi le quali, sussistendo contemporaneamente i requisiti soggettivo, oggettivo e della territorialità, soggiacciono all'IVA sono considerate operazioni imponibili. A tali operazioni si applicano le aliquote previste dall'art.16 del D.P.R. n.633/1972 (4%- 10%- 20% stabilite con l’art.1 del D.L n. 328/97), con le modalità e con gli obblighi previsti dal Titolo II dello stesso Testo Unico dell’Iva.
4.1 b - OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Le cessioni di beni ed alcune prestazioni di servizi per le quali, pur sussistendo tutti i requisiti per comprendere tali operazioni nell'ambito dell’IVA, la legge ne prevede espressamente l'intassabilità sono definite operazioni "non imponibili". Per tali operazioni sono previsti gli stessi obblighi e le stesse formalità disposti per le operazioni imponibili; inoltre per tali operazioni, al contrario delle operazioni esenti, non sussistono limiti sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti.
Sono considerate operazioni non imponibili:
- le "esportazioni" di cui all'art.8 del DPR n. 633/72
- le operazioni "assimilate alle esportazioni" di cui all'art.8 bis,
- le prestazioni di servizio connesse con gli scambi internazionali di cui all'art.9.
- le cessioni intracomunitarie di cui al DL 331/1993
Si mette in evidenza che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lett. c), sono considerate esportazioni le operazioni effettuate da soggetti Iva, senza applicazione dell'imposta, nei confronti dei così detti "esportatori abituali"; sono considerati “esportatori abituali” coloro i quali - in presenza di determinate condizioni, quali operazioni attive registrate nell’anno precedente costituite per almeno il 10% da operazioni “non imponibili”, dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore numerata e annotata su apposito registro –acquistano anche da un fornitore italiano, senza addebito d'IVA, beni e servizi, tranne fabbricati ed aree edificabili.
Si segnala che gli “esportatori abituali”, a seguito delle semplificazioni di cui al D.P.R. 435/2001, devono procedere:
a) alla dimostrazione, su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, della corretta costituzione ed utilizzo del “plafond”, cioè dell’importo massimo di acquisti non imponibili che l’esportatore può effettuare in un anno;
b) al rilascio della “dichiarazione d’intento” (redatta in conformità al D.M. 6/12/86) al proprio fornitore, la quale deve essere previamente annotata su un apposito registro o su un’apposita sezione dei registri “fatture emesse” o “corrispettivi”;
c) alla compilazione di un prospetto ad hoc nella dichiarazione annuale.
Il fornitore interno deve:
- registrare la dichiarazione di intento ricevuta dall’esportatore abituale entro 15 giorni dalla ricezione della stessa;
- inviare, esclusivamente in via telematica, all’Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nella dichiarazione di intento entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della stessa.
In caso di omesso invio nei termini previsti o di invio con dati incompleti o inesatti il fornitore è punito con le seguenti sanzioni:
- sanzione da 1 a 2 volte dell’imposta non applicata in ipotesi di emissione di fattura senza iva. Inoltre il fornitore è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta eventualmente evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta;
- sanzione da € 258 a € 2.065 se non è stata emessa fattura senza iva.
In conclusione la presenza di operazioni non imponibili nel volume d'affari non limita il diritto alla detrazione dell'imposta; infatti la previsione della non imponibilità è funzionale a consentire una detassazione (attraverso l'esenzione e la contemporanea detrazione dell'IVA "a monte") dell'operazione in quel particolare stadio di commercializzazione.
4.1 c - OPERAZIONI ESENTI
Le operazioni di cui all’ art.10 del D.P.R. 633 sono definite "esenti". Anche in questo caso, pur in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'imposta, la legge prevede l'intassabilità, facendo salvi, comunque, tutti gli obblighi formali previsti dal decreto istitutivo dell'IVA.
Peraltro, diversamente dalle operazioni non imponibili, in presenza di cessioni o di prestazioni esenti sussiste un limitazione (in base al c.d. "pro rata", ossia in base al rapporto tra le dette operazioni esenti ed il volume d'affari) al diritto di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.
Di fatto le operazioni esenti consentono la non applicazione dell'imposta solo limitatamente al "valore aggiunto", non ottenendo, come avviene nel caso delle operazioni non imponibili, la detassazione dell'intero carico IVA attraverso la detrazione sugli acquisti.
Sono esenti da iva le seguenti operazioni:
a) determinate operazioni di cessione e locazione immobiliare
b) le cessioni di beni la cui imposta sull’acquisto è totalmente indetraibile, sia per la natura dei beni stessi (cosiddetta in detraibilità oggettiva, come nel caso di beni di lusso, omaggi, ecc.), sia per la loro destinazione all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad iva, sia per la mancanza del requisito dell’inerenza all’attività di impresa o professionale;
c) le operazioni di credito e finanziamento: rientrano in questa categoria le operazioni tipicamente effettuate dagli istituti finanziari
d) le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio: si tratta di operazioni effettuate da parte dell’assicuratore a favore dell’assicurato il quale - verso il pagamento di un premio, e nel caso in cui si verifichi il rischio oggetto del contratto assicurativo – viene a beneficiare di una determinata prestazione contrattualmente convenuta.
e) operazioni relative a valute e crediti esteri: sono esenti le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e crediti in valute estere
f) cessioni di oro da investimento e operazioni finanziarie relative: si tratta di cessioni aventi per oggetto ’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato al mercato dell’oro superiori a 1 grammo e con un grado di purezza superiore a 995/1000.
g) operazioni infragruppo effettuate da banche
h) operazioni infragruppo effettuate da altri soggetti che effettuano prevalentemente operazioni esenti
i) trasporto di feriti o malati con veicoli equipaggiati: si tratta delle prestazioni di trasporto di feriti o malati con veicoli equipaggiati (elicotteri, ambulanze) a condizione che siano effettuate da imprese autorizzate ovvero da onlus
l) prestazioni sanitarie, di ricovero e cura: prestazioni rese da medici professionisti, e da prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso, stabilimenti termali e onlus
m) prestazioni educative e didattiche: si tratta di prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da onlus
n) prestazioni in favore di minori, anziani e disagiati: si tratta delle prestazioni rese da beretrofi, orfanotrofi, asili, colonie, case di riposo
o) prestazioni aventi finalità culturali: si tratta di prestazioni rese da biblioteche, discoteche (cineteca, emeroteca e simili)
p) prestazioni di servizi di pompe funebri
q) cessioni gratuite per scopi benefici: si tratta cessioni di beni effettuati dalle imprese per finalità di tipo morale, solidaristico
r) lotto, lotterie, scommesse ed altri giochi
s) altre operazioni esenti.
MECCANISMO DEL PRO-RATA IN PRESENZA DI OPERAZIONI ESENTI - ESEMPI (Artt. 19, comma 5, e 19 bis.)
I) Volume d'affari delle vendite €. 1.000 così costituito:
Operazioni imponibili €.600
Operazioni esenti €.400
Pro-rata: ------- = 0,6 x 100 = 60% di DETRAIBILITA’
Quindi se l’iva relativa agli acquisti effettuati ammonta a 100, il 60% della stessa, 60, è indetraibile.
II) Volume d'affari delle vendite € 1.000 delle vendite così costituito:
Operazioni imponibili €. 800
Operazioni esenti €. 200
Pro-rata: ------- = 0,8 x 100 = 80% di DETRAIBILITA’
Quindi se l’iva relativa agli acquisti effettuati ammonta a 100, l’ 80% della stessa, 80, è indetraibile.
III) Volume d'affari delle vendite €.1.000 così costituito:
Operazioni imponibili €.500
Operazioni esenti €.500
Pro-rata: ---------- = 0,50 x 100 = 50% di DETRAIBILITA’
Quindi se l’iva relativa agli acquisti effettuati ammonta a 100, il 50% della stessa, 50, è indetraibile.
4.1 d - OPERAZIONI ESCLUSE
In primo luogo sono considerate escluse dal campo di applicazione dell’iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che non possiedono il presupposto soggettivo, oggettivo, ovvero della territorialità. Rientrano in questa categoria prevalentemente le operazioni poste in essere da soggetti privati.
In secondo luogo sono considerate escluse dal campo di applicazione dell’Iva alcune cessioni ed alcune prestazioni di servizi, di cui agli artt. 2, 3, 4 e 74 del DPR n. 633/1972, che, pur in possesso di tutti i requisiti per l'applicazione dell'imposta, ex lege non sono soggette agli obblighi Iva quali fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, dichiarazione ecc..
Si tratta di operazioni che, seppure previste dalla legge istitutiva dell'IVA, sono completamente escluse dall'applicazione di tale tributo e dai relativi adempimenti (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione), restando soltanto eventualmente soggette all'imposta di bollo ed alle disposizioni impositive in materia di imposte dirette (Irpef, Ires e Irap).
Le operazioni escluse, al pari di quelle esenti, non consentono la detrazione, tranne alcune espressamente previste dal comma 3 dell’art.19 del D.P.R.633.
4.2 – INIZIO, VARIAZIONE, CESSAZIONE ATTIVITÀ SOGGETTE AD IVA
Il contribuente che inizia un’attività che rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA deve, ai sensi e per gli effetti dell’art.35 del D.P.R. 633/72, presentare un’apposita dichiarazione all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente.
Si precisa che per “inizio attività” non deve intendersi il compimento della prima operazione attiva, bensì l’effettuazione di qualunque operazione, quindi anche passiva, riconducibile all’attività, professionale o d’impresa, che si intende cominciare a svolgere.
La presentazione della dichiarazione di inizio attività può avvenire direttamente all’Ufficio delle Entrate (anche tramite una persona delegata ovvero tramite raccomandata, ma in questi casi occorre allegare copia di un documento di riconoscimento del soggetto obbligato a presentare la dichiarazione), in maniera telematica (direttamente oppure tramite un intermediario abilitato), ovvero, ma soltanto per i soggetti obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese ed al REA (repertorio notizie economiche e amministrative), alla Camera di Commercio.
Analogamente, sempre ai sensi dell’art.35, in caso di variazione di almeno uno dei dati originariamente dichiarati in sede di “inizio” ovvero di cessazione dell’attività - intesa quest’ultima come fine delle operazioni di liquidazione dell’azienda - deve essere presentata entro 30 giorni un’apposita dichiarazione.
La “cessazione”, nei casi su indicati indicati, può essere dichiarata tramite la Camera di Commercio.
La variazione, invece, va comunicata solo direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Sulla base della presentazione della dichiarazione di inizio attività l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate attribuisce la posizione IVA.
L’attribuzione del numero di partita IVA – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35 del D.P.R. 633 così come modificato dal D.L. 223/2006 - deve essere necessariamente preceduto dalla effettuazione, da parte dell’Ufficio, di appositi controlli (se necessario anche attraverso un apposito accesso) volti ad verificare l’eventuale sussistenza di situazioni di rischio connesse all’apertura della posizione IVA.
A seguita di questa modifica normativa – resa esecutiva con il Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato in data 21.12.2006 e pubblicato nella G.U. n.3 del 4.01.2007 – sono stati modificati i modelli AA/7 e AA/9; in particolare vanno ora indicati alcuni elementi che servono all’Amministrazione Finanziaria per riscontrare preventivamente e selezionare possibili situazioni “a rischio” che vanno monitorate attentamente.
Inoltre i soggetti che prevedono di effettuare acquisti intracomunitari di beni, in caso di richiesta di partita IVA, devono presentare una fideiussione o una polizza fideiussoria, con validità tre anni, per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 Euro.