IVA negli scambi intracomunitari

La Legge n 427/1993 ha recepito in Italia le direttive comunitarie che hanno dettato le regole fondamentali ai fini della armonizzazione IVA in ambito comunitario.

Il D.L. n. 331 del 30/8/93, approvato dalla Legge n 427/1993, ha recepito in Italia le direttive comunitarie che hanno dettato le regole fondamentali ai fini della armonizzazione IVA in ambito comunitario.

Pertanto sono state previste  nuove adempimenti che il soggetto passivo iva deve seguire nell'effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. In particolare queste operazioni, non costituendo più esportazioni ed importazioni, restano ora soggette soltanto ad altre forme di controllo basate principalmente sullo scambio di informazioni tra i vari paesi comunitari, informazioni che vengono acquisite grazie all'obbligo, imposto agli operatori intracomunitari, di presentare appositi elenchi (cosiddetti elenchi Intrastat) relativi alle cessioni ed agli acquisti posti in essere in ambito comunitario.

Sono considerati scambi intracomunitari gli acquisti e le cessioni di beni che intercorrono tra soggetti passivi Iva appartenenti e diversi Stati membri dell’Unione Europea che vengono resi “non imponibili” nel Paese del cedente, per essere assoggettati ad iva nel paese nel paese di destinazione dei beni da parte del cessionario.

L’operazione intracomunitaria ha per oggetto la cessione di beni trasportati da uno Stato membro ad un altro; in altri termini deve sussistere trasferimento fisico del bene da uno Stato membro ad un altro. In assenza di trasferimento fisico l’operazione si considera interna, quindi imponibile ad iva.

Inoltre l’operazione intracomunitaria deve essere realizzata tra soggetti passivi iva nei rispettivi Stati di residenza. Conseguentemente le operazioni poste in essere tra privati – ovvero soggetti iva qualificati come “privati” secondo i rispettivi ordinamenti - sono considerate operazioni interne imponibili.

10. 1 - Acquisto intracomunitario di beni mobili

Si considera acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 del DL n. 331/1983, l’acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato italiano e provenienti da un altro Stato comunitario, a cura del cedente o dell’acquirente, entrambi soggetti passivi iva, ovvero di terzi per loro conto.

Conseguentemente gli acquisti che avvengono a titolo gratuito, ovvero che sono caratterizzati dal fatto che il cedente o il cessionario sono privati consumatori, ovvero dal fatto che il bene non viene trasferito fisicamente da un paese membro ad un altro non sono considerati acquisti intracomunitari.

L’acquisto intracomunitario si considera effettuato, di regola, al momento della consegna di beni in Italia, all’acquirente o a terzi per suo conto.

Qualora il trasporto venga effettuato con mezzi dell’acquirente o comunque a suo carico, il momento di effettuazione coincide con l’arrivo dei beni al luogo di destinazione. Peraltro si può contrattualmente stabilire che gli effetti si producano posteriormente alla consegna; quindi il trasferimento avviene secondo le disposizioni contrattuali e comunque entro un anno dalla consegna.

La base imponibile, determinata secondo le ordinarie disposizioni iva, corrisponde al corrispettivo previsto per l’acquisto del bene incrementato delle spese accessorie, quali il trasporto, l’assicurazione, l’accisa se dovuta ecc..


 

10. 2 - Cessione intracomunitaria di beni mobili

Si considera cessione intracomunitaria la cessione di beni trasportati o comunque trasferiti a cura del venditore, dall’acquirente o da un terzo per loro conto dal territorio dello Stato italiano verso quello di uno Stato comunitario.

Conseguentemente le cessioni che avvengono a titolo gratuito, ovvero che sono caratterizzati dal fatto che il cedente o il cessionario sono privati consumatori, ovvero dal fatto che il bene non viene trasferito fisicamente da un paese membro ad un altro non sono considerati acquisti intracomunitari.

La cessione intrracomunitaria si considera effettuata, di regola, al momento della consegna di beni nello Stato comunitario, all’acquirente o a terzi per suo conto.

Di fatto gli scambi intracomunitari sono configurabili come "operazioni non imponibili"; gli stessi, quindi,  vanno conteggiati al fine di acquisire lo status di "esportatore abituale", e concorrono alla  formazione del plafond utilizzabile per acquistare "in sospensione d'imposta" secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.8 del D.P.R.633.

Nondimeno nella dichiarazione annuale le operazioni intracomunitarie vanno indicate in modo distinto rispetto alle altre operazioni poste in essere con clienti o fornitori italiani ovvero extracomunitari.

Le modalità operativa che deve seguire il soggetto passivo iva italiano per registrare le operazioni intracomunitarie sono le seguenti.

I) Acquisto intracomunitario

L’acquirente italiano dovrà:

a) utilizzare l'originale fattura passiva emessa dal fornitore comunitario

b) indicare il numero identificativo del cedente

c) attribuire al documento una numero progressivo

d) convertire in euro l’importo espresso in altra valuta secondo il cambio vigente alla data fattura

e) integrare la fattura ricevuta indicando l'aliquota iva applicabile e l'imposta relativa (o del titolo di esenzione ovvero non imponibilità)

f) annotare "separatamente" la fattura - integrata secondo le modalità ora descritte – sul registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni da quando il soggetto ne viene in possesso

g) annotare "separatamente" la fattura - integrata secondo le modalità prima descritte - sul registro degli acquisti  entro lo stesso il medesimo termine sopra indicato per l’annotazione nel registro delle fatture emesse

h) tenere conto delle cennate annotazioni sui registri acquisto e vendite ai fini delle liquidazioni periodiche dell’iva

Inoltre si rileva che qualora il cessionario o committente intracomunitario non riceva la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve lui stesso emettere tale documento, entro il mese seguente, evidenziando il numero identificativo del fornitore o prestatore. Se riceve la fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere una fattura integrativa entro il mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

II) Cessione intracomunitaria

Il cedente italiano deve semplicemente emettere la fattura “non imponibile” ai sensi del’articolo 41 DL  331/1993.

10.3 - Prestazioni di servizi intracomunitari

NORMATIVA VALIDA FINO AL 31.12.2009

Rientrano nell’ambito delle operazioni intracomunitarie e sono soggette agli adempimenti sopra indicati anche alcune prestazioni di servizi che vengono appunto definite prestazioni di servizi intracomunitarie.

Le prestazioni di servizi definite intracomunitarie esclusivamente le seguenti:

-          prestazioni di intermediazione relative alle operazioni intracomunitarie

-          prestazioni di servizi relative alle cessioni intracomunitarie di beni mobili, comprese le perizie

-          prestazioni di trasporto intracomunitario di beni

-          prestazioni accessorie al trasporto intracomunitario di beni

Le prestazioni di servizi intracomunitarie – atteso che rientrano, come detto, nella normativa “intracomunitaria” prevista per la cessione di beni - sono sottratte alla disciplina della territorialità di cui all’articolo 7 del DPR n. 633/1972.

10.3 a -Prestazioni di intermediazioni intracomunitarie

Sono considerate prestazioni di servizi intracomunitarie “non imponibili” se le stesse sono rese nei confronti di un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro. Per tali prestazioni sussiste l’obbligo di fatturazione, annotazione e dichiarazione, ed, inoltre, danno diritto alla detrazione ad al rimborso dell’iva assolta sugli acquisti da parte del prestatore del servizio.


10.3 b -Prestazioni di servizio relative a beni mobili

Si considerano prestazioni di servizio intracomunitarie relative a beni mobili quelle derivanti da contratti d’opera, di appalto, in generale di servizi. Tali servizi per essere qualificati come intracomunitari devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) identificazione ai fini iva del  committente in uno Stato membro diverso da quello in cui avviene la prestazione

b) trasferimento dei beni mobili, al termine della prestazione, in un altro Stato membro


10.3 c -Trasporto intracomunitario

Si considera trasporto intracomunitario di beni quando lo stesso ha come luogo di partenza e di arrivo due Stato membri.

10.3 d - Prestazioni accessorie al trasporto

Sono prestazioni intracomunitarie accessorie al trasporto le operazioni di carico e scarico di merci effettuate nell’ambito UE.

DAL 01.01.2010 LA NORMATIVA SOPRA INDICATA RELATIVA AI SERVIZI INTRACOMUNITARI E' STATA ABOLITA. LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO  UE E' CONTENUTA PRINCIPALMENTE NELL'ARTICOLO 7 DEL DPR N. 633/1972 

10.4 - Elenchi Intrastat

NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31.12.2009

In presenza di scambi intracomunitari vanno presentati telematicamente, oppure tramite raccomandata ovvero direttamente agli uffici doganali competenti degli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) che forniscono delle informazioni codificate standard in merito alle operazioni intracomunitarie effettuate in un determinato periodo.

La periodicità di presentazione varia in funzione del volume di acquisti ovvero di cessioni intracomunitari registrato nell’anno precedente.

10.4 a - Cessioni, modello INTRA 1 

- presentazione mensile del modello, entro il 20 del mese successivo, se l’ammontare delle cessioni è superiore a € 250.000;

- presentazione trimestrale del modello, entro il mese successivo a ciascun trimestre, se superiore a € 40.000 ed inferiore ad € 250.000 (se si supera la soglia di € 40.000 si transita a seconda dell’importo nel “trimestrale” o “mensile” dal periodo successivo al trimestre nel quale la soglia è stata superata);

- presentazione annuale del modello, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, nel caso di importi inferiori ad € 40.000 ((se si supera la soglia di € 250.000 si transita nel “mensile” dal primo mese successivo al trimestre nel quale la soglia è stata superata).

10.4 b - Acquisti, modello INTRA 2

- presentazione mensile del modello, entro il 20 del mese successivo, se l’ammontare degli acquisti è superiore ad € 180.000;

- presentazione annuale del modello, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, nel caso di importi non superiori ad € 180.000. (se si supera la soglia di 180.000 si transita nel “mensile” a partire dal primo mese nel quale il limite è stato superato, presentando anche un elenco riepilogativo dei mesi precedenti).

Si segnala che i soggetti che presentano gli elenchi telematicamente (sistema EDI) il termine di presentazione è prorogato di cinque giorni.

I modello INTRASTAT contengono anche la richiesta di informazioni di tipo statistico che l’Istat utilizza ai fini statistici. La compilazione della parte statistica è obbligatoria, ai sensi del DM 20 ottobre 2000, che presentano gli elenchi mensilmente e che hanno realizzato nell’anno precedente un volume di scambi superiori rispettivamente:+

- cessioni: € 4.300.000

- acquisti: € 2.5000.000.

MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE A DECORRERE DAL 01.01.2010

Le novità concernenti i modelli Intrastat sono le seguenti:

a) TRASMISSIONE IN VIA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

I modelli Intrastat vanno inviati esclusivamente in via telematica. L’invio in forma telematica riguarda esclusivamente gli elenchi che si riferiscono al 2010. Quindi l’invio telematico non riguarda:

- gli elenchi annuali 2009 che hanno scadenza 31 gennaio 2010

- gli elenchi trimestrali quarto trimestre 2009 che hanno scadenza 31 gennaio 2010

- gli elenchi mensili dicembre 2009 che hanno scadenza 20 gennaio 2010

Inoltre l’Agenzia delle Dogane “invita” i soggetti interessati a provvedere all’adesione al “Servizio Telematico Doganale” attivabile dal sito internet: www.agenziadogane.gov.it. La presentazione può essere effettuata anche tramite soggetti terzi appositamente delegati (commercialisti, spedizionieri doganali, etc.).

b) FREQUENZA E DATA DI PRESENTAZIONE

In generale gli elenchi Intrastat vanno presentati con periodicità mensile. Peraltro gli Stati membri possono concedere una frequenza trimestrale a quei soggetti che non hanno superato né per il trimestre in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di euro 50.000 per quanto riguarda gli acquisti ovvero le vendite, elevabile ad € 100.000 fino al 31.12.2011.

Viene pertanto abolita la periodicità annuale.

Dal 2010 la data di presentazione è il giorno 19 del mese successivo al mese (o trimestre di riferimento).  Peraltro vi è la possibilità che tale termine venga prorogato al giorno 24 o 25

c) OBBLIGO DI DICHIARARE NEGLI ELENCHI ANCHE I SERVIZI DI NATURA INTRACOMUNITARIA

Dal 01 gennaio 2010 è introdotto l’obbligo di dichiarare nei modelli INTRASTAT anche le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario (sia quelle fornite che quelle ricevute).

Pertanto, il modello INTRASTAT non sarà più limitato alla comunicazione degli acquisti / vendite intracomunitarie di beni, dovendo ricomprendere – infatti – anche le prestazioni di servizi intracomunitarie rese / ricevute.

A tal fine è prevista l’introduzione delle seguenti Sezioni agli attuali modelli INTRASTAT:

- modello INTRA-1 “Quater”: elenco servizi resi in ambito UE;

- modello INTRA-2 “Quater”: elenco servizi ricevuti in ambito UE.


 


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