Dichiarazione annuale IVA

Il soggetto passivo iva con la dichiarazione annuale procede all'autoliquidazione definitiva dell'imposta dovuta; la dichiarazione presenta il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno precedente ed la conseguente liquidazione definitiva del debito ovvero del credito.

Il soggetto passivo iva con la dichiarazione annuale procede all’autoliquidazione definitiva dell’imposta dovuta; la dichiarazione presenta il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nell’anno precedente ed la conseguente liquidazione definitiva del debito ovvero del credito.

Di regola la dichiarazione annuale per i soggetti mensili – atteso che l'imposta è stata già versata nelle 12 liquidazioni periodiche effettuate durante l’anno - non dovrebbe comportare il versamento di altra imposta; quindi la dichiarazione annuale è solo un riepilogo. Peraltro in caso di errori nelle liquidazioni periodiche ovvero, in ipotesi di mutamenti normativi, la dichiarazione annuale può comportare il pagamento di una ulteriore imposta ovvero l’emersione di un credito di imposta.

La dichiarazione annuale iva deve essere presentata telematicamente, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 22/7/988 n. 322  nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente, da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, ovvero (per i soli contribuenti  diversi dalle persone fisiche) da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto.

Nell’ipotesi in cui la dichiarazione venga presentata in via diretta la sottoscrizione deve essere apposta sulla copia conservata dal dichiarante. Diversamente se la presentazione avviene mediante un intermediario abilitato la sottoscrizione va apposta sulla copia conservata dall’intermediario; peraltro la sottoscrizione non è obbligatoria nel caso in cui l’intermediario conservi la dichiarazione su supporto informatico. Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un soggetto diverso dal contribuente, va compilato l’apposito riquadro riservato al dichiarante indicando i dati relativi al soggetto sottoscrittore; inoltre va evidenziato il “codice carica” che si attinge dall’apposita tabella allegata alle istruzioni ministeriali. Inoltre ove sia presente un organo di controllo (collegio sindacale e/o società di revisione) la dichiarazione deve essere sottoscritta anche da questo ultimo.

L’imposta scaturente dalla dichiarazione, nell’ipotesi che superi l’importo di € 10,33 Euro, va pagata, ai sensi degli artt.11 e 12 del D. Lgs.  n.241/97 e art. 11 del DPR.435/01) entro il giorno 16 marzo, oppure entro il termine di pagamento previsto in caso di “dichiarazione unificata” con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data del 16 marzo.

In dettaglio la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e deve contenere:

a) operazioni imponibili, distinti per aliquota e relativa imposta;

b) operazioni non imponibili ed esenti;

c) acquisti ed importazioni, distinti per aliquota, e relativa imposta detraibile;

d) differenza tra l'IVA operazioni imponibili e l'IVA detraibile;

e) versamenti eseguiti nel corso dell'anno;

f) eventuale credito dell'anno precedente computato in detrazione;

g) calcolo dell'imposta eventualmente ancora dovuta o del credito.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione annuale iva sono, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR n. 322/1998, i titolari di partita iva, anche se nell’anno solare precedente non hanno effettuato operazioni imponibili.

I soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti da imposta a norma dell'art.10 del DPR n. 633/1972 non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, obbligati alla presentazione  delle dichiarazioni “Redditi” e “IVA”, devono presentare la dichiarazione annuale unificata (così detto “modello UNICO”) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Pertanto tutti i contribuenti “soggetti d’IVA”, obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, sono ora tenuti a presentare il “modello UNICO” quando il periodo d’imposta coincide con l’anno solare.

Restano, invece, tenuti alla dichiarazione IVA autonoma:

a) i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;

b) le società controllate e controllanti che si avvalgono della procedura di liquidazione IVA “di gruppo”;

c) i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per le dichiarazioni dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

d) i rappresentanti fiscali, per le dichiarazioni dei soggetti non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel nostro paese.

Le dichiarazioni IVA (autonome o unificate) si presentano esclusivamente in via telematica direttamente (attraverso INTERNET o ENTRATEL) o tramite incaricati abilitati (attraverso ENTRATEL).

La prova della presentazione della dichiarazione è dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento.

L’eventuale credito IVA emergente dalla dichiarazione può essere chiesto a rimborso mediante la presentazione del modello “VR”, contenente i dati necessari per determinare l’eccedenza di credito, presso il Concessionario per la riscossione a far data dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al termine di presentazione della dichiarazione.

Le dichiarazioni non sottoscritte sono nulle. La nullità viene sanata, tuttavia, qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro trenta giorni dall’apposito invito da parte dell’ufficio IVA territorialmente competente.

Le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni. Se il ritardo è superiore la dichiarazione di considera omessa, ma costituisce valido titolo  per il recupero della relativa imposta.

Le dichiarazione può essere rettificata dal contribuente, con altra dichiarazione da presentarsi, anche telematicamente, entro i termini previsti come decadenza dell’azione di accertamento, ferma restando, evidentemente, l’applicazione delle sanzioni. Qualora la dichiarazione integrativa a sfavore - che presenta una rettifica a sfavore del contribuente, quindi evidenzia una maggiore imposta - venga presentata dallo stesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo è possibile versare le sanzioni ridotte in quanto la rettifica rientra nell’istituto del ravvedimento operoso.

Infine di rileva che contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, cioè che presenta un minore debito d’imposta o un maggior credito, senza dover versare alcune sanzione a condizione che la trasmissione avvenga  entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

L'Ufficio delle Entrate procede alla rettifica della dichiarazione quando ritiene che la stessa contenga l'indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un credito superiore a quello spettante.

L'infedeltà della dichiarazione può emergere:

a) dal contenuto della stessa dichiarazione ovvero dal confronto della stessa con le liquidazioni periodiche o con la dichiarazione precedente;

b) dal confronto dei dati indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dai registri previsti dagli artt. 23, 24 e 25;

c) dall'esame della competenza e della veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture (quelle emesse e quelle ricevute), nonché sulla scorta di tutti gli altri dati e notizie o documenti e registri acquisiti nei modi previsti dagli artt. 51 e 51 bis del DPR n. 633/1972, anche avvalendosi delle presunzioni previste dall'art.53 delDPR n. 633/1972 o di altre presunzioni semplici ma gravi precise e concordanti;

d) attraverso l'esistenza di prove certe e dirette risultanti da verbali, questionari e fatture acquisiti a norma dell'art.51, ed in ogni caso risultanti da atti o documenti in possesso dell'ufficio.

e) attraverso l'utilizzo dei coefficienti presuntivi (i cosiddetti  parametri di cui all'art.12 del D.L. 2/3/89 n.69 convertito nella Legge 27/4/89 n.154.

f) Inoltre, ai sensi del  comma 3 dell'art.62-sexies del D.L. 30/8/93 n.331 convertito nella L.29/10/93 n.427, l'accertamento può essere fondato anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art.62-bis dello stesso D.L. 331.

Per le cessioni di beni immobili, attesa l’abrogazione dell’art.35, comma 2, del D.L. 223/06, le prove necessarie per procedere alla rettifica non si  intendono acquisite  in base al valore normale dei predetti beni; il valore normale dei beni rappresenta un semplice indizio che da solo non può supportare una rettifica di valore ed un conseguente accertamento da parte dell’Ufficio.

In base al comma 5 dell’art.54 del DPR n. 633/1972, l’Ufficio delle Entrate può effettuare anche “accertamenti parziali”, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice seppure nei termini previsti dall’art.57 del DPR n. 633/1972, in presenza di segnalazioni dell’Anagrafe Tributaria, della Guardia di Finanza o di altri pubblici uffici, nonché, a seguito della modifica apportata allo stesso quinto comma dall’art.1, comma 406, della legge 30/12/2004 n.311 73 (finanziaria per il 2005), in presenza di elementi che emergono da accessi, ispezioni e verifiche, ovvero che risultano da segnalazioni della Direzione Centrale Accertamento, di una Direzione Regionale o di un’altra Agenzia Fiscale. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento e sono annullati dall’ufficio qualora dalla documentazione prodotta dal contribuente risultano in tutto o in parte infondati.
 


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