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Definizioni e caratteristiche dell'IVA
Natura, aspetti, funzionamento e applicazione dell'IVA
1.1- DEFINIZIONE
L’IVA - acronimo di Imposta sul valore aggiunto – è una imposta indiretta che colpisce, ad ogni fase del ciclo produttivo e distributivo, il valore aggiunto cioè il margine realizzato in ogni stadio di commercializzazione.
L’Iva è un’imposta generale gravante sui consumi, e si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato in modo professionale, nonché alle importazioni da chiunque effettuate.
Il costo dell’imposta incide in modo definitivo, in via generale, esclusivamente i consumatori finali.
1.2 NATURA ED ASPETTI DELL'IVA
A) GENERALE: Si tratta di una imposta generalizzata, non limitata a particolari fattispecie.
B) NEUTRALITA’: è un'imposta che colpisce i consumi pertanto grava soltanto sull'effettivo utilizzatore finale del bene o del servizio, e quindi non deve incidere in nessuna delle fasi di commercializzazione, numerose o meno che siano, che precedono la fase del consumo (privato consumatore finale).
C) TRASPARENZA: è possibile quantificare immediatamente ed esattamente l’ammontare dell’imposta in qualsiasi stadio di commercializzazione.
D) VALORE AGGIUNTO: l’imposta colpisce solo il valore aggiunto che ciascuna fase del processo produttivo e distributivo aggiunge al bene.
E) CONFLITTO DI INTERESSI TRA FORNITORE E CLIENTE NON CONSUMATORI FINALI
Il contribuente cessionario del bene o committente il servizio è interessato all’emissione della fattura da parte del cedente o prestatore al fine di poter portare in detrazione l’IVA dallo stesso pagata “a monte”.
F) PLURIFASE: l’imposta si applica ad ogni passaggio del ciclo produttivo e distributivo
G) NON CUMULATIVA: l’imposta dovuta in ciascuna fase non si somma a quelli delle altre fasi
1.3 – FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'IVA
Il funzionamento dell'IVA si basa essenzialmente sull’obbligatorietà della rivalsa al cessionario/committente dell’imposta e sul meccanismo della detrazione della stessa.
Il pagamento dell'IVA da parte dei soggetti d'imposta, infatti, risulta pari alla differenza tra l’”IVA a valle", vale a dire l’IVA addebitata dal soggetto passivo ai suoi clienti per le cessioni o prestazioni da lui operate, e l'"IVA a monte", vale a dire l’IVA che lo stesso soggetto passivo ha corrisposto ai suoi fornitori per le cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute.
Esempio:
A) ACQUISTO: 1.00 + IVA 20% 20, Totale 120
B) VENDITA 200 + IVA 20% 40, Totale 240
C) Valore Aggiunto 120 di cui 20 IVA da versare
Come si può notare dall'esempio, nel caso ipotizzato, con un ammontare complessivo di acquisti pari a €. 120 ed un importo complessivo di vendite per €.240, l'IVA da versare all'Erario è pari a €.20 che effettivamente corrisponde alla differenza tra l'imposta applicata "a valle" (€.40) e quella pagata "a monte" (€.20).
Si segnala che il meccanismo di applicazione dell'IVA sopra indicato viene messo in atto per categorie di operazioni riferite all'anno solare e con liquidazioni infrannuali a periodicità mensile ovvero, nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge, a periodicità trimestrale.
1.4 – MECCANISMO DI DETRAZIONE
Con riferimento all’istituto della detrazione dell’Iva, vengono evidenziate, qui di seguito, le regole fondamentali che, a far data dal 01.01.1998, sono state introdotte con il Decreto Legislativo n.313/1997 al fine di armonizzare la normativa interna dell’IVA alla “Sesta Direttiva CEE”.
La detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti può essere effettata al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta ed è subordinata alle seguenti regole:
a) esistenza dell’acquisto di un bene o di un servizio fatto nell’esercizio di impresa, arte o professione
b) inerenza del bene o del servizio all’attività svolta
c) non sussistenza di indetraibilità “oggettive” (19 bis1 DPR 633/1972)
d) afferenza ad operazioni che non siano “esenti” o “non soggette” (19c.2 DPR 633/1972), tranne quelle non soggette espressamente previste dalla legge (19 c.3)
e) necessità che si sia verificato il momento della “esigibilità” (“normale” o “differita”) (19 c.1 DPR 633/1972).
Si rileva che la detraibilità differita si verifica anche nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore abbia optato per l’applicazione dell’Iva “per cassa” (si veda nel prosieguo l’illustrazione di questo nuovo meccanismo).
f) in caso di acquisti destinati ad essere utilizzati (promiscuamente) per effettuare sia operazioni soggette sia per fini privati, la detrazione va operata in misura corrispondente alla parte che dà diritto alla detrazione dell’imposta (19 c.4 DPR 633/1972)
g) in caso di effettuazione di “attività” esenti e di altre attività, la detrazione va operata applicando il “pro rata” (provvisorio e definitivo) (19 c.5 e 19 bis)
h) è necessario effettuare, se si verificano i presupposti, la rettifica della detrazione per “diverso utilizzo rispetto al momento dell’acquisto”. Per i beni mobili e per i servizi la rettifica va operata al momento (e solamente in questo momento) del loro primo utilizzo (19bis c.1). Per i beni ammortizzabili la rettifica va operata al momento della loro entrata in funzione e nei quattro anni successivi (19bis c.2); per i beni immobili nell’esercizio di entrata in funzione e nei nove successivi.
La rettifica della detrazione può essere originata da:
1) modifica del regime fiscale delle operazioni attive (es.: passaggio da “esenzione” a “imponibilità” e viceversa)
2) mutamento del sistema di detrazione (es.: da “forfetario” a “ordinario” e viceversa)
3) cambio del tipo dell’attività esercitata (es.: inizio di svolgimento di un’altra attività che non limita la detrazione, e viceversa) (19bis2 c. 1-2-3 DPR 633/1972)
4) variazione della percentuale del “pro-rata” (per operazioni esenti) per più di dieci punti (19bis2 c.4 DPR n. 633/1972)
1.5 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IVA
In via generale una operazione rientra nel campo di applicazione dell’iva se viene soddisfatto simultaneamente il presupposto oggettivo, soggettivo e della territorialità. Peraltro le importazioni sono soggette ad iva anche se effettuate da privati consumatori.
1.5.a Presupposto oggettivo
L’iva si applica nell’ipotesi di:
A) Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di impresa
B) Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di arti e professioni
C) importazioni da chiunque effettuate
1.5.b – Presupposto soggettivo
Presupposto soggettivo per l’applicazione dell’iva consiste nel fatto che le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi vengano effettuate da parte di imprenditori, professionisti o artisti nello svolgimento della propria attività.
Pertanto se una operazione, pur essendo oggettivamente soggetta ad iva, è priva del requisito soggettivo, in quanto effettuata da un soggetto privato, è esclusa dal campo di applicazione dell’iva.
L’unica eccezione, come detto, concerne l’operazione di l’importazione di beni che è soggetta ad iva anche nell’ipotesi in cui il soggetto importatore sia un privato consumatore.
Si individuano i seguenti soggetti iva.
I) Imprenditori
La figura dell’imprenditore, ai fini iva, ha una valenza più ampia rispetto a quella civilistica, atteso che assumono rilevanza in ambito iva la natura dell’attività esercitata (commerciale o agricola) e le modalità di esercizio della stessa.
In particolare, ai fini iva, si configura imprenditore (agricolo o commerciale) il soggetto (persona fisica o collettiva) che esercita un’attività commerciale o agricola in modo abituale ovvero che svolge una attività non commerciale purché organizzata in forma di impresa.
In dettaglio sono considerate attività commerciali:
- le attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, le attività di intermediazione nella circolazione dei beni, le attività di trasporto di beni o di persone, l’attività bancaria ed assicurativa, nonché altre attività ausiliarie delle precedenti;
sono considerate attività agricole:
- le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli;
sono considerate attività non commerciali organizzate in forma di impresa:
- le attività dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 c.c..
Le attività commerciali e agricole soggette ad iva vanno svolte in modo professionale ed abituale; in altri termini le stesse devono essere e con regolarità, sistematicità, ripetitività, implementando, quindi, una serie di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di un utile economico.
Gli imprenditori possono assumere la configurazione sia di persone fisiche, imprenditori individuali, che di persone collettive, società.
Imprenditori individuali
Gli imprenditori individuali sono soggetti passivi di imposta esclusivamente nel momento in cui realizzano operazioni inerenti la loro attività commerciale o agricola; quindi le eventuali operazioni estranee alla attività d’impresa sono escluse dal campo di applicazione dell’iva.
Società
Le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi poste in essere da società commerciali si considerano in ogni caso svolte nell’esercizio di impresa e quindi rientrano sempre nell’ambito di applicazione dell’iva. Per società commerciali si intendono:
- società di persone ed assimilate (snc, sas, società di fatto)
- società di capitali (spa, sapa, srl, società cooperative)
- stabili organizzazioni di società estere di qualunque tipo
Enti pubblici e privati, associazioni, e le società semplici
Tali enti, qualora svolgano in modo professionale ed abituale delle operazioni che oggettivamente rientrano nella sfera di applicazione dell’Iva, sono considerati soggetti passivi iva.
In particolare gli enti pubblici e privati vanno suddivisi in due categorie:
- enti commerciali o agricoli (art. 4 c. 2 n. 2 DPR 633/1972), i quali svolgono in vi a esclusiva o principale attività commerciali o agricole; sono assimilati alle società cosiddette commerciali e sono soggetti alla stessa disciplina iva.
- enti non commerciali o non agricoli (art. 4 c. 4 e 5 DPR 633/1972), i quali non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole; sono considerati soggetti passivi se e solo se svolgono in via accessoria, peraltro in modo professionale ed abituale, operazioni commerciali o agricole. Diversamente le operazioni “istituzionali” non sono soggette ad iva.
II) Artisti e professionisti
Gli artisti e professionisti, cioè coloro che esercitano arti e professioni (art. 5 del DPR n. 633/1972), sono considerati soggetti passivi iva; si considerano esercizio di arti e professioni lo svolgimento in modo professionale di una qualsiasi attività di lavoro autonomo. Conseguentemente questi soggetti rientrano nel campo di applicazione dell’iva se sussistono contemporaneamente le seguenti due condizioni:
- svolgimento di una attività di lavoro autonomo
- esercizio dell’attività in modo professionale
Attività di lavoro autonomo
L’opera o il servizio che una persona svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, in cambio di un corrispettivo si considera attività di lavoro autonomo (art. 2222 e ss. c.c.).
La caratteristica peculiare che contraddistingue l’attività di lavoro autonomo è rappresentata dall’autonomia, l’assenza di vincolo di subordinazione nello svolgimento del lavoro. In effetti ciò distingue l’attività di lavoro autonomo dall’attività di lavoro indipendente che non rientra nell’ambito di applicazione dell’Iva.
L’attività di lavoro autonomo può essere svolta anche senza organizzazione (si pensi, ad es., al sarto che opera che pochissimi beni strumentali e senza dipendenti).
Professionalità
Per professionalità si intende l’esercizio in modo abituale e non occasionale dell’attività di lavoro autonomo; in altri termini una attività svolta in modo continuativo viene considerata abituale, e quindi professionale. Non è invece necessario che l’attività venga svolto in modo esclusivo; tale attività può, pertanto, coesistere con altre attività anche di lavoro dipendente o comunque non soggette ad iva.
La presenza o meno dei seguenti elementi permette di assumere che l’attività di lavoro autonomo sia svolta o meno in modo professionale:
- iscrizione ad un albo professionale
- una organizzazione di beni o di persone (peraltro come visto l’organizzazione non è un requisito necessario per svolgere una attività di lavoro autonomo in modo professionale);
- l’entità dei corrispettivi percepiti in relazione alla attività esercitata.
Forma giuridica
In via generale l’attività professionale o artistica viene svolta da persone fisiche ovvero mediante la forma della società semplice o della associazione senza personalità giuridica.
La legge cosiddetta “Visco – Bersani” (DL 223/2006) prevede la possibilità di costituire società di persone o di capitali tra professionisti, peraltro tale legge è priva dei necessari decreti di attuazione e quindi, ad oggi, non è efficace.
Attività non di lavoro autonomo
La legge considera attività non di lavoro autonomo anche l’attività di collaborazione coordinata e continuativa e l’attività di associazione in partecipazione.
Peraltro, si precisa, che l’attività di collaborazione coordinata e continuativa e l’attività di associazione in partecipazione rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva se sono rese da soggetti che svolgono per professione abituale attività di lavoro autonomo “assimilabili” a quelle svolte mediante contratti di collaborazione ovvero di associazione.
1.5.c – presupposto territoriale
In via generale sono soggette ad Iva esclusivamente le prestazioni di servizi e le cessioni di beni che si considerano effettuate in Italia; la “territorialità” rappresenta un presupposto, al pari di quello oggettivo e soggettivo, indispensabile per stabilire se una operazione è assoggettata ad iva in Italia.
Sotto l’aspetto territoriale le operazioni si distinguono in:
- interne, quindi effettuate in Italia
- internazionali, che a loro volta si distinguono in importazioni, esportazioni ed operazioni intracomunitarie.
Queste tipologie di operazioni verranno esaminate analiticamente nel proseguo della guida.