Casa:
Effettuazione delle operazioni soggette ad IVA (Art.6 D.P.R.633)
Effettuazione delle operazioni soggette ad IVA (Art.6 D.P.R.633) Informazioni per il contribuente relativamente all'imposta in oggetto. 5.1 - Cessioni di beni Le cessioni di beni si considerano, ai fini Iva, effettuate: 1) per i beni immobili al momento di stipula dell’atto notarile di trasferimento; 2) per i beni mobili al momento della consegna o della spedizione del bene In ogni caso, se prima del verificarsi degli eventi sopra indicati, viene emessa fattura o viene pagato il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata al momento della fatturazione o del pagamento.
Effettuazione delle operazioni soggette ad IVA (Art.6 D.P.R.633)
1 - Cessioni di beni
Le cessioni di beni si considerano, ai fini Iva, effettuate:
1) per i beni immobili al momento di stipula dell’atto notarile di trasferimento;
2) per i beni mobili al momento della consegna o della spedizione del bene
In ogni caso, se prima del verificarsi degli eventi sopra indicati, viene emessa fattura o viene pagato il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata al momento della fatturazione o del pagamento.
2 - Prestazioni di servizi
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.
L’imposta “diviene esigibile” nel momento in cui l’operazione si considera effettuata come sopra specificato.
Nell’ipotesi di cessioni o di prestazioni fatte nei confronti dello Stato, Enti Pubblici territoriali, Camere di Commercio, Enti ospedalieri, Istituti universitari, Unità Sanitarie Locali, Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, Enti di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile sempre al momento del pagamento del corrispettivo, prescindendo dalla eventuale precedente consegna del bene o emissione di fattura.
3 - Eccezione alla regola generale: la cosiddetta Iva per cassa
Il regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), introdotto dall‘articolo 32-bis del Dl 83/2012, consente all’imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso. Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori. L’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Attenzione: per il fornitore dei beni o prestatore di servizi (che non abbia a sua volta scelto il “cash accounting”) il diritto alla detrazione segue le regole ordinarie. L’imposta è, cioè, detraibile a partire dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, a prescindere dal pagamento.
Il regime dell’Iva per cassa si può applicare alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. Possono aderirvi i contribuenti che:
- operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni
- hanno realizzato nell’anno precedente (o, nel caso di avvio dell’attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a due milioni di euro
- effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.
Possono scegliere l’Iva per cassa anche gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta.
Operazioni attive escluse
Sono escluse da regime Iva per cassa:
- le operazioni effettuate applicando i regimi speciali Iva (ad esempio, quelli per l’agricoltura e le attività connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo)
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile
- le operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale (articolo 6, quinto comma, Dpr n. 633/1972), come le vendite allo Stato, alle Asl, agli enti ospedalieri oppure le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti
- le cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’Iva in fattura e non è debitore della relativa imposta
Attenzione: i contribuenti che effettuano sia operazioni in regime speciale sia operazioni in regime ordinario possono, per queste ultime, comunque applicare l’Iva per cassa, se optano per la contabilità separata delle attività ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/1972.
Operazioni passive escluse
Sono escluse da regime Iva per cassa:
- gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile
- gli acquisti intracomunitari di beni
- le importazioni di beni
- le estrazioni di beni dai depositi Iva.
- La scelta per il nuovo regime si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente. L’opzione va, poi, comunicata nella dichiarazione Iva (quadro VO) relativa all’anno di prima applicazione.
- L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.
- Attenzione: lo sforamento dei due milioni di euro di volume d’affari determina l’uscita dal regime a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata.
- Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, che può essere esercitata con le stesse modalità dell’adesione. Ai fini del calcolo del triennio, il 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime per le opzioni esercitate a partire dal 1° dicembre. Allo stesso modo, l’anno di inizio dell’attività è computato per intero
- Altri adempimenti
- Il regime dell’Iva per cassa incide sul momento in cui l’imposta diviene esigibile o detraibile, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Restano fermi, quindi, gli ordinari obblighi contabili (fatturazione, registrazione, ecc.).
- Chi sceglie il “cash accounting" dovrà, inoltre, riportare sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
- Infine si rileva che il regime dell’Iva per cassa introdotto dall’articolo 32-bis del Dl 83/2012 sostituisce quello previsto dall’articolo 7 del Dl 185/2008 che, pertanto, è abrogato a partire 1° dicembre 2012. Il regime abrogato resta comunque valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione