Fatturazione (Art.21 del DPR n. 633/1972)

Informazioni per il contribuente relativamente all'imposta in oggetto.

In via generale si mette in evidenza che deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella o simile. per ciascuna operazione che rientra nel campo di applicazione dell'IVA (quindi operazioni imponibili, non imponibili ed esenti).

Può essere emessa una sola fattura per comprendere operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti del medesimo soggetto.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e deve contenere:

a) Soggetto emittente e soggetto destinatario. Per l'emittente deve essere indicato anche il numero di partita IVA e, a norma del D.P.R.784/76, anche il codice fiscale.

b) Natura,qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione

c) Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile

d) Imponibile, aliquota ed ammontare dell'imposta, con arrotondamento al centesimo di euro. Se l'operazione è "esente" o "non imponibile", deve essere indicata la norma di esenzione.

La fattura deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui si verifica uno degli eventi che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.P.R.633/72, determinano il sorgere del impositivo (si ricorda: per la cessione di beni immobili la stipulazione del rogito di trasferimento; per la cessione di beni mobili la consegna o spedizione; per prestazioni di servizi il pagamento del corrispettivo; in caso di applicazione dell’Iva per cassa il pagamento del corrispettivo). Peraltro nel caso di cessione di beni mobili in assenza di documento di trasporto (o di scontrino fiscale/ricevuta) si reputa assolutamente opportuno che la fattura accompagni il bene e quindi non sia consentito emettere la fattura entro le ore 24 del giorno di effettuazione della consegna o spedizione/trasporto del bene mobile.

Nondimeno la fatturain caso di cessione di beni “accompagnati” da un documento di trasporto (il quale, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n.472/1996, deve contenere la data di effettuazione dell'operazione, le generalità delle parti e dell'eventuale incaricato del trasporto e la natura, qualità e quantità dei beni ceduti), ovvero in caso di cessione di beni documentati da  scontrino fiscale “parlante” e/o ricevuta fiscale integrata (cioè documenti integrati, ai sensi dell’art.3, comma 3, del D.P.R. n.696/1996, con gli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dei beni nonché con il numero di codice fiscale dell’acquirente) - può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione (cosiddetta fatturazione differita di cui all’art.3 del D.L. n. 328/1997). In tal caso la stessa può contenere anche più di una operazione purché effettuate nel corso di un mese solare (l’esigibilità dell’imposta, comunque, resta legata al momento della consegna o spedizione).

In tale ipotesi di fatturazione differita la fattura deve recare anche l'indicazione dei prefati documenti ai quali si riferisce e che ne hanno consentito il differimento.

Inoltre - limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente (operazioni triangolari), e sempreché sussistano motivate esigenze e comunque previa autorizzazione ministeriale - la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione.

La su indicata autorizzazione è stata concessa dal Ministero -in linea generale e senza necessità di specifica istanza- con la circ. n.288/E del 22/12/98, a condizione, però, che l’operazione risulti da atto scritto (anche un ordine commerciale) e la cessione col passaggio diretto dal primo cedente al secondo cessionario risulti dal documento di trasporto emesso a norma del D.P.R. 472/96. In questa ipotesi, quindi, la fattura relativa alla seconda cessione, che, come già detto, può essere emessa entro il mese successivo alla data della consegna, va registrata entro lo stesso mese di emissione e liquidata a debito nello stesso periodo.

Un ulteriore deroga ai principi generali della fatturazione concerne gli autotrasportatori per conto terzi iscritti all’apposito albo.

In questo caso gli autotrasportatori - nel rispetto del termine ordinario di fatturazione - hanno la possibilità di emettere una sola fattura per le operazioni poste in essere nei confronti del medesimo committente in ciascun trimestre solare.

In più si segnala che la fattura può essere trasmessa, previo accordo del destinatario, elettronicamente. La fattura elettronica deve contenere l’attestazione della data con l’apposizione del riferimento temporale del documento elettronico. Deve garantire, inoltre, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto mediante l’apposizione della “firma elettronica qualificata” dell’emittente, ovvero mediante l’utilizzo dei sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati.

L'Agenzia delle Entrate con la  R.M. 260/E/2008, in merito alla possibilità di coesistenza di modalità di fatturazione tradizionali ed elettroniche,  ha chiarito che:

- è ammessa la convivenza di fatture analogiche (su carta) e fatture elettroniche nell'ambito della tipologia "fatture attive" e "fatture passive", "a condizione che siano adottate distinte serie di numerazioni progressive ed istituiti appositi registri sezionali, e che per ogni singolo cliente o fornitore sia utilizzata un'unica modalità di conservazione per l'intero periodo d'imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nel medesimo registro sezionale";

- un contribuente che svolga più attività rilevanti ai fini dell'Iva e tenga contabilità separata per ciascuna attività può  emettere nei confronti del medesimo cliente sia fatture in formato analogico riferite ad un settore omogeneo di attività, da trasmettere attraverso i canali tradizionali, annotare in appositi registri sezionali e conservare in formato analogico, sia fatture elettroniche relative a diverso ed altrettanto omogeneo settore di attività, da trasmettere elettronicamente o attraverso canali tradizionali, annotare in sezionali distinti e conservare in formato elettronico:

- anche in assenza di una contabilità separata per ciascuna attività  le fatture destinate al medesimo cliente possono essere elettroniche per una o più linee di attività e analogiche per altre attività;  di regola, per una stessa linea di attività rivolta a uno stesso cliente va scelta un'unica modalità di fatturazione (elettronica o tradizionale) e conservazione delle fatture, con le possibili eccezioni legate a situazioni particolari: ad esempio, quando il consenso alla ricezione delle fatture elettroniche venga dato o revocato in corso d'anno, momento in cui i registri sezionali potrebbero essere stati già istituiti e, quindi, le precedenti fatture di un dato cliente essere già state annotate in un sezionale; per ciascuna attività devono essere utilizzate distinte serie numeriche per le fatture elettroniche e per le fatture analogiche; ciascuna tipologia di fattura (elettronica o cartacea) deve essere annotata in un apposito registro sezionale (ovvero in un distinto blocco sezionale dell'unico registro delle fatture emesse).

In conclusione si reputa importante mettere in evidenza che il D.Lgs. 52/2004 - modificando l’articolo 21, comma 1, del DPR n. 633/1972 - ha previsto la possibilità che la fattura possa essere emessa, su incarico del cedente o prestatore, dal cliente ovvero per suo conto anche da un terzo soggetto. L'esercizio di tale facoltà di delega, qualora venga espletato a favore di un soggetto residente in un Paese con il quale non esistono specifici strumenti giuridici a garanzia di una reciproca assistenza (analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE nonché dal regolamento CEE, n. 218/92), è però consentito solo a condizione che ne venga data preventiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria e che il soggetto passivo nazionale (cedente o prestatore) soddisfi alcuni determinati requisiti. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 9.12.2004 ha regolamentato le modalità, i contenuti nonché le procedure da seguire da parte di quei contribuenti che desiderano avvalersi di tale facoltà dell’emissione della fattura da parte di soggetti terzi.

In particolare si mette in evidenza che l'avvenuto rilascio di tale delega di fatturazione al terzo dovrà sempre comparire sulle fatture emesse; infatti, il terzo emittente, dovrà sempre indicare in modo esplicito sul documento fiscale che lo stesso viene emesso per conto del soggetto delegante. Inoltre il fornitore resta sempre il responsabile dell’adempimento nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Il soggetto terzo che emette la fattura per conto del prestatore/fornitore deve osservare i seguenti adempimenti:


- annotare sulla fattura che la stessa è compilata ed emessa per conto del fornitore/prestatore

- attribuire alla fattura una distinta numerazione rispetto a quelle emesse ordinariamente dal soggetto terzo per se stesso

- inviare un esemplare della fattura emessa al fornitore/prestatore onde consentirgli di effettuare la registrazione nel termine di 15 giorni dall’emissione previsto dalla legge. Il momento dell’emissione coincide con quello delle consegna della fattura al cliente.

In definitiva la possibilità che l'operatore possa provvedere all'emissione delle fatture non direttamente, ma delegando il proprio cliente, cessionario o committente, oppure un terzo, rappresenta una novità molto importante, anche se già, in alcune circostanze, questa facoltà era stata concessa, seppur in parte, dal Ministero e dall'Agenzia delle Entrate, in via amministrativa. Si pensi ad esempio alla R.M. 29.5.1998, n. 50/E, alla C.M. 17.5.2000, n. 98/E, risp. 3.1.2. ed alla R.M. 4.12.2001, n. 202/E.

Il nuovo art. 21, inoltre non pone alcun limite per quanto riguarda il soggetto emittente, pertanto la fattura potrà essere emessa, per conto del soggetto che ha effettuato l'operazione, anche da parte di clienti o di soggetti terzi al rapporto commerciale sottostante, residenti fuori dall'Italia in Paesi comunitari ed extracomunitari.

Tale possibilità di combinazioni consente infatti anche a soggetti controllanti nazionali di delegare alle proprie controllate estere le incombenze derivanti dagli obblighi di fatturazione delle operazioni, con contestuale trasmissione del documento digitale in modo elettronico alla stessa controllata consentendo il contestuale ed immediato inserimento del documento contabile nel sistema gestionale amministrativo dell'intero gruppo societario.
 


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