Liquidazione, versamento, compensazione e rimborso IVA

Generalmente la liquidazione (cioè determinazione) dell’Iva a debito (da versare) o a credito va effettuata, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 241/97, con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, cioè di competenza delle operazioni attive e passive, ovvero con periodicità trimestrale per i soggetti con volume d'affari sotto indicato.

Liquidazione, versamento, compensazione e rimborso IVA

1 – Liquidazione

Generalmente la liquidazione (cioè determinazione) dell’Iva a debito (da versare) o a credito va effettuata, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 241/97, con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, cioè di competenza delle operazioni attive e passive.

Peraltro i contribuenti che:

- esercitano attività d'impresa costituita da prestazioni di servizi ovvero che esercitano arti e professioni e che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito un volume d'affari non superiore a €.400.000;

oppure

- esercitano altre attività e che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito un volume d'affari non superiore a €.700.000,

possono optare per la liquidazione trimestrale dell’Iva entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari (quindi 16 maggio per il I° trim., 16 agosto per il II° trim. e 16 novembre per il III° trim., la liquidazione del IV° trim. si effettua direttamente nella dich.annuale).

L’opzione - vincolante solo un anno e da comunicare in dichiarazione annuale, ovvero con la dichiarazione di inizio attività - per la liquidazione trimestrale dell’iva comporta un aggravio di interessi nella misura dell'1%.

Vi è una categoria di contribuenti che indipendentemente dal volume d'affari conseguito sono autorizzate ad eseguire le liquidazioni periodiche ed i versamenti con periodicità trimestrale (cosiddetti trimestrali speciali). Rientrano in questa categoria gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione e gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’apposito all'albo di cui alla Legge 6/6/74 n.298.

Le liquidazioni ed i versamenti dei “trimestrali speciali” sono, ovviamente, quattro all'anno, di cui la quarta entro il 16/2, e sono dovuti gli interessi dell'1 %, eccetto che dagli autotrasportatori.

In linea generale la liquidazione periodica dell’imposta è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni attive imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ( quindi "IVA a valle" meno "IVA a monte" ).

Le liquidazioni vanno eseguite nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi; peraltro il contribuente può omettere di annotare nei registri la liquidazione ma in ogni caso deve essere in grado di fornire gli elementi di calcolo in caso di eventuale richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Qualora emerga una situazione debitoria l'IVA dovuta deve essere versata, con il modello F.24, entro lo stesso termine previsto per la liquidazione, quindi entro il giorno 16 del mese successivi a quello di riferimento.

Il versamento dell’iva a debito del quarto trimestre (trimestrali ordinari) va effettuato, come detto, in sede di dichiarazione annuale.

Diversamente l’iva a credito viene computata in detrazione nel periodo successivo (mese o trimestre). Operativamente l’”iva a monte” si determina dal registro degli "acquisti". Si ricorda che la detrazione non è condizionata dalla formalità della registrazione, in quanto il diritto alla detrazione si perfeziona al verificarsi del momento della esigibilità in capo al cedente o prestatore ed al possesso del documento che costituisce il titolo alla detrazione medesima. Inoltre la percentuale di detrazione spettante va riferita al momento in cui il diritto è sorto (e non al momento del suo esercizio).

L' “Iva a valle", diversamente, si determina dal registro vendite/corrispettivi.

L’imposta “a valle” va conteggiata con riferimento alla data di emissione della fattura o di riscossione dei corrispettivi e, nel caso di “fatturazione differita”, della data della consegna o spedizione dei beni.

Si rileva che nel registro dei “corrispettivi” le annotazioni degli incassi sono effettuate al lordo dell’Iva e quindi non evidenziano separatamente l’Iva.

Pertanto per la determinazione dell’Iva inclusa nei corrispettivi è necessario effettuare il cosiddetto "scorporo dell'imposta".

Lo scorporo dell'IVA può avvenire in due modi:

a) Dividendo i corrispettivi lordi per un numero formato da 100 più l'aliquota (122 per l'aliquota del 22%, 110 per l'aliquota del 10%, ecc.) e moltiplicando il quoziente per 100, ed applicando poi all'importo imponibile così ottenuto l'aliquota relativa per determinare l'IVA a debito.

Esempio: corrispettivo lordo (al 22%) € 100.000, 100.000/122X 100 = € 83.333 (importo imponibile), 81.967 X 22% = 18.033 (IVA a debito);

b) Applicando, ai corrispettivi lordi, le percentuali di scorporo previste dall'art.27, comma 4, del DPR n. 633/19872; una volta determinata l'IVA incorporata, si sottrae quest'ultima dagli stessi corrispettivi per pervenire questa volta agli importi imponibili sui quali, infine, si applica l'aliquota per determinare l'IVA a debito.

Le percentuali di scorporo sono: 3,85% per il 4% - 9,10% per il 10% - 18.03% per il 22%.

Esempio: Corrispettivo lordo 100.000 (Iva 22%).

100.000 X 18.03% = 18.033 (IVA incorporata nei corrispettivi), 100.000 – 18.033 = 81.967 (importo imponibile) 81.967 X 22% = 18.033 (IVA a debito), 81.967 + 18.033 = 100.000 (corrispettivo lordo).

Infine si mette in evidenza che i contribuenti devono versare un "acconto d'imposta" entro il giorno 27 dicembre. In particolare devono pagare un importo, comunque non inferiore a €.103,29, pari all'88% dell'importo dovuto per il mese di dicembre dell'anno precedente (contribuenti mensili), ovvero dell’importo dovuto con la dichiarazione annuale dell'anno precedente (contribuenti trimestrali).

In alternativa l’acconto iva è pari alla liquidazione relativa al periodo 1° Dicembre - 20 Dicembre dello stesso anno, per i soggetti "mensili", ed al periodo 1° Ottobre-20 Dicembre dello stesso anno, per i soggetti "trimestrali".

Qualora il contribuente stimi che l’importo da versare per la liquidazione di dicembre o del quarto trimestre o da dichiarazione sia inferiore rispetto a quanto versato relativamente al mese di dicembre (per i contribuenti mensili) o alla dichiarazione dell’anno precedente, lo stesso può versare l’88% di questo minor valore (cosiddetto metodo previsionale alternativo al su indicato metodo storico).

2 – Versamento

Il versamento periodico (mensile o trimestrale) dell’Iva a debito deve avvenire, come su indicato, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili, ed entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti trimestrali (eccetto, come visto, che per il versamento dell’acconto).

Il termine di versamento viene automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo quando lo stesso scade di sabato o di giorno festivo.

Il versamento del saldo Iva (che coincide con l’iva del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali) derivante da dichiarazione annuale iva può essere rateizzato con rate mensili, determinate dal contribuente purché non eccedenti il mese di novembre, di uguale importo, comprensive di interessi per ogni mese o frazione di mese di differimento. L’acconto di dicembre non può essere rateizzato.

Il versamento va effettuato mediante modello F24 che viene addebitato automaticamente e telematicamente sul conto corrente del contribuente (questo per i soggetti titolari di partita Iva).

3 – Compensazione

L’Iva a debito può essere compensata con gli altri tributi e con i contributi a debito per un importo complessivo di euro 516.456,90; i soggetti che non possono addebitare in fattura l’Iva in quanto sono soggetti al meccanismo del “reverse charge” possono compensare l’Iva a credito fino all’importo di euro un milione.

La compensazione dell’Iva a credito avviene attraverso la compilazione del Mod.F24 (anche con versamento “zero”) e può essere effettuata per importi fino ad euro 5.000 a partire dal giorno successivo (1° gennaio) a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione annuale, e quindi anche prima della presentazione di quest’ultima. Per gli importi superiori ad euro 5.000 si rimanda all’approfondimento relativo alla compensazione dell’Iva con gli altri tributi e contributi.

4 - Rimborso Iva

4 a - Rimborso annuale

Il rimborso annuale Iva può essere chiesto nei seguenti casi:

  1. soggetti che hanno cessato l’attività
  2. soggetti in attività il cui credito sia superiore ad € 2.582,28 e si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) aliquota media su operazioni passive superiore del10% rispetto a quella su operazioni attive

b) operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari

c) acquisto di beni ammortizzabili

d) prevalenza di operazioni extraterritoriali

  1. il contribuente presenta un triennio costantemente a credito

Per ottenere il rimborso il contribuente deve farne richiesta in sede di presentazione della dichiarazione annuale iva.

Il contribuente per presentare validamente l’istanza di rimborso deve idonea garanzia costituita alternativamente da:

- cauzione in titoli di stato o garantiti dallo stato

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria

Il rimborso predisposto dall’Agente della riscossione deve essere eseguito entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda. L’eventuale eccedenza è invece rimborsata entro 3 mesi dall’ufficio fiscale competente.

In caso di rimborso oltre i termini – eventualità quasi certa - sono dovuti gli interessi nella misura del 2,75 annuo.

4 b - Rimborso trimestrale

Il credito Iva maturato in ciascuno dei primi tre trimestri può essere chiesto dal contribuente, in alternativa alla compensazione, a rimborso.

La richiesta può essere avanzata se nel singolo trimestre l’importo del credito maturato è superiore a € 2.582,28 e si verifica una delle seguenti condizioni:

1) aliquota media sulle operazioni passive superiore a quella sulle operazioni attive maggiorata del 10%

2) operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari

3) acquisto di beni ammortizzabili per un importo superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti

La richiesta di rimborso va presentata all’Ufficio fiscale competente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. La richiesta va effettuata esclusivamente in via telematica mediante il modello “Iva TR”. In caso di rimborso oltre i termini – eventualità quasi certa - sono dovuti gli interessi nella misura del 2,75 annuo.

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