Novità in materia di compensazione Iva

Il Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2012 ha chiarito molteplici aspetti in materia di compensazione Iva introdotte dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), così come modificato dal D.L. 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19). Si tratta della cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA, disciplinata dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia sull’uso dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, cont

Il Provvedimento del Direttore della Agenzia della Entrate del 16 marzo 2012 ha chiarito molteplici aspetti in materia di compensazione Iva introdotte dall'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), prevede alcune importanti novità in merito alla  cosiddetta "compensazione orizzontale" dei crediti IVA.

 

Novità in materia di compensazione Iva

Il Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2012 ha chiarito molteplici aspetti in materia di compensazione Iva introdotte dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), così come modificato dal D.L. 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19). Si tratta della  cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA, disciplinata dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia sull’uso dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.

Per contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, il D.L. 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19) ha abbassato da 10.000 euro a 5.000 il limite oltre il quale è possibile operare la compensazione orizzontale. E’ rimasta invariata la soglia di 15.000 euro oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale o la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile

Come noto l'articolo 17, comma 1, del  decreto legislativo n. 241 del 1997, prevede che il credito IVA annuale ed infrannuale di importo superiore a 5.000 euro possa essere utilizzato in compensazione – solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale (modello IVA TR) di cui all’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999.Inoltre, l’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile.

Pertanto, per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA il legislatore introduce una sorta di “doppio binario”, distinguendo tra crediti IVA eccedenti l’importo di 5.000 euro, cui si applica la nuova disciplina, rispetto a quelli di importo pari o inferiore, cui continuano ad applicarsi le “vecchie regole”. Il “tetto” di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). Quindi i contribuenti possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente nello stesso anno solare, avendo a disposizione due distinti plafond cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.

Si rileva che il credito IVA annuale del 2008 (che è emerso dalla dichiarazione mod. IVA 2009), nonché i crediti trimestrali relativi all'anno 2009 (che sono emersi dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2009), potevano continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell'anno 2010, senza scontare i vincoli della disposizione in esame.

In particolare, il credito IVA del 2008 poteva essere liberamente compensato fino a quando non è stata presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà – per così dire – “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2009.

Si osserva, inoltre, che la nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Crediti Iva annuali

Da gennaio 2010, come detto, in base alle nuove regole, il credito IVA annuale maturato nell'anno 2009, se superiore a 10.000 euro (ad esempio 50.000 euro) comporta determinati adempimenti propedeutici al suo utilizzo in compensazione orizzontale. In particolare, tale credito fino all'ammontare di 10.000 euro può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione; raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se d'importo inferiore a 10.000 euro) può avvenire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2010. In più se l’importo del credito annuale Iva da compensare è superiore ad € 15.000 la dichiarazione deve contenere il visto di conformità.

Per contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, il D.L. 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19) ha abbassato da 10.000 euro a 5.000 il limite oltre il quale è possibile operare la compensazione orizzontale. E’ rimasta invariata la soglia di 15.000 euro oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale o la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile

Infine si segnala che la richiesta di rimborso del credito annuale iva va effettuata in sede di presentazione della dichiarazione annuale iva.

Crediti IVA infrannuali

La compensazione trimestrale di crediti iva maturati nel corso dell’anno può essere effettuata:

- per importi non superiori ad € 5.000 a decorrere dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento

- per importo superiori ad € 5.000 a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.

Come noto il modello Iva TR va presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (quindi 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).

Si rileva che per i crediti trimestrali il rispetto del limite di 5.000 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri.

Così, ad esempio, un contribuente con un credito IVA infrannuale relativo al primo trimestre 2010 di 5.000 euro, può utilizzare in compensazione detta somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Qualora nel successivo trimestre il contribuente abbia maturato un credito di 8000 euro, lo stesso può compensare tale credito IVA di 8.000 euro solo a decorrere dal predetto sedicesimo giorno, ed esclusivamente mediante i servizi telematici di pagamento dell'Agenzia delle Entrate.

Infine si segnale che non è prevista l’apposizione di alcun visto di conformità sul modello Iva TR nel caso di compensazione Iva trimestrale per importi superiori ad € 15.000

Modifiche alle procedure ed agli adempimenti dichiarativi

Al fine di consentire l'applicazione delle nuove disposizioni, l'articolo 10 è intervenuto anche sulle procedure e gli adempimenti “formali” propedeutici all'utilizzo dei crediti IVA, modificando le disposizioni che disciplinano la presentazione della dichiarazione annuale IVA e dell'istanza di rimborso/compensazione trimestrale (modello IVA TR) (cfr. d.lgs. n. 241 del 1997, d.P.R. n. 322 del 1998, d.P.R. n. 633 del 1972, d.P.R. n. 542 del 1999).
In particolare, per consentire ai contribuenti di anticipare la compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA, se di importo superiore a 5.000 euro, è stato in parte modificato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'articolo 10, comma 1, lettera a) numero 2.1, infatti, prevede che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA, possono anticipare tale dichiarazione presentandola in forma autonoma, anziché unificata (all'interno del modello UNICO), dal 1º febbraio al 30 settembre di ciascun anno. Si evidenzia che in base al tenore letterale della norma, tale nuova ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modelloUNICO riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA annuale, anche se di importo inferiore o pari a 5.000 euro.
Ciò non toglie che i contribuenti possano continuare a presentare la dichiarazione annuale IVA all'interno del modello UNICO, fermo restando l'obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione crediti IVA se superiori a 5.000 euro.

Infine si segnala che nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata in forma autonoma entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, non è più obbligatoria la presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.

 

 

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