Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Art. 1 del DPR n. 633/1972

Definizione

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le

prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio

di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Art. 2

Cessioni di beni

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano

trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di

diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

1) le vendite con riserva di proprieta';

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante

per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al

committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di

commissione;

4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o

il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo

unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia

stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione

dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di

cui all'articolo 36-bis;

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare

dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o

ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della

professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con

esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto

dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo

e oggetto nonche' le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri

enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre

organizzazioni senza personalita' giuridica.

Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi

e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami

di azienda";

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di

utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non

costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate

nell'art.9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente

contrassegnati;

e) (soppressa);

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di

societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;

g) (soppressa);

h) (soppressa);

i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;

l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e

di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri,

miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco,

non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato

per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti

previsti da leggi sanitarie;

m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle

operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933,

convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed

integrazioni.


 

Art. 3

Prestazioni di servizi

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo

dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,

agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare

e di permettere quale ne sia la fonte.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso

corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore,

quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule

e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni,

concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai

precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese

le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione

pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i

depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso

amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta

afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia

detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire

cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o

familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita'

estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni

nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative

e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale

dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a

beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo

di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di

assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative

di utilita' sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni,

immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo

Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono

considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni,

concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente. Le

prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono

considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il

mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore

effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle

opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e

alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita'

commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo

comma dell'art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma

dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore,

tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni

relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese

quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti

obbligazionari;

g) (lettera soppressa);

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3)

del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma

del presente articolo.

Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative

agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al

presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per

l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto

delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con

decreto del Ministro delle finanze:

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento

dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso

sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';

b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di

esso fanno parte;

c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a

carattere nazionale.

Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso

di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a

disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di

contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione

dell'imposta e' stata operata in funzione della percentuale di cui alla

lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;

b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico

terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione,

qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa

all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di

locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette

prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e

servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19,

comma 4, secondo periodo.


 

Art. 4

Esercizio di imprese

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale,

ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli

articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di

impresa, nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in forma di impresa,

dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del

codice civile.

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in

nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in

accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle

societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa'

estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle societa' di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti

pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre

organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che

abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'

commerciali o agricole.

Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a

norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci,

associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per

oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o

agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita'

commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita'

commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci,

associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di

contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse

prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in

conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali

e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche,

di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se

rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che

per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione

locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e

dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in

ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti

attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le

pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria,

religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione

sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente

ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e

depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed

esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione

di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f)

trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i)

pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non

sono invece considerate attivita' commerciali:le operazioni relative all'oro e

alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate

dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte

delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci

riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono,

ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la

prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o

cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo

qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di

manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle

Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi

poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della

Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel

perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; le prestazioni sanitarie

soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate

dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio

sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali,

anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o

classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione

delle unita' classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di

unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di

trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli

destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, da

parte di societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta,

gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il

godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero

quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti,

alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni,

enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita' esercitate,

di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari,

costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o

altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita' finanziaria,

ovvero attivita' di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella

gestione delle societa' partecipate.

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui

all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287. le

cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non

si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi

specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le

sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi

similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle

svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei

confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si

applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle

seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti

nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o

registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che

la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento

per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di

pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,

comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative

volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo

espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della

partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o

partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e

finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto

singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita'

dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro

ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle

convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o

rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui

atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto

ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le

stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a

livello locale;

f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei

trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si

applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con

le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle

associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di

cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si

applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.


 

Art. 5 del DPR n. 633/1972

Esercizio arti e professioni

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione

abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo

da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di

associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per

l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse.

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le

prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,

nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei

contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2,

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che

non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo.

Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni

le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti

esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n.

349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate

di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

 

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