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Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Definizione
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio
di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Art. 2
Cessioni di beni
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di
diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante
per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al
committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di
commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o
il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo
unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia
stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione
dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di
cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o
ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con
esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto
dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo
e oggetto nonche' le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri
enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi
e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami
di azienda";
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di
utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non
costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate
nell'art.9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati;
e) (soppressa);
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di
societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) (soppressa);
h) (soppressa);
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e
di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco,
non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti
previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 3
Prestazioni di servizi
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,
agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare
e di permettere quale ne sia la fonte.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore,
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule
e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai
precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese
le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione
pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i
depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso
amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta
afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia
detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire
cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o
familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni
nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative
e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale
dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a
beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo
di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di
assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni,
immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo
Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono
considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni,
concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente. Le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il
mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle
opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e
alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita'
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo
comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma
dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore,
tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni
relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese
quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
g) (lettera soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3)
del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma
del presente articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative
agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al
presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per
l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto
delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento
dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di
esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale.
Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso
di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a
disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di
contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione
dell'imposta e' stata operata in funzione della percentuale di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione,
qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa
all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di
locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette
prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e
servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19,
comma 4, secondo periodo.
Art. 4
Esercizio di imprese
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli
articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di
impresa, nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in forma di impresa,
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del
codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in
accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle
societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa'
estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti
pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che
abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a
norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci,
associati o partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o
agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita'
commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita'
commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci,
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di
contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in
conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se
rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che
per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione
locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in
ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti
attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente
ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e
depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed
esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione
di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f)
trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i)
pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non
sono invece considerate attivita' commerciali:le operazioni relative all'oro e
alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate
dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte
delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci
riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono,
ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la
prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o
cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo
qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle
Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi
poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; le prestazioni sanitarie
soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate
dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio
sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali,
anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o
classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione
delle unita' classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di
unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di
trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli
destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, da
parte di societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta,
gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il
godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero
quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti,
alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni,
enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita' esercitate,
di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari,
costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o
altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita' finanziaria,
ovvero attivita' di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella
gestione delle societa' partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287. le
cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non
si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le
sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi
similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di
pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative
volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita'
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui
atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto
ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a
livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di
cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 5 del DPR n. 633/1972
Esercizio arti e professioni
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo
da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di
associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per
l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse.
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le
prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei
contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che
non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo.
Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni
le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti
esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n.
349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate
di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.