Chiarimenti in materia di addizionali comunali all'Imposta sul reddito delle persone fisiche

Con circolare n. 23 del 20/04/2007 l’ Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in ordine alla determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef nelle ipotesi in cui il comune abbia deliberato una fascia di esenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 360 del 1998. L’Agenzia ha, quindi, precisato che l’esenzione è applicata automaticamente dal sostituto d’imposta anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente e che per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i sostituti d'imposta determinano l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007 e che il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni.



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Circolare Agenzia Entrate n. 23 del 20/04/2007

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in materia di addizionali comunali all'Imposta sul reddito delle persone fisiche

E' stata segnalata alla scrivente l'opportunità di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef nelle ipotesi in cui il comune abbia deliberato una fascia di esenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 360 del 1998. L’
Al riguardo si fa presente quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007), con i commi da 142 a 144 dell'articolo 1 ha modificato l'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef. Secondo la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 3, del predetto d.lgs. n. 360, "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002."
Sempre nell'articolo 1, dopo il comma 3, è stato inserito, il comma 3-bis il quale prevede che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".
Inoltre, il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura dell'acconto è stabilita nel 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno. In caso di pubblicazione della delibera successiva al predetto termine, la misura dell'aliquota da applicare sarà quella vigente nell'anno precedente.
Le novità sono state illustrate dalla circolare n. 15 del 2007, che ha fornito, tra l'altro, chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:
1) possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale attraverso un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) criterio per cui l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1 gennaio (in luogo di quella del 31 dicembre);
3) introduzione del versamento in acconto;
4) individuazione dei nuovi adempimenti a carico dei sostituti d'imposta in riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati.
Si segnala inoltre, che l'elenco dei comuni che hanno deliberato le fasce di esenzione è accessibile sul sito www.finanze.gov.it, (area tematica: Fiscalità Locale, Addizionale Comunale all'Irpef).
Con particolare riguardo alla determinazione e al versamento dell'acconto, con la circolare n. 15 del 2007 è stato chiarito che trovano applicazione le disposizioni previste in materia di Irpef, dalla legge n. 97 del 1977. Ciò in quanto l'articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. n. 360 del 1998, rinvia alle disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto non disciplinato dal d.lgs. stesso.
In particolare, è possibile effettuare il versamento dell'acconto di importo inferiore a quello determinato secondo il metodo storico ordinariamente previsto, ovvero non effettuarlo, se il contribuente ritiene che non dovrà l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto, a causa del sostenimento di oneri ovvero della produzione di un reddito inferiore a quello dell'anno precedente.
Al riguardo, la circolare n. 15 ha precisato che l'acconto non è dovuto dai soggetti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 390 del 1998.
Per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è stato precisato che i sostituti d'imposta determinano l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007 e che il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni.
Poiché permangono dubbi al riguardo, si chiarisce che le esenzioni hanno effetto direttamente anche in sede di determinazione dell'acconto se, in base al reddito imponibile dell'anno precedente (2006) il contribuente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal comune di residenza.
Anche il sostituto d'imposta, qualora il reddito da lui erogato nel periodo d'imposta precedente sia inferiore alla soglia deliberata dal comune, applica automaticamente l'esenzione, anche in assenza di specifica richiesta da parte del percipiente.
Se in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il reddito risulta superiore alla fascia di esenzione, l'imposta sarà versata dal contribuente ovvero la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d'imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.
Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di un contribuente che avrebbe avuto titolo a fruire dell'esenzione, il sostituto d'imposta potrà provvedere alla restituzione nel corso dell'anno e comunque, in sede di conguaglio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, nelle annotazioni del CUD il sostituto d'imposta dovrà indicare che non sono state operate le ritenute relative all'acconto dell'addizionale comunale in applicazione automatica dell'esenzione.
Si rammenta che la base imponibile sulla quale calcolare l'addizionale definitiva dovuta per il 2007 è costituita dal reddito complessivo determinato, ai fini dell'Irpef, al netto dei soli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir, essendo le deduzioni per oneri di famiglia sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.

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