E' dovuta l'imposta sulle pubblicità per le targhe di uno studio professionale quando sono esposte in un luogo aperto al pubblico

In tema di imposta sulla pubblicità – che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati 'in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili' – il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi 'aperto al pubblico', perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ST. PE. E. AS. - COMMERCIALISTI, con sede in (OMESSO), cod. fisc. (OMESSO), in persona del legale rappresentante, rag. Pe. Ad., nato a (OMESSO) il (OMESSO), cod. fisc. (OMESSO), ivi domiciliato in Via Villini n. 4, rappresentato e difeso dagli avv.ti MENGONI Flavio, con studio in Trento, via Calepina 34/C e Piergiorgio Villa, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Donatello, 23;

- ricorrente -

contro

I.C.A. S.r.l., con sede in (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Gi. Os., rappresentata, assistita e difesa dall'avv. ZOLEZZI Sergio del Foro di La Spezia ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, 1, presso e nello studio dell'avv. Simone Tablo';

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 64/01/01 pronunciata dalla Commissione Tributaria di 2 grado di Trento, Sez. 01, il 21 novembre 2001, depositata il 28 dicembre 2001 e notificata allo St. Pe. e. As. il 14.02.2002;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/07/2008 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per il ricorrente, l'Avv. Piergiorgio Villa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la societa' resistente, su delega dell'avv. Sergio Zolezzi, l'Avv. Carlo La Porta che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 19.10.1998, veniva notificata allo St. Pe. e. As. la cartella esattoriale n. (OMESSO) mediante la quale la societa' I.C.A. S.r.l., concessionaria del Comune di Trento per l'imposta pubblicita' ed affissioni, provvedeva ad accertare un'imposta per pubblicita' (targa professionale) per un onere tributario complessivo di lire 202.000.

Avverso tale atto esattoriale veniva proposto tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento, notificando il ricorso, oltreche' alla I.C.A. S.r.l., anche al Comune di Trento, ente titolare del rapporto controverso, giudicato litisconsorte necessario.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, condividendo l'assunto del contribuente in forza del quale vi sarebbe una sostanziale e determinante diversita' fra la normativa vigente, nella fattispecie il Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 5 ed il previgente Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 consistente nel fatto che la nuova disciplina normativa individuerebbe, quale presupposto impositivo non la mera materiale esposizione della targa, ma la diffusione di un messaggio pubblicitario; e la targa professionale, oggetto della controversia, non potrebbe ritenersi, per natura e struttura, in grado di diffondere alcun messaggio pubblicitario.

Avverso tale decisione, la I.C.A. S.r.l. proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria di 2 grado di Trento, omettendo la notifica del medesimo al Comune di Trento ed eccependo l'errata applicazione ed interpretazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 5 operata dal giudice di prime cure.

La Commissione appellata, con la sentenza n. 64/01/01 pronunciata il 21 novembre 2001 e depositata il 28 dicembre 2001, accoglieva l'appello, sul rilievo che la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l'esercizio dell'attivita' svolta nel luogo in cui essa e' affissa. Inoltre la fattispecie non era sussumibile all'interno del dispositivo normativo di cui al citato Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 17 e articolo 7, comma 2.

L'appellato veniva, altresi', condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, calcolate in lire 4.000.000.

Avverso tale sentenza, lo St. Pe. e. As. proponeva ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

Resisteva con controricorso l'intimata societa' concessionaria, corroborato da memoria ex articolo 378 c.p.c., con allegati precedenti giurisprudenziali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, lo St. Pe. e. As. ha lamentato "violazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 53 - articolo 331 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 14 comma 2, articolo 102 c.p.c.: mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario: error in procedendo - nullita' della sentenza".

La sentenza di secondo grado sarebbe affetta da nullita', dal momento che sia l'appellante che il giudice di secondo grado avrebbero omesso di notificare l'atto di appello al Comune di Trento, litisconsorte necessario in quanto ente creditore del rapporto controverso, nonche' chiamato in causa dall'odierno ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Infatti, a mente del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 53 comma 2, il ricorso in appello dovrebbe essere proposto nei confronti di tutte le parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado, intendendosi come parti tutti coloro cui sia stato notificato il ricorso introduttivo.

Inoltre, troverebbe legittimo ingresso, anche nel rito processuale tributario, la fattispecie di cui all'articolo 331 c.p.c., comma 1, come espressamente precisato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 49 per cui nel processo dinanzi alle Commissioni Tributarie sarebbero applicabili le disposizioni generali sulle impugnazioni dettate dal codice di rito civile, con esclusione dell'articolo 337.

Conseguentemente, oltre all'omessa notifica dell'appello al Comune di Trento, terzo chiamato in causa nel precedente grado di giudizio, vi sarebbe da rilevare l'omessa integrazione, ex articolo 331 c.p.c., del contraddittorio da parte del giudice di secondo grado, omissione che sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimita'.

Tali inadempimenti, a parere del ricorrente, avrebbero inficiato la sentenza stessa, provocandone la nullita', in quanto sentenza inutiliter data.

In primo luogo e' opportuno precisare che, essendo stati prospettati dal ricorrente errores in procedendo, questa Corte ha il potere-dovere di esaminare direttamente e sindacare gli atti processuali rilevanti ai fini della decisione (Cass. 2526/2002 - Cass. 10410/2002 - Cass. 15859/2002).

La censura e' infondata.

Dalla lettura degli atti processuali emerge che il Comune di Trento era stato chiamato in giudizio, con l'avvenuta duplice notificazione del ricorso in appello sia alla parte appellata sia al Comune di Trento.

Al riguardo sono state allegate le cartoline di ricevimento relative alla notifica a mezzo posta del ricorso.

Con il secondo motivo, l'odierno Studio ricorrente ha denunciato "violazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 5. Violazione e/o falsa applicazione del disposto normativo di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 5".

Il giudice di secondo grado avrebbe posto a fondamento della propria sentenza l'assunto, indimostrato e non avallato da supporto argomentativo logico - deduttivo ne' tanto meno giurisprudenziale, per cui la ratio legis, e quindi il principio impositivo dell'imposta controversa, di cui all'articolo 5 del precitato Decreto Legislativo, sarebbe individuabile nel concetto di rendere pubblico l'esercizio dell'attivita' svolta in un dato luogo.

Pertanto, dal momento che il fulcro della questione sarebbe proprio la corretta individuazione del principio impositivo, sarebbe necessario fare un confronto tra l'attuale normativa di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993 e il previgente disposto normativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972.

La differenza del significato normativo sarebbe da intendersi nel seguente modo: con la precedente disciplina, le targhe e le insegne sarebbero state di per se stesse considerate dei mezzi pubblicitari e, pertanto, assoggettate al tributo, mentre, con la vigente normativa, a mentre del comma 2, dell'articolo 5, solo le targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi, sarebbero soggette all'imposta.

Tra l'altro, nemmeno con la precedente normativa la tassazione delle targhe degli studi professionali sarebbe stata del tutto pacifica. Pertanto, a fronte della diversa formulazione del presupposto d'imposta effettuata dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 5 una targa di limitate dimensioni, con le sole indicazioni del nome del titolare dello studio e dell'attivita' esercitata dallo stesso, non dovrebbe costituire diffusione di messaggio pubblicitario ma solo un mezzo per permettere a clienti gia' acquisiti di individuare l'ubicazione dello studio.

Inoltre, se con la precedente normativa, le targhe e le insegne, seppur con giurisprudenza controversa, potevano di per se' essere considerate dei mezzi pubblicitari, assoggettabili, quindi, al tributo, con l'attuale normativa, sarebbero soggette ad imposta solo quelle targhe, o quelle insegne, che diffondano un messaggio pubblicitario volto a promuovere la domanda o a migliorare l'immagine, effetto che, di sicuro, non si otterrebbe attraverso l'esposizione di una targa professionale in cui non compaia alcun requisito distintivo riguardante il soggetto esponente, il tipo di servizio professionale offerto, la tipologia della struttura organizzativa o i prezzi praticati: requisiti che, invece, avrebbero potuto realizzare una differenziazione, connotando questo tipo di targa come effettivo strumento di collettore di clientela. Anche questa censura e' infondata.

Nella sentenza impugnata si legge: "questa Commissione osserva che la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l'esercizio dell'attivita' svolta in quel luogo, e questo concetto e' da ritenersi compreso nella previsione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 5, che considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato".

La motivazione appare corretta alla luce dei principi giurisprudenziali fissati da questa Corte.

La disciplina sulla pubblicita' ex Decreto Legislativo n. 507 del 1993 ricalca, nelle linee guida che qui interessano, la previgente disciplina ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972.

Ed al riguardo, questa Corte ha precisato che, in tema di imposta sulla pubblicita' - che si applica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, articolo 6, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili" - il presupposto dell'imponibilita' va ricercato nell'astratta possibilita' del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perche' vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi "aperto al pubblico", perche' accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone (Cass. 1930/90).

Le censure formulate dal ricorrente non si connotano come motivi nuovi o diversi da quelli gia' in precedenza scrutinati e disattesi e, pertanto, non permettono il superamento dei principi giurisprudenziali ut supra formulati.

D'altro canto, nel Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 17 e' disposta l'esenzione delle sole targhe apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; godono parimenti dell'esenzione le targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento.

Nella fattispecie in esame e' emerso, dalla lettura della sentenza impugnata, come non ricorrano i presupposti per il godimento di detta esenzione.

Infine, e' emerso che la targa in questione ha una superficie superiore ai 300 cm2 e pertanto non e' applicabile il Decreto Legislativo n. 507 del 1993 articolo 7 comma 2, che recita: "non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati".

Con il terzo motivo del ricorso, lo St. Pe. e. As. ha lamentato "condanna alle spese. Violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 15 comma 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese", atteso che il giudice di secondo grado avrebbe operato una sperequazione palese e profondamente iniqua tra quanto oggetto di controversia, una cartella di pagamento portante un debito tributario per complessive lire 202.000, e le spese processuali cui il contribuente e' stato condannato, pari a lire 4.000.000.

Nonostante vi fosse una pronuncia di primo grado favorevole al contribuente, che aveva compensato le spese tra le parti a causa della complessita' e non futilita' della questione, e nonostante la mancata costituzione del convenuto in grado di appello, il giudice appellato avrebbe ritenuto, senza alcun motivo, di non ravvisare la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese, di modo tale che tale scelta parrebbe fondata su un ragionamento insussistente, illogico ed erroneo.

Le censure sono, in parte, infondate e, in parte, inammissibili.

Infondate nella parte in cui censurano la sentenza in ordine alla mancata dedotta applicazione della compensazione delle spese legali.

Trattasi di valutazione demandata ai poteri discrezionali del giudice di merito e, come tale, non censurabile nel giudizio di legittimita' (ex multis, Cass. 8540/05).

Le censure sono inammissibili nella parte in cui lamentano l'eccessivita' del carico delle spese dal momento che prive di autosufficienza, essendo le stesse generiche e non ancorate ad un puntuale richiamo agli atti di causa ed alle tariffe professionali.

Consegue il rigetto del ricorso. I profili processuali e sostanziali della controversia che ne occupa rendono opportuna la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio.

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