Il commerciante che non fa lo scontrino può subire la sospensione della licenza

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 12, comma 2, d.lgs. 471/1997 – il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuto o lo scontrino fiscale – ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, d.lgs. 472/1997, cosicché l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 5 settembre 2008, n. 22459)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

FR. DE. MO. S.N.C. DI FR. E. LU. DE. MO., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. 52, n. 111 dell'1 ottobre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25.6.2008 dal relatore Consigliere Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita' delle comunicazioni di cui all'articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 377 c.p.c., u.c.;

lette le conclusioni scritte dal Procuratore Generale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso nelle forme di cui all'articolo 375 c.p.c., in quanto manifestamente infondato.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

- che la societa' contribuente propose ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attivita' commerciale per la durata di 15 giorni (corrispondente al minimo di legge) nei suoi confronti adottato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12 comma 2, per essere incorsa in tre violazioni dell'obbligo di emettere scontrino fiscale;

- che, a fondamento del ricorso, la societa' contribuente esponeva di essersi avvalsa della facolta' di definizione agevolata Decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1997, ex articolo 16, comma 3, (mediante pagamento di un quarto della sanzione irrogata), sicche' l'applicazione della sanzione accessoria doveva ritenersi impedita, in forza di quanto esplicitamente sancito dalla menzionata decisione;

- che l'adita commissione provinciale accolse il ricorso sul presupposto che la sanzione fosse stata applicata illegittimamente, essendo intervenuta la definizione agevolata;

- che l'appello, successivamente proposto dall'Ufficio, fu respinto dalla commissione regionale;

rilevato:

- che, avverso la decisione di appello, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo "errata applicazione e violazione di norme di legge (Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12 comma 2, e Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16 comma 3, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3";

- che la societa' contribuente non si e' costituita;

osservato:

- che questa Corte ha gia' convincentemente precisato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12 comma 2 - il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale - ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16 comma 3, cosicche' l'irrogazione di detta sanzione non e' impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione (v. Cass. 2439/07);

considerato:

- che la sentenza impugnata non appare in linea con i richiamati principi;

- che, pertanto, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria si rivela manifestamente fondato, e va, conseguentemente, accolto nelle forme di cui all'articolo 375 c.p.c., secondo le richieste del P.G.;

- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

- che per la natura della controversia si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della societa' contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.

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