Il ricorso per Cassazione è inammissibile se non vengono enunciati i quesiti di diritto

È inammissibile per violazione dell'articolo 366 bis del Cpc, introdotto dall'articolo 6 del Dlgs 40/2006, il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte. E' quanto ha pronunciato la Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, con sentenza del 21 settembre 2007, n. 19487.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito a convocazione, datata 25 novembre 2005, si svolgevano nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2005, in seconda convocazione le operazioni elettorali del Collegio IP.AS.VI. di (OMESSO) per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dopo lo scrutinio, la lettura dei risultati finali e la proclamazione degli eletti, con ricorso notificato in data 13 gennaio 2006, Co. Pa. e Li. Fa. adivano la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, al fine di sentire dichiarare illegittima ed irregolare la consultazione elettorale e conseguentemente annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti del 19 dicembre 2005, chiedendo altresi', in via subordinata, l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del presidente sig. Eu. Lu., finalizzato all'accertamento dei fatti oggetto del ricorso.

Tra i motivi posti a sostegno dell'impugnazione vi era il seguente: violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, articolo 14 del Decreto Legislativo n. 233 del 1946, articolo 2 aggiornato al 9 dicembre 2005. Sostenevano le ricorrenti che l'esigua partecipazione al voto (solo 226 votanti su 1850 iscritti) costituiva l'effetto della mancata o intempestiva convocazione dell'assemblea degli iscritti, per la quale non erano stati rispettati i termini (dieci giorni liberi dalla data di convocazione) previsti dalla normativa sopra citata.

Con decisione 22 giugno - 12 luglio 2006 la Commissione Centrale per gli Esercenti Le Professioni Sanitarie, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, annullava le operazioni elettorali del Collegio della Provincia di (OMESSO) svoltesi nei giorni (OMESSO).

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione il COLLEGIO I.P.A.S.V.I. DELLA PROVINCIA DI (OMESSO), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Eu.Lu., nonche' EU. LU. in proprio, BA. FR., BA. AN., BE. MA., BE. UM., CI. CA., LO. PA., MA. RO., NI. MI., PA. PA., RA. ST., R. S., TA. RI., TO. SO., VI. MA., BE. TI., BR. FL., DI. GI. NA. e GI. SA..

Hanno resistito con controricorso Li. Fa. e Co. Pa..

I ricorrenti hanno depositato memoria. Hanno inoltre depositato documenti "... RELATIVI ALL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO EX ART. 372, c.p.c., comma 2 ...".

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 81 e 100 c.p.c. OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATO DALLE PARTI E COMUNQUE RILEVABILE D'UFFICIO" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. Gli odierni ricorrenti avevano eccepito, in via pregiudiziale ed in rito, la carenza di interesse e di legittimazione ad agire delle Sigg.re Co. P. e Li. F.; invero, la prima violazione da queste denunziata atteneva a pretesi vizi di convocazione dell'assemblea degli iscritti alla quale, peraltro, entrambe le ricorrenti avevano puntualmente partecipato, esprimendo il loro voto; nessun concreto pregiudizio esse avevano subito dalla circostanza (peraltro infondata) di cui si dolevano. Inoltre, quanto alla censura relativa alla mancata apposizione del timbro del Collegio sulle schede, si era evidenziato come tale pretesa irregolarita' non riguardasse schede o preferenze il cui annullamento avrebbe determinato la mancata elezione delle due ricorrenti, che si erano candidate ma si erano classificate, rispettivamente, solo al 24 e 25 posto (essendo risultati eletti solamente i primi 15 candidati). Infine, per cio' che riguardava il preteso ritardo nello svolgimento delle operazioni di spoglio, veniva evidenziato come non fosse stato dalle ricorrenti addotto alcun motivo che giustificasse una specifica lesione del loro interesse legittimo, ne' alcun motivo di pregiudizio, da tale accadimento, le stesse avevano (anche solo affermato) di aver ricevuto. Su tale censura la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie non ha speso una sola parola.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL Decreto Legislativo n. 233 del 1946, articolo 2, COSI' COME MODIFICATO DELLA Legge n. 80 del 2005, articolo 2, comma 4 -sexies, NONCHE' dell'articolo 2700 c.c." esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente. Con l'impugnata decisione la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha ritenuto "preliminare ed assorbente" il primo motivo eccepito dalle ricorrenti, con cui era stata affermata l'intempestiva convocazione dell'Assemblea degli iscritti sul presupposto che non sarebbero stati rispettati i termini (di 10 giorni liberi dalla data della convocazione) previsti dalla normativa. Si sostiene, infatti, nell'impugnato provvedimento, sulla base di una interpretazione analogica del disposto normativo riferito alla "posta elettronica certificata", che sussisterebbe un analogo "onere di certificazione" anche in relazione alla "posta prioritaria". Ravvisando - sempre in base al dato normativo - uno specifico onus probandi a carico dell'Ordine Professionale, la Commissione osservava che quest'ultimo "richiesto di esibire la documentazione comprovante l'effettivo invio in termini" si sarebbe limitato "a far pervenire copia della nota inviata a tutti gli iscritti, datata (OMESSO), con cio' ritenendo di aver certificato la regolarita' della convocazione". Tale prova e' stata ritenuta carente. Ma il dato letterale dal quale la Commissione Centrale ha desunto la necessita' di una certificazione anche della posta prioritaria (peraltro impossibile) e' invece espressamente previsto solo per la posta elettronica. Inoltre dal verbale dell'Assemblea degli iscritti del giorno (OMESSO) si evince che "Il Presidente, constatata la regolarita' delle convocazioni ... dichiara regolarmente costituita l'Assemblea e chiede alla stessa di deliberare preliminarmente in ordine alla composizione dell'ufficio Elettorale ...". Invito accolto senza rilievi dai presenti. Tale verbale e' atto pubblico e costituisce prova, fino a querela di falso, "delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

Ritiene il collegio che il ricorso vada dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Va anzitutto rilevato che la decisione impugnata e' stata depositata il 12 luglio 2006; quindi e' applicabile l'articolo 366 bis c.p.c..

La circostanza che si e' di fronte ad un ricorso ex articolo 111 Cost. non inficia detta applicabilita', considerato il processo di omogeneizzazione del ricorso straordinario ex articolo 111 Cost. cit. a quello ordinario (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 36 del 05/01/2007 concernente una decisione del Cons. Naz. Forense Roma; e Cass. Sez. U, Sentenza n. 7258 del 26/03/2007 con cui questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali").

Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto (tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte) si applica anche al ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie".

Una volta assodata detta applicabilita' va ribadito il seguente principio di diritto: "L." inammissibile per violazione dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7258 del 26/03/2007); e va rilevato che nella fattispecie i ricorrenti hanno omesso di formulare siffatti quesiti.

Osserva il collegio che anche la censura di omessa motivazione doveva contenere detta formulazione; infatti l'articolo 366 bis c.p.c., cit. si riferisce espressamente anche alle fattispecie di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, tra le quali va inquadrata l'ipotesi di motivazione insussistente o meramente apparente (qualora poi i ricorrenti avessero inteso esporre una censura ex articolo 360 c.p.c., n. 5, questa sarebbe inammissibile in quanto non consentita in sede di ricorso straordinario ex articolo 111 Cost.).

Considerata la novita' delle questioni di diritto trattate va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

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