Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Con Circolare 7 marzo 2008, n. 18, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'imposta di bollo su assegni bancari o postali oppure su assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera in base alle disposizioni previste dalla nuova normativa antiriclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.



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Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, all’articolo 49, comma 10, stabilisce che “Per
ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del
girante.”
Il successivo comma 20 del medesimo articolo 49 precisa che “Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008”.
Atteso ciò, in via preliminare si osserva che, a decorrere dal 30 aprile 2008, la somma di euro 1,50 prevista dal comma 10 dell’articolo 49 in esame è
dovuta “a titolo di imposta di bollo”, per ogni modulo di assegno bancario o vaglia postale rilasciato dalle banche o dalle Poste italiane s.p.a. in forma libera
fin dall’origine ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR n. 642 del 1972.
L’introduzione di tale novità non modifica e, quindi, non fa venire meno l’imposta di bollo dovuta sugli “Estratti conto, comprese le comunicazioni
relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale”, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. In quest’ultimo caso, infatti, l’imposta di bollo è dovuta in relazione a tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché da Poste italiane s.p.a., relativi ad operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente e non anche in relazione agli assegni ed ai vaglia in esame.
Premesso che il presupposto per il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 49 del decreto n. 231 del 2007 va individuato nel rilascio di “…ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera …” la stessa imposta non presuppone necessariamente l’apertura di un conto corrente bancario o postale.
Ciò posto, tenuto conto che la norma in commento di cui all’articolo 49, comma 10, più volte citato, non è stata inserita organicamente nella disciplina dell’imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all’ambito applicativo ed alle modalità di
attuazione della stessa.
1. Moduli di assegni bancari o postali in forma libera
Gli assegni in forma libera interessati dalla nuova imposizione sono quelli
richiesti alle banche o a Poste italiane s.p.a. I predetti soggetti tenuti al
versamento del tributo possono essere in possesso dell’autorizzazione al
pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo ovvero esserne sprovvisti i soggetti già titolari dell’autorizzazione a pagare l’imposta in modo
virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, ivi compresa l’imposta di bollo di cui all’articolo 9, lettera a), della Tariffa – vale a dire l’imposta dovuta per gli assegni bancari emessi con l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 1,
nn. 1, 2, 3 e 5, del RD 21 dicembre 1933, n. 1736 - si possono avvalere di tale autorizzazione anche per il versamento in modo virtuale della somma dovuta ai
sensi dell’articolo 49, comma 10, d.lgs. n. 231 del 2007.
A tal fine i predetti soggetti devono presentare entro il 30 giugno 2008, termine per eseguire il primo versamento bimestrale, agli Uffici dell’Agenzia
delle entrate competenti in base al loro domicilio fiscale, una dichiarazione contenente oltre, ai dati del dichiarante, le seguenti indicazioni: estremi dell’autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale; numero di moduli di assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008; liquidazione provvisoria delle somme dovute per il periodo compreso tra il 30 aprile ed il 31 dicembre 2008; ripartizione in tante rate uguali quanti sono i bimestri, con scadenza successiva al 30 aprile, compresi nel predetto periodo.
Il versamento di ogni singola rata è effettuato mediante integrazione delle rate bimestrali liquidate dall’Ufficio per il versamento dell’imposta di bollo
dovuta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, a partire da quelle con scadenza 30 giugno 2008. Copia della dichiarazione di cui sopra va inviata per conoscenza alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente,
subentrata nelle competenze in materia già attribuite alle Intendenze di finanza. Qualora i soggetti interessati non siano in possesso dell’autorizzazione al
pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, in relazione agli assegni bancari di cui all’articolo 9, lettera a), della Tariffa sopra indicati, devono
richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli Uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
La domanda di autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale deve contenere anche la dichiarazione attestante il numero di moduli di
assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, come per le dichiarazioni presentate dai soggetti già autorizzati, anche nel caso in esame la domanda/dichiarazione deve recare l’indicazione dell’importo dovuto per il
rimanente periodo dell’anno e la sua ripartizione in bimestri. Copia della domanda/dichiarazione deve essere inoltrata alla Direzione regionale competente
territorialmente.
L’ufficio dell’Agenzia delle entrate nel rilasciare l’autorizzazione notifica
al dichiarante anche le somme liquidate che lo stesso - a partire dal 30 giugno
2008 – provvederà a versare bimestralmente.
Tutti i soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo
virtuale, entro il mese di gennaio 2009, presentano una dichiarazione definitiva
contenente la “indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno
precedente distinti per voce di tariffa”.
Va segnalata la necessità di riportare nella predetta dichiarazione
definitiva un’ulteriore voce, recante l’indicazione del numero di assegni in forma
libera emessi nel corso dell’anno trascorso con l’indicazione della corrispondente
somma dovuta a titolo di imposta di bollo in base all’articolo 49, comma 10,
d.lgs. n. 231 del 2007.
Da ultimo, si fa presente che ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del DPR
n. 642 del 1972, “Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata
l’autorizzazione (…) devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il
modo di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione”.
Ne consegue, quindi, che i moduli di assegni bancari e postali rilasciati in
forma libera, dovranno riportare in modo leggibile la seguente dicitura “Imposta
di bollo di cui al d.lgs. n. 231/2007 assolta in modo virtuale (Aut. n….. del…….).
2. Assegno circolare
Per gli assegni circolari emessi in conformità al RD 21 dicembre 1933, n.
1736, la nota 2 posta in calce all’articolo 10, comma 1, della Tariffa allegata al
DPR n. 642 del 1972, dispone che l’imposta di bollo, nella misura del “6 per
5
mille per ogni anno”, deve essere liquidata trimestralmente, in base a denuncia
presentata entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e deve essere
versata entro i successivi dieci giorni. E’ evidente che nella determinazione della
base imponibile cui applicare l’aliquota del 6 per mille, occorre tener conto anche
dell’ammontare complessivo di tutti gli assegni in circolazione alla fine di ogni
trimestre solare, ivi compresi gli assegni in forma libera.
In aggiunta alla predetta imposizione, per ogni assegno circolare rilasciato
in forma libera deve essere corrisposta la somma di euro 1,50, ai sensi
dell’articolo 49, comma 10, del d.lgs. n. 231 del 2007. Le modalità di pagamento
di tali somme sono le stesse previste per l’imposta del 6 per mille dovuta sugli
assegni circolari. A tal fine, nella denuncia trimestrale presentata al competente
ufficio delle entrate, devono essere indicati separatamente anche il numero degli
assegni circolari emessi in forma libera nel trimestre di riferimento e la relativa
somma dovuta.
Per gli assegni circolari, a differenza di quelli bancari, non è previsto il
rilascio di una preventiva autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in
modo virtuale.
In ogni caso, anche gli assegni circolari in forma libera devono recare su
ciascun modulo la seguente dicitura “Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del
2007 assolta in modo virtuale”.
3. Vaglia cambiario
Per i vaglia cambiari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo (4 per
mille per ogni anno) corrisposta “… in base alla media delle situazioni decadali
dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare
cui si riferisce l’applicazione dell’imposta”, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 e relativa nota. Il versamento deve
essere eseguito con cadenza trimestrale da versare entro il secondo mese
successivo a quello di ciascun trimestre solare: febbraio, maggio, agosto e
6
novembre.
Anche l’ammontare dei vaglia cambiari rilasciati in forma libera concorre
alla determinazione della base imponibile dell’imposta di bollo del 4 per mille.
Come per gli assegni circolari, anche per i vaglia cambiari emessi in
forma libera deve essere corrisposta, in aggiunta all’imposta dovuta ai sensi del
citato articolo 10, comma 2, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, la
somma di euro 1,50 ai sensi dell’articolo 49, comma 10, del d.lgs. n. 231 del
2007. Le modalità di pagamento di tali somme sono le stesse previste per
l’imposta del 4 per mille dovuta sui vaglia cambiari, con le precisazioni fatte con
riferimento agli assegni circolari.
Anche in questo caso ogni vaglia cambiario in forma libera deve recare su
ciascun modulo la seguente dicitura “Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del
2007 assolta in modo virtuale”.
4. Vaglia postale
Preliminarmente si osserva che la Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del
1972, recante disposizioni in materia di “Atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto”, all’articolo 7 prevede, tra l’altro,
l’esenzione dall’imposta di bollo per i vaglia postali e relative quietanze.
Detta disposizione esentativa non trova applicazione per i vaglia postali
rilasciati in forma libera a decorrere dal 30 aprile 2008, per i quali, ai sensi
dell’articolo 49, comma 10, d.lgs. n. 231 del 2007, è dovuta l’ imposta di bollo
nella misura di euro 1,50 per ciascun vaglia.
In assenza di un’espressa previsione normativa, si ritiene che al pari di
quanto precisato relativamente agli assegni bancari, Poste italiane s.p.a.
provvederà al versamento delle somme dovute ai sensi dell’articolo 49, comma
10, del d.lgs n. 231 del 2007 con la stessa cadenza bimestrale e le stesse modalità
di pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale previste dall’articolo 15 del
DPR n. 642 del 1972.
7
Pertanto, Poste italiane s.p.a., a decorrere dal 30 aprile 2008 per i vaglia
postali in forma libera opererà con le stesse modalità indicate al paragrafo 1 con
riferimento agli assegni bancari o postali.
Ovviamente, anche in questo caso i vaglia postali recheranno l’indicazione
“Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale”.

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