In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e' legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e' legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell'avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla Guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente (Cassazione civile sezione 5 n. 15447 del 2001). Inoltre in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile,Sentenza del 4 dicembre 2008, n. 28795)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e per quanto possa occorrere per l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

- ricorrenti -

contro

GI. Ma. Lu., elettivamente domiciliato in Roma, corso d'Italia 19, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Cuppone rappresentato e difeso, dall'avv.to LEBOTTI RAFFAELE, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 144/02/02 della Commissione tributaria regionale di Potenza, emessa il 17 maggio 2002, depositata il 28 agosto 2002, R.G. 90/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2008 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;

lette le conclusioni scritte del P.M. che chiede l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento ai fini Irpef e Ilor, relativamente alla dichiarazione per l'anno 1994, l'Ufficio delle Entrate di (OMESSO), basandosi sul processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Lauria, accertava a carico di Gi. Ma. Lu. un reddito di impresa non dichiarato di lire 6.472.788.000 conseguente a ricavi accertati sulla base di movimenti bancari non giustificati e rilevati in una precedente indagine penale per i reati di usura e riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite.

Il contribuente proponeva opposizione sostenendo che l'avviso di accertamento era illegittimo per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 32. In particolare deduceva che l'utilizzazione dei dati relativi a movimentazioni bancarie era illegittimo perche' era avvenuta senza l'autorizzazione prescritta dal citato articolo 32.

La CTP di Potenza accoglieva il ricorso (con sentenza n. 361/02/2000).

L'appello dell'Amministrazione finanziaria e' stato respinto dalla CTR Basilicata con sentenza n. 144/2/2002.

Ricorre per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente all'Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso Gi.Ma. Lu..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 commi 1, 2 e 3.

Lamentano i ricorrenti che sia stato ritenuto insussistente il presupposto giustificativo dell'accertamento induttivo in rettifica mentre, trattandosi di reddito derivante dalla professione di geometra, l'accertamento doveva ritenersi legittimo proprio in base al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 comma 3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 commi 1, 2 e 3, e il vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Rilevano i ricorrenti che l'affermazione della CTR secondo cui dal verbale di constatazione della G.d.F. non risultava che il contribuente avesse sottratto all'ispezione una o piu' scritture contabili e' errata in radice. Cio' in quanto tutto il p.v.c. e' stato impostato sul presupposto che non esistono giustificazioni alle movimentazioni bancarie esistenti sui conti correnti intestati al Gi. nonostante le ripetute richieste di chiarimenti rivolte dalla G.d.F..

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 1, 2 e 3, e il vizio della motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

I ricorrenti contestano l'assunto della CTR secondo cui i dati contabili bancari, utilizzati dalla G.d.F. e acquisiti nel corso di una indagine penale, debbono far ritenere che i redditi accertati costituiscano introiti di attivita' penalmente illecite e quindi non soggette a tassazione. Ritengono infatti non sussistere alcuna prova circa il carattere illecito dell'attivita' produttiva dei predetti redditi.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano fondati.

Nella specie l'Ufficio accertatore ha fatto applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 commi 2 e 3, dove si prevede che "l'Ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in quanto esistenti, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d), del precedente comma: ....d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma e le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica".

Tali disposizioni, a mente dell'articolo 39, comma 3, valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e' legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell'avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla Guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente (Cassazione civile sezione 5 n. 15447 del 2001). Inoltre in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili.

Nella specie la CTR non ha affatto accertato che le poste bancarie rilevate in sede di indagini penali trovassero giustificazioni nelle scritture contabili e tantomeno che trovassero riscontro nei redditi dichiarati dal contribuente.

Infine deve rilevarsi che sebbene le indagini penali che hanno consentito di acquisire i dati contabili bancari relativi ai conti correnti del Gi. si riferissero a reati di usura e riciclaggio non risulta provato che le somme evidenziate dalla predetta contabilita' bancaria derivassero da attivita' illecita. Risulta pertanto legittimo, l'attribuzione presuntiva al reddito da lavoro autonomo del contribuente. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Potenza che decidera' anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Potenza.

INDICE
DELLA GUIDA IN Iva

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 733 UTENTI