L'area edificabile assoggettata a vincolo urbanistico e destinata ad espropriazione non può ritenersi esente da imposta

Ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, l'edificabilita' di un'area si desume dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. E' quanto stabilito dalla Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 19131 del 12 settembre 2007, che ha così confermato il principio dettato dalle Sezioni Unite della stessa Corte con sentenza n. 25506/06. Ne consegue, prosegue la Corte, che deve escludersi che un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione, sia, per cio' stesso, esente dall'imposta.



- Leggi la sentenza integrale -

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 12 settembre 2007, n. 19131

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gi. s.a.s. propose ricorso avverso l'avviso di liquidazione notificatole dal Comune di Arcore per minor ici asseritamene versata nel 1996, in relazione ad appezzamento di terreno di sua proprieta' ubicato nel territorio del comune predetto e gia' dichiarato dal contribuente, nel 1995, quale area edificabile.

A fondamento del ricorso, la contribuente deduceva che parte dell'area in oggetto non poteva essere considerata edificabile perche' qualificata "standard" e, quindi, vincolata ad esproprio.

Costituitosi in giudizio il Comune, che sosteneva che l'intera area era da considerarsi edificabile in virtu' degli strumenti urbanistici adottati e completati nel loro iter, l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, ma, in esito all'appello della societa' contribuente, la decisione fu riformata dalla commissione regionale.

Questa sostenne che l'appezzamento di terreno dedotto in controversia, essendo classificato come "standard", non presentava alcun valore venale, sicche' la pretesa del Comune doveva considerarsi infondata.

Avverso la decisione di appello, il Comune di Arcore ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi.

La societa' contribuente ha resistito con controricorso.

All'udienza del 7.3.2005, la causa e' stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU. sul contrasto giurisprudenziale insorto sulla nozione di area edificabile rilevante a fini ici. La causa e' stata, infine, chiamata all'udienza odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, Gi. s.a.s deducendo violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 19 comma 3, - sostiene l'inammissibilita' del ricorso, perche' incidente su atto liquidatorio non suscettibile d'impugnazione, giacche' non contenente alcun accertamento e teso a recuperare la differenza dell'imposta dovuta in base alla stessa dichiarazione della contribuente rispetto a quella versata.

Il motivo e' infondato.

Invero, l'articolo 19 comma 1, alla lettera b, inserisce esplicitamente, l'avviso di liquidazione del tributo nel novero degli atti impugnabili.

la non impugnabilita' dell'atto non puo', d'altro canto, ritenersi, nella specie, scaturire dalla circostanza che, in concreto, la liquidazione avvenne sulla base della dichiarazione del contribuente.

La dichiarazione e', infatti, suscettibile di emenda, che, con riguardo alla normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, non trova altro limite temporale che quello derivante dell'esaurimento del rapporto tributario cui la dichiarazione inerisce, per effetto del trascorrere del tempo o del sopravvenire di decadenze e che di conseguenza, in assenza di tali evenienze, puo' ricevere tutela, dopo l'emissione del provvedimento impositivo, anche nel processo tributario secondo le regole di esso (cfr. Cass. s.u. 14088/04, 17394/02, 15063/02 e Cass. 12791/04, 8153/03).

Con il secondo motivo di ricorso - deducendo violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articoli 1 e 2 - il Comune di Arcore censura la sentenza impugnata per aver considerato l'area in oggetto non tassabile, perche', essendo classificata standard ("area per attrezzature al servizio di insediamenti produttivi"), vincolata all'espropriazione e, quindi, priva di valore venale.

Il motivo di ricorso e' fondato.

Al riguardo, va premesso che l'edificabilita' di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, si desume dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. (cfr. Cass. SS.UU. 25506/06).

Cio' posto, deve, peraltro, rilevarsi che questa Corte ha gia' avuto modo di puntualizzare che, in tema di ici, il Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 1 in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneita' del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacche', ai sensi del successivo articolo 5, il valore dell'immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell'imposta. Ne consegue che deve escludersi che un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione, sia, per cio' stesso, esente dall'imposta (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe considerazione in tema nozione di edificabilita' in materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, al fine della concreta determinazione del valore dell'area dedotta in controversia. Il giudice del rinvio provvedere anche alla regolamentazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.


INDICE
DELLA GUIDA IN Iva

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 737 UTENTI