L'istanza di rimborso presentata ad ufficio fiscale incompetente obbliga quest'ultimo a trasmetterla all'ufficio competente.

L’ufficio finanziario cui sia presentata una domanda di rimborso è tenuto, ove sia incompetente, a trasmettere la stessa a quello competente, in conformità alle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione, restando configurabile, in difetto, un silenzio-rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 27 febbraio 2009, n. 4773)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere

Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 25519/2005 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

CA. AN.;

- intimato -

sul ricorso 29660/2005 proposto da:

CA. AN., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAGNONE 27, presso lo studio dell'avvocato CASTALDI ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati BRANCA CARLO, MAROTTA ALESSANDRO, giusta delega a margine;

- controricorrente e ricorrente incidentale condizionato -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 149/2004 della COMM. TRIB. REG. di, NAPOLI, depositata il 08/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2008 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l'Avvocato GUIZZI, che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato MAROTTA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli Ca. An., in proprio e per conto di congiunti, proponeva opposizione avverso il silenzio - rifiuto formatosi in ordine alla sua richiesta del 28.7.1999, rivolta al centro dei servizi di (OMESSO), per il rimborso della somma di lire 210.036.336, oltre agli interessi, che il Comune di (OMESSO) aveva trattenuto, quale sostituto d'imposta, a titolo di Irpef su quella corrisposta per l'esproprio di un terreno per pubblica utilita', sul presupposto che quell'indennizzo fosse esente, perche' si trattava di immobile rito in una determinata tipologia.

Instauratosi il contraddittorio, l'agenzia delle entrate eccepiva la inammissibilita' dell'impugnativa, in quanto il ricorso era privo della indicazione del domicilio fiscale, nonche' l'infondatezza della pretesa, per mancanza di prova, e percio' chiedeva il rigetto della domanda.

Il giudice di prima istanza, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento negativo con sentenza n. 375 del 2003.

Avverso la relativa decisione Ca.An. proponeva appello principale, relativamente alla mancata condanna dell'ufficio al rimborso dell'imposta versata, e a cui l'agenzia delle entrate resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, in parziale riforma di quella impugnata, ha dichiarato inammissibile il secondo, e, in accoglimento del primo, ha condannato l'agenzia al rimborso della somma di euro 108.474,71, oltre agli interessi, e compensato le spese del grado con sentenza del 17.6.2004.

Quanto all'appello principale ha rilevato che in effetti il contribuente aveva diritto alla ripetizione delle somme trattenete dal sostituto d'imposta, godendo del beneficio dell'esenzione, attesa la tipologia del terreno; in ordine a quello incidentale, ha osservato che l'eccezione di incompetenza per territorio era nuova, e percio' non proponibile in sede di gravame.

Avverso questa pronuncia il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ca.An. ha resistito con controricorso, e a sua volta ha svolto ricorso incidentale condizionato, enunciando un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Ricorso principale.

Col motivo addotto a sostegno di esso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 37 Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 16, 19 e 57 con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non avrebbe considerato che quella proposta con l'appello incidentale non era una vera e propria eccezione, bensi' una sollecitazione al giudice di appello affinche' rilevasse la improcedibilita' del ricorso introduttivo, posto che nessun silenzio - rifiuto aveva potuto formarsi, giacche' la richiesta di rimborso doveva essere proposta all'intendenza di finanza (ora DRE) di (OMESSO), citta' nella quale il controricorrente ha il domicilio fiscale.

Il Collegio ritiene il motivo infondato, pur essendo consapevole che simile pronuncia si discosta dall'orientamento prevalente di questa Corte, accolto anche nella sentenza delle Sezioni Unite 13 novembre 1997, n. 11217.

Poiche' la sentenza impugnata e' stata depositata anteriormente al 2 marzo 2006, non trova applicazione l'articolo 374 c.p.c., comma 2, (cosi' come riformato dalla Legge n. 40 del 2006) secondo cui "la sezione semplice che ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso". E dunque il Collegio deve decidere il medesimo.

Per una corretta impostazione del problema, appare opportuno premettere che, con riguardo a somme oggetto di ritenuta per Irpef, l'istanza di rimborso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 38 comma 2, deve essere presentata dal contribuente, al pari di quella di cui al comma 1, dello stesso articolo relativa al rimborso dei versamenti diretti, alla direzione regionale delle entrate (subentrata all'intendenza di finanza a seguito della nuova articolazione organizzativa che ha interessato il Ministero delle finanze dopo la Legge 29 ottobre 1991, n. 358) nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale il versamento e', stato eseguito.

Nel caso di specie la domanda di rimborso doveva essere presentata alla direzione regionale della Campania, e non invece a quella del Lazio; ne' tanto meno all'ufficio periferico di (OMESSO), atteso che la previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 37 riguarda solamente le trattenute operate dallo Stato, e non piuttosto i sostituti d'imposta.

E la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la presentazione dell'istanza ad ufficio diverso, e quindi territorialmente incompetente, osti alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio - rifiuto, e conseguentemente determini l'inammissibilita' del ricorso presentato alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile; improponibilita' rilevabile d'ufficio dal giudice anche in sede di gravame, salvo che si sia gia' fermato sul punto un giudicato interno (v. ex plurimis Cass. N. 13194 del 16/07/2004; n. 23701 del 15/11/2007; n. 9095 del 2002; Sezioni Un. N. 11217 del 1997).

Ritiene pero' il Collegio che simile drastica conclusione, che viene a penalizzare un errore meramente formale del contribuente, debba essere rivisitata alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede che, in base alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10, devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.

Sulla scorta di simili principi questa sezione ha gia' riconosciuto che l'istanza di rimborso presentata ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria, ancorche' incompetente funzionalmente o territorialmente a provvedere sulla medesima, e', atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 38, (Cass. 6 maggio 2005, n. 9407; Cass. N. 14212 del 28 luglio 2004). Ha pero' soggiunto che tale istanza - rivolta ad organo incompetente - non sarebbe invece idonea a determinare la formazione di un provvedimento di diniego nella forma del silenzio - rifiuto, e renderebbe conseguentemente inammissibile il ricorso al giudice tributario; quindi il contribuente dovrebbe, entro il termine prescrizionale di cui all'articolo 2967 c.c., rinnovare l'istanza rivolgendola all'organo competente.

Il Collegio ritiene che la coerenza del sistema imponga un ulteriore passo avanti e dunque di riconoscere che l'ufficio non competente che riceva un'istanza di rimborso e' tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformita' delle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione (cfr. anche la Legge 18 marzo 1968, n. 249, articolo 5), restando configurabile, in difetto, un silenzio - rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie (Cass. 8 agosto 1988 n. 4878), e cio' sia perche' la domanda di rimborso non e' rivolta ad un organo estraneo all'amministrazione finanziaria, sia perche', in tema di rimborso, l'ordinamento impone una dovuta costante collaborazione organi (arg. Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 cit., ex articolo 38, comma 3).

La soluzione accolta appare, infine, conforme al principio piu' volte affermato da questa Corte e secondo cui le leggi devono essere interpretate alla luce delle esigenze di celerita' processuale e di sollecita definizione dei diritti delle parti di cui all'articolo 11 Cost., (cfr. le sentenze delle Sezioni Unite n. 24883 del 9 ottobre 2008 e n. 4109 del 22 febbraio 2007); appare infatti inutilmente defatigatorio imporre ad |un contribuente, il cui diritto non e' venuto meno, di presentare una seconda istanza ed instaurare un secondo giudizio, senza che cio' risponda ad alcuna esigenza sostanziale, dal momento che l'amministrazione ha resistendo nel primo giudizio, manifestato la inequivocabile decisione di non procedere al rimborso.

Alla luce quindi di quanto piu' sopra enunciato, la motivazione della sentenza impugnata va integrata nel senso suindicato, ferma restandone) la statuizione, con la conseguenza che il ricorso principale va rigettato.

Ricorso incidentale.

Col motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale, che e' condizionato, il ricorrente per incidente in realta' non muove sostanzialmente censura al provvedimento che assume impugnato, chiedendo solo il rigetto del gravame avverso, con l'aderire sia alla motivazione che alla statuizione del giudice di secondo grado, incentrando l'adesione sulla applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 38 anziche' sulla previsione di quello precedente, applicabile solamente alle amministrazioni statali in ipotesi di trattenuta diretta.

Esso percio' e' da intendersi assorbito da quello esaminato.

Quanto alle spese di questa fase, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

LA CORTE

Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale; dichiara assorbito l'incidentale, e compensa le spese.

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