Non commette il delitto di omesso versamento dell'Iva l'imprenditore che non ha adempiuto per mancanza di liquidità

Non commette il delitto di omesso versamento dell'Iva per assenza del dolo di evasione l'imprenditore che prova di non aver potuto adempiere all'obbligo fiscale su di lui incombente per mancanza di liquidità imputabile ai ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. La Cassazione ha così annullato l’ordinanza che disponeva il sequestro preventivo dei beni di una società che non aveva pagato l’Iva e che risultava creditrice dell’amministrazione di svariati milioni di euro. Per la Corte, l’elemento soggettivo del reato deve essere escluso in presenza di comprovate effettive difficoltà finanziarie non imputabili al contribuente e dell'impossibilità di fronteggiarle con idonee misure. (Fonte: Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2016, 4, pg. 39, annotata da A.A. Moramarco)

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 17 dicembre 2015, n. 49666



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. ROSI Elisabet - rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 7/2015 TRIB. LIBERTA' di PESCARA, del 31/03/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;

sentite le conclusioni del PG Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 31 marzo 2015, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), indagato del reato p. e p. dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, in relazione all'omesso versamento del tributo IVA per l'anno 2011, avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in data 16 gennaio 2015, ex articoli 321 e 322 ter c.p.p., sulle disponibilita' liquide della societa' (OMISSIS) srl, in (OMISSIS), nonche' sui beni del (OMISSIS) sino alla concorrenza del valore di euro 167.896,00.

2. Il ricorrente per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge ex articolo 325 c.p.p., in relazione all'articolo 321 c.p.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, per omessa motivazione in merito al fumus del delitto di cui si tratta, senza fornire alcuna risposta alle doglianze evidenziate con l'impugnazione, laddove erano state allegati documenti, ivi compresa una nota esplicativa a firma del consulente aziendale Dott. Velluto, che consentivano di affermare che l'indagato fosse impossibilitato ad assolvere all'obbligazione tributaria per crisi di liquidita', crisi allo stesso non imputabile; cio' in quanto la societa' ha operato nel settore delle pubbliche amministrazione ed ha sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento delle relative fatture, mentre si era andata ad accumulare una pesante situazione debitoria nei confronti dell'erario per omessi versamenti delle varie imposte; nell'anno 2011 erano state attivate rateizzazioni con (OMISSIS) spa per debiti di imposta relativi al periodo 2005-2008 ed in relazione agli anni di esercizio 2009-2011 la societa' andava ad accumulare crediti per 3.859.500 euro. Tutti gli allegati elementi a discarico sono stati ignorati dal Tribunale del riesame, che non ha neppure spiegato le ragioni che ha posto a sostegno della propria decisione di mantenere il vincolo reale, il quale ha omesso la motivazione o comunque svolta in maniera meramente apparente;

2) Violazione di legge in relazione all'articolo 321 c.p.p., con riferimento alla determinazione del quantum sottoposto a sequestro, in quanto la difesa aveva allegato il prospetto di rateizzazione per il debito IVA inerente all'anno 2011, oggetto dell'imputazione, affinche' il Tribunale del riesame rideterminasse le somme sequestrabili per equivalente in ragione della riduzione del debito tributario, il Tribunale avrebbe pertanto dovuto ridurre l'entita' del sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va innanzitutto affermata l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto non puo' essere dato rilievo, in sede di riesame del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, all'accordo per la rateizzazione e ai conseguenti pagamenti parziali effettuati dall'indagato, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 10826 del 27/11/2013, Ricatti, non mass.); infatti solo che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca, cio' in quanto la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca (si veda Sez. 3, n. 10120 del 1/12/2010, Provenzale, Rv. 249752).

2. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso e', di contro, fondato.

Deve essere ricordato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e' ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosi' radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (cosi', Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692). Il controllo operato dai giudici di legittimita', in sintesi, investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell'1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

3. Orbene, nel caso di specie, a fronte di una argomentata censura avanzata dal ricorrente innanzi al Tribunale del riesame, corredata da ampie allegazioni documentali, l'ordinanza impugnata si e' limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimita', citando ampi stralci motivazionali delle decisioni di questa Corte in materia di sequestro preventivo nei reati tributari ed alle problematiche di liquidita'.

4. Invero, un tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, la giurisprudenza di legittimita' ha affermato la necessita' che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per corrispondere al pagamento e che la crisi di liquidita' non sia allo stesso imputabile, per renderlo esente da responsabilita' per insussistenza del profilo soggettivo del reato (cfr. Sez. 3, n. 2614 del 6/11/2013, Saibene, Rv. 258595). Peraltro in seguito la giurisprudenza ha sottolineato la necessita' che venga esaminata la sussistenza (e nel caso di misure cautelari reali, per la sussistenza del fumus delicti) dell'elemento psicologico del reato, costituito dal dolo della condotta omissiva tipizzata (pagamento del debito IVA nei termini previsti dalla legge) (in tal senso Sez. 3, n.15176 del 6/2/2014, Iaquinangelo, non mass. e Sez.3, n. 40352 del 16/7/2015, Dorio, non mass) che non puo' che esigere quale presupposto l'esistenza concreta della possibilita' di adempiere il pagamento.

5. Sul punto l'ordinanza impugnata non ha fornito una risposta se non meramente apparente, alle doglianze avanzate con il riesame e di conseguenza, attesa la carenza motivazionale, la stessa deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara.

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