Casa:
Non può essere sottoposta a perquisizione la casa-studio del commercialista
Pubblicata il 22/04/2011
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 25 marzo 2011, n. 6908
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere
Dott. GRECO Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1945/2004 proposto da:
AGEN. ENTRATE, MIN. ECONOMIA FINANZE, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
IM. PI. SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 76/2002 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 10/06/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;
udito l'Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della societa' contro un avviso di irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione, ritenendo illegittima l'acquisizione della documentazione su cui la rettifica si fonda, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 52, in quanto avvenuta presso l'abitazione - studio di un commercialista senza l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.
La societa' non si e' costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso e' ammissibile, ancorche' notificato oltre un anno dopo il deposito della sentenza impugnata, in ragione della sospensione dei termini di cui alla Legge n. 289 del 2002, articolo 16, comma 6.
2.- Con l'unico, complesso, motivo i ricorrenti deducono che la censura accolta sarebbe stata inammissibilmente formulata per la prima volta in appello e che comunque il luogo ove la documentazione e' stata rinvenuta sarebbe stato lo studio del professionista, ove egli - che peraltro non ha sollevato alcuna obiezione all'ingresso della Finanza - aveva la sola residenza anagrafica ma non l'abitazione.
2.1.- Sotto il primo profilo il mezzo e' inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il ricorso introduttivo al fine di dimostrare che la censura accolta dalla CTR non era stata in quella sede formulata.
2.2.- Sotto il secondo profilo il mezzo e' infondato.
La circostanza che nell'immobile ove la perquisizione e' stata eseguita il commercialista avesse "solo la residenza anagrafica", senza in realta' abitarvi, e' meramente affermato dai ricorrenti, senza alcuna prova. Resta il fatto che non e' contestato che ivi il commercialista avesse (anche) la residenza e quindi sussiste la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, comma 2, rilevata dal giudice tributano.
3.- Il ricorso va percio' rigettato.
Non vi e' luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attivita' difensiva da parte della societa' intimata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.