Sulla prima casa acquistata per usucapione, possono essere previste le agevolazioni fiscali parziali ovvero può essere prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta sull’imposta di registro ma non possono essere previsti i benefici sulle imposte ipo

La normativa relativa alle cd. agevolazioni ‘prima casa’ si è andata modificando dal tempo della norma istitutiva, art. 1 L. n. 168/1982. La ratio primaria dell’introduzione di tali agevolazioni è da ricercare nell’intenzione del legislatore all’acquisizione della proprietà della casa di abitazione con l’intento di vivacizzare il mercato immobiliare anche mediante il recupero del patrimonio esistente. Successivamente la politica fiscale ha subito un’evoluzione e, guardando con favore anche gli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso, la normativa si è venuta modificando unitamente alla ratio ispiratrice con le disposizioni che si sono susseguite nel tempo sia in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento.
A questo ultraventennale periodo di aggiornamento delle disposizioni ha contribuito anche la giurisprudenza e l’Amministrazione finanziaria ha spesso risposto positivamente ad alcune interpretazioni della stessa, favorendo la modifica delle disposizioni o aderendo ad esse con circolari interpretative.
Tale favor legis ha trovato la sua completa espressione con l’aggiunta della nota II bis all’art. 8 della Tariffa, prima parte, operata dall’art. 23, comma 2, d.l. m. 69/1989, convertito in L. n. 154/1989, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dell’art. 1 della tariffa che sua volta prevede l’aliquota ridotta per il trasferimento della ‘prima casa’. Poiché la sentenza dichiarativa dell’usucapione viene equiparata per legge ai trasferimenti di cui all’art. 1 non si vede per quale ragione non si debbano applicare le agevolazioni che a tale articolo fanno riferimento.(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 dicembre 2008, n. 29371)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27282-2004 proposto da:

MA.BR. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato GRILLO CAMILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CODEN GIORGIO, giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRALE DI ROMA, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORDENONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 112/2003 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE, depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2008 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato GRILLO, che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato DASCIA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Ma. Br. registrava la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 438, emessa il 17.4.1999, con la quale veniva riconosciuto proprietario di una casa sita nel comune di Vajont, alla via (OMESSO), per intervenuta usucapione, pagando le ordinarie imposte di registro, catastali ed INVIM, senza che gli venissero riconosciute le agevolazioni per la prima casa.

In data 18.5.1999 il contribuente chiedeva il rimborso della differenza tra quanto versato e quanto dovuto sulla base delle tariffe agevolate.

Maturatosi il silenzio rifiuto, presentava ricorso, reiterando la richiesta innanzi alla C.T.P. di Pordenone che la respingeva, sostenendo che le agevolazioni per la prima casa erano attribuibili solo per i trasferimenti a titolo oneroso.

Su gravame del contribuente, la C.T.R. del Friuli V.G. confermava la pronuncia di primo grado con diversa motivazione, ritenendo che le agevolazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1, nota 2 bis, "si applicano esclusivamente agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' o agli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali e non agli atti di acquisto della proprieta' o di altri diritti reali a titolo originario".

Avverso detta decisione Ma. Br. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

DIRITTO

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1, nota 2 bis, per avere la C.T.R. sostenuto che il beneficio previsto da detta norma si riferisca unicamente agli atti traslativi a titolo oneroso di proprieta' di case non di lusso e non anche agli acquisti della medesima proprieta' per usucapione, mentre una corretta lettura delle norme in materia non opera tale discriminazione, infatti il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 8, nota 2 bis, stabilisce che: "I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi beni sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa."

Tale interpretazione sarebbe piu' conforme ai canoni di ermeneutica, non opererebbe alcuna ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni simili e sarebbe confortata da quanto disposto dalla Legge n. 488 del 1999, articolo 7, commi 6 e 8, che prevede la nuova aliquota al 3% per i trasferimenti di cui all'articolo 1, nota 2 bis, tabella 1 allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, articolo 25, comma 7, (relativo all'applicazione dell'INVIM al 50%) e del Decreto Legislativo n. 347 del 1990, articolo 10, comma 2, (concernente l'applicazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa) per avere la C.T.R. negato che i benefici previsti dalle norme sopra indicate possano trovare applicazione sulla base dell'erroneo presupposto che le agevolazioni della prima casa non si applicano ai provvedimenti di acquisto a titolo originario.

Il ricorso merita in parte accoglimento.

La normativa relativa alle c.d. agevolazioni "prima casa" si e' andata modificando dal tempo della norma istitutiva, Legge n. 168 del 1982, articolo 1.

La ratio primaria dell'introduzione di tali agevolazioni e' da ricercare nell'intenzione del legislatore all'acquisizione della proprieta' della casa di abitazione con l'intento di vivacizzare il mercato immobiliare anche mediante il recupero del patrimonio esistente.

Successivamente la politica fiscale ha subito un'evoluzione e, guardando con favore anche gli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso, la normativa si e' venuta modificando unitamente alla ratio ispiratrice con le disposizioni che si sono susseguite nel tempo sia in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento.

A questo ultraventennale periodo di aggiornamento delle disposizioni ha contribuito anche la giurisprudenza e l'Amministrazione finanziaria ha spesso risposto positivamente ad alcune interpretazioni della stessa, favorendo la modifica delle disposizioni o aderendo ad esse con circolari interpretative.

Tale favor legis ha trovato la sua completa espressione con l'aggiunta della nota 2 bis all'articolo 8 della Tariffa, parte prima, operata dal Decreto Legge n. 69 del 1989, articolo 23, comma 2, convertito in Legge n. 154 del 1989, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 1 della tariffa che sua volta prevede l'aliquota ridotta per il trasferimento della "prima casa".

Poiche' la sentenza dichiarativa dell'usucapione viene equiparata per legge ai trasferimenti di cui all'articolo 1 non si vede per quale ragione non si debbano applicare le agevolazioni che a tale articolo fanno riferimento.

Questa Corte, dopo un iniziale orientamento negativo (cfr., sent. n. 10889 del 2003), ha ritenuto di adeguarsi alla nuova politica fiscale introdotta dal legislatore statuendo che" In tema di imposta di registro, l'applicabilita' dell'aliquota del 4%, prevista per il trasferimento di immobili destinati ad uso abitazione non di lusso, anche ai provvedimenti che accertano l'acquisto della proprieta' per usucapione, dev'essere fatta decorrere non gia' dall'entrata in vigore del Decreto Legge 22 maggio 1993, n. 155, articolo 16 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 243, che ha modificato in tal senso l'articolo 1 della parte 1 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ma dall'entrata in vigore del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, articolo 23 convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154: tale disposizione ha infatti introdotto nell'articolo 8 della medesima tariffa la nota 2 bis, che estende alla registrazione della sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, dovendosi invece attribuire portata interpretativa alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 131, che ha sostituito la predetta nota "(cfr. sent. n. 10802 del 2007).

Il regime agevolativo puo' essere esteso anche all'INVIM, con l'applicazione dell'aliquota ridotta al 50%, sempre che sussistano le condizioni da parte dell'acquirente per usufruire del beneficio dell'imposta di registro, previsto dal Decreto Legge n. 12 del 1986, articolo 2, comma 1, e, quindi, dei relativi oneri dichiarativi posti a carico di quest'ultimo dalla norma stessa, stante l'espresso rinvio della disciplina INVIM alla normativa del registro (cass. civ. sent. n. 7170 del 2002).

Infine, occorre aggiungere che l'acquisto per usucapione di un immobile destinato ad abitazione non da' diritto a fruire dei benefici fiscali previsti, in tema di imposte ipotecarie e catastali, per l'acquisto della "prima casa".

Infatti l'equiparazione delle sentenze che accertano la sopravvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, prevista dall'articolo 8, nota 2 bis, della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, non e' suscettibile di interpretazione estensiva od analogica e non consente, quindi, di estendere alle sentenze accertative dell'usucapione le agevolazioni di cui godono gli atti di trasferimento a titolo oneroso con riferimento ad imposte diverse da quelle di registro (sent. n. 5447del 2008).

Tutto cio' premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso puo' essere accolto in relazione alle imposte di registro ed INVIM, mentre deve essere respinto in relazione all'imposta catastale, conseguentemente la sentenza impugnata va cassata solo in ordine alle parti accolte e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla luce dei principi sopradescritti ad altra sezione della C.T.R. del Friuli V.G..

La stessa C.T.R. provvedera' al governo delle spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso limitatamente alle imposte di registro ed INVIM, rigetta in relazione alle imposte catastali, cassa la sentenza impugnata con riferimento a quanto statuito in motivazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Friuli V.G..

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