La liquidazione dell'impresa - aspetti generali

La liquidazione dell'impresa è quel complesso di operazioni dirette a disinvestire le attività, estinguere le passività, acquisire il residuo patrimoniale da liquidare (cioè destinare, secondo il termine proprio del diritto amministrativo, il capitale netto di liquidazione) e ripartire tra i soci. Nella maggior parte dei casi la liquidazione volontaria dell'impresa si basa su un calcolo di convenienza posto in essere dall'imprenditore sull'opportunità o meno di proseguire l'attività.

La liquidazione dell'impresa è quel complesso di operazioni dirette a disinvestire le attività, estinguere le passività, acquisire il residuo patrimoniale da liquidare (cioè destinare, secondo il termine proprio del diritto amministrativo, il capitale netto di liquidazione) e ripartire tra i soci. Nella maggior parte dei casi la liquidazione volontaria dell'impresa si basa su un calcolo di convenienza posto in essere dall'imprenditore sull'opportunità o meno di proseguire l'attività.

Nel Codice civile sono contenute le regole analitiche per la liquidazione delle società di persone:

- società semplice (art. 2274 e segg.);

- società in nome collettivo (art. 2308 e segg.);

- società in accomandita semplice (art. 2315 e segg.).

Si rileva che le norme del codice civile che disciplinano  la liquidazione della società semplice si applicano anche alle altre società commerciali disciplinate dal Codice civile, salvo che non sia disposto diversamente.

La vita dell'azienda, durante la fase della liquidazione, entra nella sua fase conclusiva: infatti si procede a vende le attività ed a pagare  i debiti non ancora pagati.

In altre parole durante la fase della liquidazione l'azienda non più configurabile come un complesso organizzato di beni  funzionanti, bensì un insieme di beni da cedere anche in blocco, atteso che durante la fase finale della vita di un’impresa lo scopo di produrre profitto è sostituito con il fine della divisione del patrimonio sociale fra i soci.

Nelle società di persone l'iter formale di liquidazione non è imposto dalla legge, ma costituisce una fase facoltativa della società nell'interesse dei soci. Inoltre nelle società di persone il patrimonio residuo dopo la liquidazione costituisce un patrimonio comune dei soci; diversamente per quanto concerne le società di capitali il patrimonio che  residua dopo il pagamento dei debiti sociali non è qualificabile come patrimonio comune dei soci.

La riforma del diritto societario ha variato anche le norme che regolano lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali, al fine di accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione.

Per quanto concerne le  cause di scioglimento delle società di capitali l’articolo 2484 cod. civ. ha individuato le seguenti:

- decorso del termine

- conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata per conseguirlo non deliberi le opportune modifiche statutarie

- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea

- riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile

- ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 del codice civile

- deliberazione dell’assemblea

- altre cause previste dallo statuto.

La disposizione in parola  distingue il momento in cui si verifica la causa di scioglimento ed il momento in cui la stessa produce l’effetto di messa in liquidazione della società.

Il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto è ora fissato all'iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione del consiglio che l'accerta, ovvero l'iscrizione assembleare che dispone lo scioglimento: la previsione relativa alla decorrenza dello scioglimento è ora subordinata all'adempimento pubblicitario presso il Registro delle imprese. Spetta agli amministratori accertare la causa di scioglimento ed effettuare la relativa iscrizione; in caso di ritardo od omissione è configurabile una responsabilità in capo agli amministratori, poiché essi sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subìti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (ex art. 2485, comma 1, cod. civ.).

Aspetto fondamentale della procedura di liquidazione è rappresentato dal fatto che gli amministratori, dopo aver accertato la causa di liquidazione, devono orientare la propria gestione al semplice mantenimento dell'integrità patrimoniale, in attesa che l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori. Il legislatore con la riforma del diritto societario ha sostituito il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazione con l’obbligo di conservare il valore dell'impresa sociale. Conseguentemente gli amministratori hanno il potere, finché rimangono in carica, quindi fino alla nomina del liquidatore, di compiere tutte le operazioni dirette al mantenimento e alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ma tese alla conservazione e non a creare reddito con operazioni di natura speculativa . Quindi sarà possibile e lecito ogni atto compiuto dagli amministratori in previsione di una delibera assembleare che conferisca ai liquidatori il potere di proseguire l'esercizio dell'impresa per conservarne il valore, al fine di evitare l'arresto o la limitazione dell'attività produttiva di impresa, e pertanto resti pregiudicata la possibilità della successiva ripresa ad opera dei liquidatori.

Del resto anche i liquidatori possono ricevere il  mandato dall’assemblea di continuare la gestione della società, il cosiddetto esercizio provvisorio, al fine di conseguire un futuro miglior realizzo dalla cessione dell’azienda o dei beni che la compongono. La responsabilità dei liquidatori in caso di violazione del mandato dell'assemblea dei soci andrà accertata con riguardo al danno effettivamente provocato, senza che sia considerato punibile il solo fatto di aver intrapreso nuove iniziative, come avveniva nella formulazione ante-riforma.

Gli amministratori devono provvedere alla redazione di una situazione contabile riferita alla data di iscrizione nel Registro delle imprese dello scioglimento della società. La situazione contabile è un vero e proprio bilancio di esercizio che si compone di Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Inoltre si rileva che l'assemblea straordinaria dei soci, con delibera presa con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto o dell'atto costitutivo ai sensi del novellato art. 2487 ter, ha la  possibilità di revocare lo stato di liquidazione mediante l’eliminazione della causa di scioglimento della società; non è pertanto più previsto l'obbligo della deliberazione all'unanimità di cui alla precedente disciplina. La revoca della liquidazione è, peraltro, subordinata alla mancata opposizione dei creditori sociali, proponibile nei sessanta giorni alla deliberazione dell'assemblea.

I liquidatori rimangono in carica a tempo indeterminato atteso che non è previsto un termine specifico; essi inoltre dovranno necessariamente indicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2487 bis cod. civ., negli atti societari lo stato di liquidazione delle società.

Inoltre i liquidatori devono, entro 30 giorni dalla data della loro nomina, effettuare la comunicazione all’Uffici delle Entrate lo stato di liquidazione della società.

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