Due dichiarazione dei redditi nel caso di liquidazione volontaria impresa individuale

Risoluzione del 04/02/2009 n. 31

Il liquidatore di una impresa individuale in liquidazione volontaria deve presentare due dichiarazioni ai fini del reddito di impresa - una relativa al periodo ante liquidazione ed una relativa alla residua frazione del periodo di imposta. I risultati delle due dichiarazioni devono poi confluire in un'unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti.

Risoluzione del 04/02/2009 n. 31 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 - Obblighi dichiarativi delle imprese individuali. - Articoli 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e 182 del tuir del 22 dicembre 1986, n. 917

Sintesi: Il liquidatore di una impresa individuale in liquidazione volontaria deve presentare due dichiarazioni ai fini del reddito di impresa - una relativa al periodo ante liquidazione ed una relativa alla residua frazione del periodo di imposta. I risultati delle due dichiarazioni devono poi confluire in un'unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti.

Testo:

      Con l'istanza   di   interpello  di  cui  all'oggetto,  concernente  gli obblighi dichiarativi  delle  imprese  individuali in liquidazione (articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 22 luglio 1998, n. 322, e articolo 182  del  tuir  del  22  dicembre  1986, n. 917), e' stato esposto il seguente                                     QUESITO        Il Sig.  Tizio,  ditta individuale, con coniuge collaboratore familiare, la cui  attivita'  e'  stata  messa  in liquidazione, non ancora conclusa, con comunicazione fatta   all'Agenzia  delle  Entrate  in  data  ...2008,  intende conoscere:        1)    il  modello  di  dichiarazione  dei  redditi  da utilizzare per il              periodo ante   liquidazione   (01/01/2008   -   29/06/2008)   da              presentare entro il 31/01/2009;        2)    la  modalita'  di dichiarazione dei redditi posseduti per l'intero              anno 2008  (compresi  pensione  e  fabbricati).  In  particolare              l'istante comunica  che  per  il  reddito  d'impresa relativo al              periodo post  liquidazione  intende  optare  per  la  tassazione              separata;        3)    il  termine  per  il  pagamento  delle imposte relative al periodo               ante liquidazione;        4)    le  modalita'  di  allegazione  alla dichiarazione dei redditi del              modello relativo agli studi di settore;        5)    se  il  modello  dello  studio  di  settore  debba essere allegato              anche per gli esercizi intermedi della liquidazione volontaria;        6)    di  presentare  la dichiarazione annuale Iva debba essere allegata              alla dichiarazione relativa al periodo post liquidazione;        7)    se   il   reddito   post  liquidazione  e  quello  degli  esercizi              intermedi, di  cui  verra'  richiesta  la  tassazione  separata,              debba essere imputato anche al collaboratore familiare;        8)    le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione dei redditi              per il  periodo  di imposta 2009 e seguenti, nell'ipotesi in cui              la liquidazione non ecceda i tre anni.              SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE        L'interpellante ritiene:        1)    di  poter  utilizzare  il  modello Unico 2008 per la dichiarazione              dei redditi relativa al periodo ante liquidazione;        2)    di   dichiarare  i  redditi  da  pensione  e  fabbricati  relativi              all'intero anno  nella  dichiarazione  relativa  al periodo ante              liquidazione entro   il  31  gennaio  2009.  Considerato  che  a              quella data  non  sara'  stato  rilasciato  il modello Cud 2009,              l'istante intende  presentare  un  reddito da pensione presunto,              salvo successiva     presentazione    di    una    dichiarazione              rettificativi;        3)    di   effettuare   il   pagamento   delle   imposte  relative  alla              dichiarazione ante   liquidazione   entro  giugno  2009,  ovvero              entro luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40%;        4)    di   poter  allegare  il  modello  degli  studi  di  settore  alla              dichiarazione ante liquidazione;        5)    di  non  allegare,  per  gli  esercizi intermedi, il modello degli              studi di settore;        6)    di   presentare   la   dichiarazione   Iva   congiuntamente   alla              dichiarazione del periodo post liquidazione;        7)    di   imputare   anche   al   collaboratore  familiare  il  reddito              provvisorio post    liquidazione   e   quello   degli   esercizi              intermedi di cui si chiedera' la tassazione separata;        8)    di  presentare  per i redditi 2009 due dichiarazioni, una relativa              ai redditi  ordinari  ed  un'altra  per  il reddito di impresa a              tassazione separata.                           PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE        Per una  corretta  disamina  del caso prospettato, e' necessario partire da quanto   disposto  dagli  articoli  5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del  22  luglio  1998,  n.  322,  182 e 17 del Tuir del 22 dicembre 1986, n. 917.        Al riguardo,  l'articolo  5  del  dPR n. 322 del 1998, dispone, al comma 1, che:  "In  caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle   persone   giuridiche,   di  societa'  o  associazioni  di  cui all'articolo 5  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e di imprese individuali,   il   liquidatore,  o  in  mancanza,  il  rappresentante legale, presenta,   secondo   le   disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  la dichiarazione relativa   al   periodo   compreso   tra  l'inizio  del  periodo d'imposta e   la  data  in  cui  ha  effetto  la  deliberazione  di  messa  in liquidazione entro  l'ultimo  giorno  del  settimo mese successivo a tale data in via  telematica.  Lo  stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato   finale  delle  operazioni  di  liquidazione  entro  sette  mesi successivi alla   chiusura   della  liquidazione  stessa  o  al  deposito  del bilancio finale, se prescritto, in via telematica".        Il comma  3  del  medesimo  articolo,  invece,  stabilisce  che  "Se  la liquidazione si  prolunga  oltre  il  periodo  d'imposta  in  corso  alla data indicata nel  comma  1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione  relativa  alla  residua  frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta".        L'articolo 182   del   Tuir,  al  comma  1,  dispone  che  "In  caso  di liquidazione dell'impresa  o  della societa' il reddito di impresa relativo al periodo compreso  tra  l'inizio  dell'esercizio  e l'inizio della liquidazione e' determinato  in  base  ad  apposito  conto  economico  (...) Per le imprese individuali la  data  di  inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e'  quella  indicata  nella  dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".        Infine, la  tassazione  dei  redditi  conseguiti durante la liquidazione e' disciplinata  dal  combinato  disposto dell'articolo 17, comma 1, lett. g), e comma  2,  secondo  periodo,  del  Tuir.  Tale norma dispone che sui redditi conseguiti da  persone  fisiche,  in  dipendenza  di  liquidazione  di imprese commerciali esercitate   da   piu'   di  cinque  anni,  l'imposta  si  applica separatamente. Cio',   a   condizione   che   ne  sia  fatta  richiesta  nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta  al  quale tali redditi sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.        Dall'analisi delle   norme   sopra   menzionate,  si  evince  che  nella fattispecie prospettata  la  messa  in  liquidazione  della  ditta individuale comporta gli obblighi di seguiti elencati.        1) Adempimenti dichiarativi.        In particolare,   limitatamente   al   reddito   di   impresa,   occorre distinguere il  periodo  compreso  tra  l'inizio  del  periodo di imposta e la data in  cui  ha  effetto  la  delibera  di  messa in liquidazione, che per le imprese individuali  coincide  con la comunicazione di cui all'articolo 35 del dPR n.  633  del  1972 (periodo ante liquidazione dal 01/01/08 al 29/06/2008), e quello  relativo  alla residua frazione del periodo di imposta 2008 (periodo post liquidazione dal 30/06/2008 al 31/12/2008).        Il liquidatore deve presentare, ai soli fini del reddito di impresa:        -    una  dichiarazione  relativa  al  periodo  ante liquidazione, entro             l'ultimo giorno  del  settimo  mese  successivo  alla delibera di             messa in  liquidazione  (31 gennaio 2009) indicando il reddito di             impresa da  tassare  ordinariamente nel quadro RF, utilizzando il             modello Unico   2008,  relativo  ai  redditi  2007,  non  essendo             ancora disponibile,   alla  scadenza  del  31  gennaio  2009,  il             modello Unico   2009,   ed   indicando  il  codice  carica  12  -             liquidazione volontaria  di  ditta  individuale  -  periodo  ante             messa in liquidazione - (cfr istruzioni al modello Unico PF);        -    una  dichiarazione  relativa  alla  residua frazione del periodo di             imposta 2008,  sempre  limitatamente  al  reddito  di impresa, da             indicare nel  quadro  RF,  entro  i termini di cui all'articolo 2             del dPR  322  del  1998,  utilizzando,  il  modello Unico 2009 ed             indicando il codice carica 8 liquidazione volontaria.        I risultati  delle  due dichiarazioni relative al reddito di impresa per il periodo  ante  liquidazione  e  per  la  residua  frazione  del  periodo di imposta 2008,  devono  confluire  in  un'unica  dichiarazione  (Unico PF 2009) relativa a  tutti  i  redditi  percepiti  dall'istante  nel periodo di imposta 2008 (compresi   quelli   relativi   alle   altre  categorie  reddituali),  da presentare entro  i  termini  stabiliti  dall'articolo  2  del decreto 322 del 1998.        Nella dichiarazione   Unico   2009  il  contribuente  deve  indicare  il reddito di   impresa  relativo  al  periodo  ante  liquidazione  nell'apposito quadro RF,  il  reddito  di  impresa  per  il  quale  si intende optare per la tassazione separata   nell'esercizio   provvisorio,  nell'apposito  quadro  RM sezione II, e tutti gli altri redditi percepiti nei quadri corrispondenti.        La dichiarazione  Iva,  relativa  all'anno solare 2008 (ossia riferita a tutte le  operazioni  del periodo) deve essere presentata nei termini ordinari di cui  all'articolo  2  del  dPR  322  del 1998, unitamente al  modello Unico 2009 PF,  cioe'  alla  dichiarazione  che  riassume  tutti i redditi percepiti dall'istante nel periodo di imposta 2008.        I medesimi  chiarimenti  valgono  anche  con riguardo alle dichiarazioni dei redditi   per   il  periodo  di  imposta  2009  e  seguenti  (quesito  8), nell'ipotesi in  cui  la liquidazione non ecceda i tre anni, nel senso che per ciascun anno  va  presentata una dichiarazione per il reddito di impresa e una dichiarazione unificata per tutti i redditi.        Per cio'  che  concerne la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi dell'imprenditore    individuale   e   del   collaboratore   familiare relativamente al  reddito  provvisorio  del  periodo  post  liquidazione e dei periodi intermedi (quesito 7), si rappresenta quanto segue.        Dal combinato  disposto  degli  articoli  17, primo comma, lettera g), e secondo comma  dell'articolo  182  del  dPR  n.  917  del  1986, si evince che anche i  redditi  provvisori  attribuiti  al  collaboratore familiare potranno essere assoggettati   a  tassazione  separata  compilando  il  quadro  RM  del Modello Unico.        Pertanto, al  fine  di  imputare  a  ciascun collaboratore una quota del reddito familiare,  il  titolare  compilera'  il  quadro  RS  nel  modello  di dichiarazione presentato,  al  solo fine di rappresentare il reddito d'impresa prodotto nell'esercizio provvisorio.        Infine, al  termine  della  liquidazione,  come disposto dall'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio 1998, n. 322, entro i  entro  sette mesi successivi deve essere presentata una dichiarazione riepilogativa di  tutta  la  fase della liquidazione (dal 30/06/2008 fino alla data di chiusura).        2) Studi di settore        Per cio'  che  concerne  le  modalita'  di  allegazione  dello studio di settore ed  in  particolare  la  dichiarazione alla quale va allegato (quesito 4), si evidenzia quanto segue.        In base  alla  legge  dell'  8 maggio 1998 n. 146, articolo 10, comma 4, lettera b),   gli  studi  di  settore  non  si  applicano  nei  confronti  dei contribuenti che   hanno   iniziato  o  cessato  l'attivita'  nel  periodo  di imposta. A  tal  proposito,  la  circolare  del  21  maggio  1999  n.  110, al paragrafo 6.2,  ha  precisato  che  "  (...)  il  periodo che precede l'inizio della liquidazione e' considerato periodo di cessazione dell'attivita'".        L'articolo 1,  comma  19, della legge 296 del 2006, stabilisce, poi, che " nei  confronti  dei  contribuenti  titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per  i  quali  non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici  indicatori  di  normalita' economica, idonei a rilevare la presenza  di  ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai  medesimi  fini,  nelle ipotesi di cessazione dell'attivita' di liquidazione ordinaria  ovvero  di  non  normale svolgimento dell'attivita' di liquidazione ordinaria,  puo'  altresi'   essere richiesta la compilazione del modello, allegato   alla   dichiarazione,  previsto  per  i  soggetti  cui  si applicano gli studi di settore".       Pertanto, la  scrivente  e' dell'avviso che la facolta' di allegare tale modello debba  essere  presa in considerazione in relazione alla dichiarazione relativa al reddito di impresa ante liquidazione.        Per i   periodi   post   liquidazione   il   contribuente   e'   escluso dall'applicazione degli studi di settore (quesito 5).        3) Versamenti        Per cio'  che  concerne  il  termine relativo al pagamento delle imposte risultanti dalla   dichiarazione   relativa   al   periodo  ante  liquidazione (quesito 3),  si  evidenzia  che l'articolo 17 del dPR del 7 dicembre 2001, n. 435, dispone,  al  primo  comma,  che  il versamento dell'imposta dovuta debba essere effettuato  entro  il  16  giugno  dell'anno  di  presentazione   della dichiarazione, o,  in  alternativa,  entro  il trentesimo giorno successivo ai termini ivi  previsti,  maggiorando  le somme da versare dello 0,40 percento a titolo di interesse corrispettivo.        Il termine  per  il  versamento dell'imposta sul reddito di impresa ante liquidazione, coincide   con   il   versamento   delle   imposte   dovute  con riferimento a  tutti  gli  altri  redditi:  pertanto,  l'imposta  relativa  al reddito di   impresa  ante  liquidazione  viene  liquidata  cumulativamente  a quelle relative agli altri redditi.        La risposta   di  cui  alla  presente  nota,  richiesta  con  interpello presentato alla  Direzione  Regionale,  viene  resa  dalla  scrivente ai sensi dell'articolo 4,  comma  1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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