nomina liquidatori società capitali da parte Tribunale

La nomina dei liquidatori di una società di capitali da parte del presidente del tribunale, adito ai sensi dell'art. 2450 comma 3 c.c., è possibile quando tra i soci non vi sia disaccordo sull'esistenza o anche sulla gravità della causa di scioglimento della società. In difetto di tale presupposto, il suddetto provvedimento si configura come una sentenza in senso sostanziale ed è, perciò, suscettibile d'impugnazione con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.

Cass. civ. Sez. I, 10-04-1995, n. 4137 Cass. civ. Sez. I, 10-04-1995, n. 4137



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Cass. civ. Sez. I, 10-04-1995, n. 4137

Fatto Diritto P.Q.M.

Massima

La nomina dei liquidatori di una società di capitali da parte del presidente del tribunale, adito ai sensi dell'art. 2450 comma 3 c.c., è possibile quando tra i soci non vi sia disaccordo sull'esistenza o anche sulla gravità della causa di scioglimento della società. In difetto di tale presupposto, il suddetto provvedimento si configura come una sentenza in senso sostanziale ed è, perciò, suscettibile d'impugnazione con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18 settembre 1992 Maurizio Andreuzzi, premesso che egli deteneva il 50 per cento del capitale sociale della s.r.l. SAFA (Società Automobili F.lli Andreuzzi) che, per l'altra metà, era detenuto dalla s.r.l. Zinconia, il cui amministratore unico era Fabrizio Andreuzzi, fratello dell'istante, esponeva che: a) detta società aveva cessato ogni attività, sublocando i locali a terzi; b) la gestione sociale della società SAFA si era deteriorata per la subordinazione dell'amministratore Ugo Tirati, anziano e malato, ai voleri di Fabrizio Andreuzzi; c) negli ultimi quattro anni i bilanci non erano stati mai approvati per difetto delle maggioranze assembleari, ed in relazione a ciò pendeva il giudizio davanti al Tribunale di Roma per lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2448 n. 3 c.c. (impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell'assemblea); d) all'assemblea ordinaria del 29 giugno 1992 l'amministratore Tirati aveva posto ai voti il bilancio relativo al 1991 chiuso "con una perdita civilistica di L. 120.888.968", senza dare spiegazione delle poste in bilancio e senza convocare successivamente l'assemblea per lo scioglimento della società; e) sussistevano perciò le condizioni previste dall'art. 2448 n. 2 e 4 c.c. (impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e riduzione del capitale sociale) per lo scioglimento della società.

Tanto premesso l'ing. Andreuzzi chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento della società SAFA, con le conseguenti statuizioni legali, "in primis" la nomina del liquidatore.

Il Presidente del Tribunale, non essendo comparso l'amministratore della società SAFA, nominava il liquidatore della società SAFA (nella persona della dott.ssa Paola Russo), "sussistendo le condizioni e i presupposti di legge".

Avverso il decreto del Presidente del tribunale la società Zinconia e Ugo Tirati, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società SAFA, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Maurizio Andreuzzi ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. - Nel controricorso si è eccepita la inammissibilità del ricorso per cassazione perché proposto avverso un provvedimento che, non avendo natura sostanziale di sentenza, non può essere impugnato ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

L'eccezione è infondata.

L'art. 2450, terzo comma, cod. civ. prevede che la nomina dei liquidatori della società per azioni è fatta con decreto del presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori e dei sindaci "nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta". Tale disposizione è applicabile anche alle società a responsabilità limitata (art. 2497 cod. civ.), come quella a cui si riferisce la presente controversia.

Nell'interpretare la trascritta disposizione, questa Corte ha avuto modo, più volte, di affermare che il decreto di nomina dei liquidatori da parte del presidente del tribunale può essere emesso soltanto quando non vi sia contrasto tra i soci sull'esistenza di una causa di scioglimento della società. In difetto di tale presupposto detto decreto si configura come una sentenza in senso sostanziale ed è perciò suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (in tal senso Cass. 10 dicembre 1992 n. 13096, che ribadisce l'orientamento interpretativo già seguito da Cass. 19 gennaio 1987 n. 403, 6 aprile 1991 n. 3602, 18 gennaio 1992 n. 593; successivamente nello stesso senso si è pronunziata Cass. 21 luglio 1993 n. 8147).

Nel caso di specie, il contrasto tra i soci della società r.l. SAFA in ordine alla sussistenza di una causa di scioglimento della stessa è affermato nel ricorso proposto da Maurizio Andreuzzi per la nomina del liquidatore ex art. 2450, terzo comma, ove si menziona una controversia civile tra i due soci pendente davanti al tribunale di Roma proprio per l'accertamento della causa di scioglimento ex art. 2448 n. 3.

Il decreto del presidente del tribunale che, accogliendo il ricorso di Maurizio Andreuzzi, ha nominato il liquidatore della societa SAFA ha, perciò, risolto la controversia tra il ricorrente e l'altro socio (società Zinconia) sulla insussistenza di una causa di scioglimento di detta società SAFA.

Consegue che tale decreto non è un provvedimento di volontaria giurisdizione (come nell'ipotesi in cui sia pacificamente sussistente la causa di scioglimento della società), ma è un provvedimento decisorio, perché decide sui diritti dei soci e della società.

Il decreto del presidente del tribunale, non altrimenti impugnabile, è, perciò, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

2. - Nel controricorso si eccepisce, altresì, la carenza di legittimazione attiva della societa Zinconia e di Ugo Tirati in proprio, perché essi hanno impugnato un provvedimento emesso nei confronti di un terzo (la società SAFA).

L'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere è fondata per quanto attiene ad Ugo Tirati in proprio, essendo egli legittimato solo in quanto amministratore unico della società SAFA, di cui il provvedimento impugnato ha nominato il liquidatore.

L'eccezione è, invece, infondata relativamente alla società Zinconia, che è l'altro socio della società SAFA. Come si è detto nel precedente paragrafo, il decreto impugnato ha deciso su un contrasto tra i due soci della SAFA in ordine alla sussistenza di una causa di scioglimento di detta società. Consegue il diritto di ogni socio di impugnare un provvedimento che abbia siffatto contenuto.

Il ricorso per cassazione in esame è perciò ammissibile in quanto proposto dalla società SAFA e dalla società Zinconia.

3. - Passandosi al merito del ricorso, è opportuno esaminare prioritariamente il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 2447, 2448, 2449 e 2450 cod. civ.. I ricorrenti lamentano che il decreto di nomina del liquidatore è stato emesso al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2450, terzo comma, cod. civ., il quale prevede la competenza del presidente del tribunale in sede di volontaria giurisdizione solo quando non sia in contestazione lo scioglimento della società, situazione nel caso di specie da escludersi sulla base dei fatti riferiti nello stesso ricorso al presidente del tribunale con cui si è chiesta la applicazione del citato art. 2450. Il motivo di ricorso è fondato.

Si è già richiamata, nel paragrafo 1, la giurisprudenza di questa Corte sul presupposto essenziale per la nomina del liquidatore prevista secondo la procedura ex art. 2450: l'assenza di contrasto sulla sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società.

Tale procedura non contenziosa, invero, può instaurarsi soltanto quando, pacifica essendo la sussistenza di una causa di scioglimento, vi sia contrasto tra i soci sulle persone da nominare come liquidatori. La controversia sull'esistenza o meno di una causa di scioglimento va, invece, risolta mediante la proposizione di un'azione in via ordinaria.

Il contenuto del ricorso al presidente del tribunale proposto dal Maurizio Andreuzzi - che si è riassunto in narrativa - fa riferimento ad

un forte contrasto tra i soci in ordine allo scioglimento della società SAFA, le cui cause sono ritenute sussistenti dall'Andreuzzi e negate dalla società Zinconia.

Consegue che il ricorso per il provvedimento ex art. 2450, terzo comma, non poteva essere proposto, mancando il presupposto processuale precisato per la sua ammissibilità, e dovendosi invece agire con giudizio ordinario (peraltro già pendente tra i due soci) per l'accertamento giudiziale sulla sussistenza di una causa di scioglimento, accertamento propedeutico alla nomina dei liquidatori.

Poiché la procedura ex art. 2450, terzo comma, non poteva essere instaurata ed il ricorso introduttivo di essa non poteva essere proposto, la decisione impugnata va cassata senza rinvio (art. 382, ultimo comma, c.p.c.).

Resta assorbito l'esame degli altri motivi del ricorso. 4. - All'accoglimento del ricorso consegue la condanna del resistente Maurizio Andreuzzi al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso della società SAFA e della società Zinconia, Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Condanna Maurizio Andreuzzi a pagare alla società SAFA ed alla società Zinconia le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano, in modo unitario per ambedue i ricorrenti, in complessive Lire 3.284.000, delle quali L. 3.000.000 per onorari.

Così deciso a Roma l'11 novembre 1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 APRILE 1995

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