Scioglimento società di persone in assenza di procedura

Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette

Nel caso di scioglimento di societa' di persone in assenza di procedura di liquidazione, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e' quello previsto dall'art. 10 del DPR 600/73, e deve considerarsi decorrente dall'accordo fra i soci diretto alla cessazione dell'ente sociale.

Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette

Sintesi: Nel caso di scioglimento di societa' di persone in assenza di procedura di liquidazione, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e' quello previsto dall'art. 10 del DPR 600/73, e deve considerarsi decorrente dall'accordo fra i soci diretto alla cessazione dell'ente sociale.

Con  l'unito quesito,   trasmesso da codesta Intendenza con nota del 6 ottobre 1990  n.  6/14208,  il professionista ... chiede di conoscere "se una societa' in   nome  collettivo,   di  cui  si  sia  effettuato  lo  scioglimento  senza effettuare   la  procedura   della liquidazione",  ai fini della presentazione della  dichiarazione dei  redditi sia soggetta al  termine  ordinario  di  cui all'art.  9 del  D.P.R. n. 600 del 1973 o a quello previsto dall'art. 10 dello stesso decreto presidenziale. Al   riguardo,  devesi   premettere  che,  in  base  ad  una ormai consolidata giurisprudenza,   l'estensione  di   una  societa'  di  persone  non  richiede necessariamente  un formale  procedimento di liquidazione,  verificandosi essa anche  per effetto  dell'accordo dei soci diretto  alla  cessazione  dell'ente sociale,   previa  definizione,   con  libere modalita',  dei rapporti ad essi inerenti  (Vd. Cass.  22 movembre 1980, n. 6212, Sez. I) ovvero in conseguenza della  richiesta avanzata  dai soci stessi,  direttamente al giudice,  per  la definizione   dei  rispettivi  rapporti di credito e debito (Cass.  27 ottobre 1972,  n. 3320).   In effetti l'articolo 2275 del codice civile, pur ritenendo lo  stadio della  liquidazione del patrimonio sociale un momento necessario ed insopprimibile  per giungere  all'estinzione di ogni specie di societa', pone, per  le societa'  di persone, la regola della sussidiarieta' delle norme sulla liquidazione,   in  quanto  prevede il relativo procedimento formale come fase facoltativa    della    vita    della   societa'    di   quest'ultimo    tipo. Poiche',  come scaturisce  da quanto sopra,  sotto l'aspetto civilistico si e' inteso  equiparare il  procedimento formale di liquidazione a quello derivante dall'accordo   dei  soci   diretto  alla  cessazione dell'ente sociale,  anche attraverso  libere modalita',   ritiene la scrivente che nel caso  di  specie, quale   termine  della   presentazione  della dichiarazione cui e' soggetta la societa',  permane quello  dell'art. 10 del citato D.P.R. n.  600/1973, attesi gli    scopi   specifici    perseguiti   dalla  normativa  tributaria  rivolti soprattutto  alla trasparenza  delle operazioni gestionali delle  societa'  ai fini   della  determinazione   del  reddito  attraverso  un bilancio finale di liquidazione. Conseguentemente,   il termine  di quattro mesi di cui al  ripetuto  art.  10, comma   1,  entro  cui procedere alla dichiarazione dei redditi della societa' deve  cosiderarsi decorrente  dall'accordo predetto, il cui contenuto non puo' ovviamente   prescindere  da   un'esposizione  probatoria  che   rifletta   le modalita' seguite come avanti indicato.

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