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Scioglimento società di persone in assenza di procedura
Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette
Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette
Sintesi: Nel caso di scioglimento di societa' di persone in assenza di procedura di liquidazione, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e' quello previsto dall'art. 10 del DPR 600/73, e deve considerarsi decorrente dall'accordo fra i soci diretto alla cessazione dell'ente sociale.
Con l'unito quesito, trasmesso da codesta Intendenza con nota del 6 ottobre 1990 n. 6/14208, il professionista ... chiede di conoscere "se una societa' in nome collettivo, di cui si sia effettuato lo scioglimento senza effettuare la procedura della liquidazione", ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi sia soggetta al termine ordinario di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 600 del 1973 o a quello previsto dall'art. 10 dello stesso decreto presidenziale. Al riguardo, devesi premettere che, in base ad una ormai consolidata giurisprudenza, l'estensione di una societa' di persone non richiede necessariamente un formale procedimento di liquidazione, verificandosi essa anche per effetto dell'accordo dei soci diretto alla cessazione dell'ente sociale, previa definizione, con libere modalita', dei rapporti ad essi inerenti (Vd. Cass. 22 movembre 1980, n. 6212, Sez. I) ovvero in conseguenza della richiesta avanzata dai soci stessi, direttamente al giudice, per la definizione dei rispettivi rapporti di credito e debito (Cass. 27 ottobre 1972, n. 3320). In effetti l'articolo 2275 del codice civile, pur ritenendo lo stadio della liquidazione del patrimonio sociale un momento necessario ed insopprimibile per giungere all'estinzione di ogni specie di societa', pone, per le societa' di persone, la regola della sussidiarieta' delle norme sulla liquidazione, in quanto prevede il relativo procedimento formale come fase facoltativa della vita della societa' di quest'ultimo tipo. Poiche', come scaturisce da quanto sopra, sotto l'aspetto civilistico si e' inteso equiparare il procedimento formale di liquidazione a quello derivante dall'accordo dei soci diretto alla cessazione dell'ente sociale, anche attraverso libere modalita', ritiene la scrivente che nel caso di specie, quale termine della presentazione della dichiarazione cui e' soggetta la societa', permane quello dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 600/1973, attesi gli scopi specifici perseguiti dalla normativa tributaria rivolti soprattutto alla trasparenza delle operazioni gestionali delle societa' ai fini della determinazione del reddito attraverso un bilancio finale di liquidazione. Conseguentemente, il termine di quattro mesi di cui al ripetuto art. 10, comma 1, entro cui procedere alla dichiarazione dei redditi della societa' deve cosiderarsi decorrente dall'accordo predetto, il cui contenuto non puo' ovviamente prescindere da un'esposizione probatoria che rifletta le modalita' seguite come avanti indicato.