Società di capitali - liquidazione - non applicabilità del procedimento ex art. 2409

Massima - Il ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 del codice civile nei confronti dei liquidatori di una società di capitali non è ammissibile, stante l'applicabilità del diverso strumento di tutela disciplinato dall'art. 2450. Infatti sussite l'incompatibilità dello strumento azionato con il fine di rimuovere le irregolarità imputate ai liquidatori e/o, se del caso, i liquidatori medesimi, contro i quali l'ordinamento appresta il diverso strumento di tutela disciplinato dall'art. 2450, comma 4, del codice civile.

Decr. del 23 maggio 2001 del Tribunale di Pisa



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  Decr. del 23 maggio 2001 del Tribunale di Pisa - Pres. Borri, Rel. Ali Società - Società di capitali - Società in liquidazione -  Procedimento  ex Artt.  2409  e 2450 del codice civile     Massima - Il ricorso al procedimento di cui all'art.  2409  del  codice civile nei confronti dei liquidatori di  una  società  di  capitali  non  è ammissibile,  stante  l'applicabilità  del  diverso  strumento  di   tutela disciplinato dall'art. 2450.
    Fatto e Diritto - Visto il ricorso  ex  art.  2409  del  codice  civile proposto innanzi a questo Tribunale in data 23 marzo 2001  da  P.P.,  socio titolare del 50 per cento delle quote della società V.S.C. S.r.l., con sede in Pisa, loc. Calambrone, viale ..., tendente ad ottenere l'assunzione  dei "provvedimenti che riterrà opportuni, se  del  caso  anche  cautelari,  per ovviare alle gravi irregolarità commesse dai due liquidatori della  società V.C. S.r.l. in liquidazione, dottori R.C. e L.L. e, se  necessario,  previa la revoca degli stessi, evitare i pregiudizi che dal loro  operato  possano derivare sia alla sig.ra P.P., socio al 50 per cento della V.S.C. S.r.l. in liquidazione, sia alla società stessa";     vista la memoria difensiva depositata dai liquidatori in data 4  maggio 2001;     sentiti i medesimi all'udienza in camera  di  consiglio  dell'8  maggio 2001.     Con delibera dell'assemblea straordinaria  assunta  all'unanimità  l'11 febbraio 2000 la società V.S.C. S.r.l. deliberava l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della società, con  la  nomina  dei  liquidatori nelle persone dei dott.ri R.C., L.L. e R.V. (poi dimessosi).     Opina  il  Collegio  che  l'attuale   stato   di   liquidazione   renda inapplicabile il ricorso al procedimento ex art. 2409 del codice civile.     Come è noto, sul punto si sono formati tre orientamenti.     Il primo orientamento, rilevato che durante lo stato di liquidazione la società sopravvive  e  sopravvivono  altresì  il  collegio  sindacale  (ove esista) e l'assemblea dei soci, ritiene che non vi sia motivo per negare la funzione attribuita al procedimento ex art. 2409 del codice civile non solo per  gli  abusi  commessi  durante  la  liquidazione,  ma  anche   per   le irregolarità  consumate  dagli  amministratori   prima   della   messa   in liquidazione della società.     Il secondo orientamento ammette l'applicabilità dell'art.  2409  quando le irregolarità denunciate sono state commesse da  cessati  amministratori, giacché l'ispezione, se non potrà più portare alla loro revoca,  stante  la decadenza del responsabile, per  effetto  della  liquidazione,  può  sempre indurre a misure cautelari dirette a garantire  l'eventuale  reintegrazione del patrimonio sociale; nega invece l'utilizzabilità  del  procedimento  in parola se l'ispezione ha per destinatario il liquidatore e per  oggetto  la gestione della liquidazione, in quanto  ritiene  impossibile  estendere  le previsioni  normative  all'attività   di   soggetti   diversi   da   quelli espressamente indicati nell'art. 2409 del codice civile.     Il terzo orientamento scorge infine una  incompatibilità  assoluta  tra l'ispezione della società ex art. 2409 del  codice  civile  e  la  fase  di liquidazione, ritenendo inutile l'esito del procedimento in esame in quanto la rimozione delle irregolarità non potrebbe ridar vita ad un ente non  più in grado di svolgere la sua normale attività.     Entrambi  gli  ultimi  due  orientamenti  sono  condivisibili,  laddove scorgono  l'incompatibilità  dello  strumento  azionato  con  il  fine   di rimuovere le irregolarità imputate ai  liquidatori  e/o,  se  del  caso,  i liquidatori medesimi, contro i  quali  l'ordinamento  appresta  il  diverso strumento di tutela  disciplinato  dall'art.  2450,  comma  4,  del  codice civile.     Al riguardo si osserva che:        1) una società operativa ha struttura, funzione ed  oggetto  diversi da quella posta in liquidazione, sicché  è  del  tutto  coerente  con  tale diversità che siano stati predisposti distinti strumenti di tutela;        2) il procedimento ex art. 2409 del codice civile tende ad  ottenere il riassetto amministrativo contabile  della  società,  onde  garantire  il ripristino  del  suo  normale  funzionamento,   mentre   una   società   in liquidazione ha uno scopo diverso da quello per cui  fu  costituita,  ossia non  più  quello  di  svolgere  un'attività  imprenditrice,  ma  quello  di liquidare i risultati della  precedente  attività  sociale,  attraverso  la definizione dei rapporti di credito e di debito verso terzi;        3) la nomina di un amministratore giudiziario, organo  non  previsto nella fase liquidatoria, non è compatibile  con  quest'ultima,  nel  mentre urterebbe con l'inequivoco dettato legislativo  l'eventuale  nomina  di  un "liquidatore giudiziario", con  compiti  evidentemente  diversi  da  quelli attribuibili all'amministratore giudiziario;        4) sul piano pratico poi eventuali ragioni di urgenza possono essere comunque tutelate, anche nella fase di liquidazione, mediante la  richiesta di provvedimenti cautelari ex art. 700 del codice di procedura civile.     L'inapplicabilità del procedimento previsto dall'art. 2409  del  codice civile alle società di capitali in liquidazione rende dunque  inammissibile il presente ricorso, con conseguente  declaratoria  in  rito,  e  superfluo l'esame del merito.     Non è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi  di  procedimento  di volontaria giurisdizione.                      

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