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Società di capitali - liquidazione - non applicabilità del procedimento ex art. 2409
Pubblicata il 29/10/2010
Decr. del 23 maggio 2001 del Tribunale di Pisa
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Fatto e Diritto - Visto il ricorso ex art. 2409 del codice civile proposto innanzi a questo Tribunale in data 23 marzo 2001 da P.P., socio titolare del 50 per cento delle quote della società V.S.C. S.r.l., con sede in Pisa, loc. Calambrone, viale ..., tendente ad ottenere l'assunzione dei "provvedimenti che riterrà opportuni, se del caso anche cautelari, per ovviare alle gravi irregolarità commesse dai due liquidatori della società V.C. S.r.l. in liquidazione, dottori R.C. e L.L. e, se necessario, previa la revoca degli stessi, evitare i pregiudizi che dal loro operato possano derivare sia alla sig.ra P.P., socio al 50 per cento della V.S.C. S.r.l. in liquidazione, sia alla società stessa"; vista la memoria difensiva depositata dai liquidatori in data 4 maggio 2001; sentiti i medesimi all'udienza in camera di consiglio dell'8 maggio 2001. Con delibera dell'assemblea straordinaria assunta all'unanimità l'11 febbraio 2000 la società V.S.C. S.r.l. deliberava l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della società, con la nomina dei liquidatori nelle persone dei dott.ri R.C., L.L. e R.V. (poi dimessosi). Opina il Collegio che l'attuale stato di liquidazione renda inapplicabile il ricorso al procedimento ex art. 2409 del codice civile. Come è noto, sul punto si sono formati tre orientamenti. Il primo orientamento, rilevato che durante lo stato di liquidazione la società sopravvive e sopravvivono altresì il collegio sindacale (ove esista) e l'assemblea dei soci, ritiene che non vi sia motivo per negare la funzione attribuita al procedimento ex art. 2409 del codice civile non solo per gli abusi commessi durante la liquidazione, ma anche per le irregolarità consumate dagli amministratori prima della messa in liquidazione della società. Il secondo orientamento ammette l'applicabilità dell'art. 2409 quando le irregolarità denunciate sono state commesse da cessati amministratori, giacché l'ispezione, se non potrà più portare alla loro revoca, stante la decadenza del responsabile, per effetto della liquidazione, può sempre indurre a misure cautelari dirette a garantire l'eventuale reintegrazione del patrimonio sociale; nega invece l'utilizzabilità del procedimento in parola se l'ispezione ha per destinatario il liquidatore e per oggetto la gestione della liquidazione, in quanto ritiene impossibile estendere le previsioni normative all'attività di soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 2409 del codice civile. Il terzo orientamento scorge infine una incompatibilità assoluta tra l'ispezione della società ex art. 2409 del codice civile e la fase di liquidazione, ritenendo inutile l'esito del procedimento in esame in quanto la rimozione delle irregolarità non potrebbe ridar vita ad un ente non più in grado di svolgere la sua normale attività. Entrambi gli ultimi due orientamenti sono condivisibili, laddove scorgono l'incompatibilità dello strumento azionato con il fine di rimuovere le irregolarità imputate ai liquidatori e/o, se del caso, i liquidatori medesimi, contro i quali l'ordinamento appresta il diverso strumento di tutela disciplinato dall'art. 2450, comma 4, del codice civile. Al riguardo si osserva che: 1) una società operativa ha struttura, funzione ed oggetto diversi da quella posta in liquidazione, sicché è del tutto coerente con tale diversità che siano stati predisposti distinti strumenti di tutela; 2) il procedimento ex art. 2409 del codice civile tende ad ottenere il riassetto amministrativo contabile della società, onde garantire il ripristino del suo normale funzionamento, mentre una società in liquidazione ha uno scopo diverso da quello per cui fu costituita, ossia non più quello di svolgere un'attività imprenditrice, ma quello di liquidare i risultati della precedente attività sociale, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso terzi; 3) la nomina di un amministratore giudiziario, organo non previsto nella fase liquidatoria, non è compatibile con quest'ultima, nel mentre urterebbe con l'inequivoco dettato legislativo l'eventuale nomina di un "liquidatore giudiziario", con compiti evidentemente diversi da quelli attribuibili all'amministratore giudiziario; 4) sul piano pratico poi eventuali ragioni di urgenza possono essere comunque tutelate, anche nella fase di liquidazione, mediante la richiesta di provvedimenti cautelari ex art. 700 del codice di procedura civile. L'inapplicabilità del procedimento previsto dall'art. 2409 del codice civile alle società di capitali in liquidazione rende dunque inammissibile il presente ricorso, con conseguente declaratoria in rito, e superfluo l'esame del merito. Non è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione.