Società di capitali liquidazione quota riferimento ultimo bilancio approvato

La determinazione della quota del socio (di società a responsabilità limitata) receduto va fatta con riferimento al patrimonio risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio conclusosi precedentemente al giorno del recesso, perché in tal modo è possibile liquidare in favore del socio receduto una quota che sia la più vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della società. La liquidazione della quota va fatta in base alla reale consistenza del patrimonio netto aziendale, tenuto conto anche del valore dell'avviamento.

Sent. n. 5850 del 22 aprile 2002 della Corte Cass., Sez. I civ.



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Sent. n. 5850 del 22 aprile 2002 della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. De Musis, Rel. Adamo Società - Società  di  capitali  (nella  specie  società  a  responsabilità limitata) -  Recesso  del  socio  -  Quota  -  Liquidazione  -  Riferimento all'ultimo bilancio approvato - Art. 2437 del codice civile     Massima - La  determinazione  della  quota  del  socio  (di  società  a responsabilità limitata) receduto va fatta con  riferimento  al  patrimonio risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio conclusosi precedentemente al giorno del recesso, perché in tal modo è possibile liquidare in favore  del socio receduto una quota che sia  la  più  vicina  possibile  al  reale  ed effettivo valore del patrimonio della società.
    Fatto - Con ricorso depositato in data 12  giugno  1996  la  I.  S.p.A. proponeva opposizione allo stato passivo della S.r.l. F. in amministrazione straordinaria.     Esponeva che il 29 dicembre 1989 era divenuta socia  della  F.  S.p.A., per una quota pari al venti per cento del  capitale  sociale,  e  di  avere notificato il proprio recesso dalla società il 5 maggio 1993  per  dissensi in ordine alla trasformazione della società stessa  da  S.p.A.  in  S.r.l., precisando che il bilancio chiuso il 31  dicembre  1991  indicava  in  lire 114.495.046.032 il patrimonio netto della S.r.l. F. talché la quota di  sua spettanza ammontava a lire 22.899.009.206.     Per il recupero di tale somma aveva iniziato un autonomo  processo  poi interrottosi  a  seguito  dell'ammissione  della   F.   all'amministrazione straordinaria.     Si era quindi insinuata al passivo  dell'amministrazione  straordinaria per l'importo indicato,  aumentato  di  lire  88.490.873,  relative  ad  un credito provato da fatture non contestate.     Con raccomandata, ricevuta in  data  27  giugno  1996,  il  commissario straordinario le aveva  comunicato  che  il  credito  richiesto  era  stato ammesso al passivo limitatamente alla  somma  di  lire  100.783.234,  senza motivazione alcuna in  ordine  alle  ragioni  dell'esclusione  del  maggior credito azionato.     Costituitasi in giudizio la S.r.l. F. eccepiva preliminarmente  che  il recesso era illegittimo in  quanto  effettuato  in  frode  alla  legge;  in relazione al merito rilevava che il  bilancio  di  riferimento  era  quello chiuso al 31 dicembre 1992, approvato in data 8 luglio 1993  dall'assemblea dei soci, con delibera non impugnata nei termini di legge.     Tale bilancio indicava in lire 93.054.164  il  patrimonio  netto  della società per cui la quota di pertinenza della S.p.A.  I.  ammontava  a  lire 18.611.000.     Con sentenza in data 26 gennaio 1999 il Tribunale di Torino  respingeva la domanda attrice.     Avverso la sentenza del Tribunale proponeva  appello,  fondato  su  tre motivi la S.p.A. I. in  liquidazione,  quale  società  incorporante  la  I. S.p.A. e la Corte d'Appello respingeva l'appello.     Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello propone ricorso, fondato su cinque motivi, la I. S.p.A. in liquidazione.     Resiste   con   controricorso   la   S.r.l.   F.   in   amministrazione straordinaria.       Diritto - Con il primo  motivo  di  cassazione  la  società  ricorrente eccepisce nullità della sentenza per errata indicazione di una delle  parti nell'intestazione e nel dispositivo.     La S.r.l. F.  è  infatti  indicata  erroneamente  come  F.  siderurgica S.r.l., società anch'essa esistente ma estranea  al  giudizio,  circostanza questa idonea ad ingenerare inconvenienti ed errori.     Il motivo è infondato e va pertanto respinto.     Invero questa Suprema  Corte  ha  più  volte  precisato  che  l'omessa, incompleta  o  inesatta  indicazione  nell'epigrafe  della   sentenza   del nominativo di una  delle  parti  in  causa  non  è  motivo  di  nullità  ma costituisce mero errore,  emendabile  con  la  procedura  prevista  per  la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa  sentenza  e  dagli atti sia possibile desumere con certezza che di errore si tratti  (Cass.  9 novembre 1982, n.  5889;  1°  giugno  1990,  n.  5161;  25  novembre  1996, n. 10448).     Analoghe considerazioni possono farsi per l'inesatta indicazione  della parte del dispositivo della sentenza, quando  ricorrono  le  condizioni  su precisate.     Nella specie dalla narrativa della sentenza in esame risulta che la  F. S.r.l. è esattamente indicata almeno quattro volte nelle pag.  4,  5  e  7, talché non sussistendo dubbi che si tratti di errore  materiale  e  che  lo stesso possa essere emendato con la procedura di cui agli artt. 287 ss. del codice di procedura civile, peraltro già iniziata, secondo l'assunto  della controricorrente.     Il primo motivo va quindi respinto.     Con il secondo motivo la I. S.p.A. in liquidazione lamenta violazione e falsa  applicazione  dell'art.  2437  del  codice  civile,  in   punto   di determinazione della quota di rimborso spettantele.     Rileva  che  la  Corte  territoriale  nell'interpretare   il   disposto dell'art. 2437, primo comma, del codice civile ha erroneamente ritenuto che il rimborso delle quote del socio receduto  debba  essere  calcolato  sulla base del bilancio relativo all'ultimo anno, conclusosi  precedentemente  al giorno del recesso,  mentre  avrebbe  dovuto  fare  riferimento  all'ultimo bilancio approvato.     Infatti tale interpretazione è l'unica che consenta al socio  recedente di conoscere con esattezza la  parte  del  patrimonio  che  dovrà  essergli rimborsata, e di decidere quindi in ordine alla opportunità di recedere.     Una diversa interpretazione dell'art. 2437,  primo  comma,  del  codice civile contrasterebbe  con  il  disposto  dell'ultimo  comma  dell'articolo stesso che prevede la nullità di ogni  patto  che  escluda  il  diritto  di recesso o ne renda più gravoso l'esercizio.     Il motivo è infondato e va pertanto respinto.     Invero va al  riguardo  precisato  che  il  riferimento  al  patrimonio risultante dal bilancio dell'ultimo  esercizio  contenuto  nell'art.  2437, primo comma, del codice civile trova il suo fondamento nella  necessità  di liquidare in favore del socio recedente una quota che  sia  la  più  vicina possibile al reale  ed  effettivo  valore  del  patrimonio  della  società, finalità che non sarebbe raggiungibile qualora si volesse fare  riferimento all'ultimo bilancio approvato, che potendo essere  retrodatato  nel  tempo, rispetto alla dichiarazione  di  recesso,  potrebbe  non  rispecchiare  più l'effettivo   valore   patrimoniale   della   società,   con    conseguente ingiustificato impoverimento o arricchimento del socio recedente, che deve, come è noto, partecipare, finché perdura la qualità di socio, agli utili ed alle perdite societarie.     Conferma  l'esposta   interpretazione   della   norma   in   esame   la considerazione che lo stesso art. 2437,  primo  comma,  del  codice  civile prevede, per le società quotate in borsa,  che  il  rimborso  delle  azioni spettante al recedente, debba essere  calcolato  secondo  il  prezzo  medio dell'ultimo semestre, con ciò dimostrando l'interesse del legislatore a che l'ammontare delle somme dovute al socio  recedente  sia  il  più  possibile ancorato a dati prossimi alla data della dichiarazione  di  recesso,  posto che solo tali dati possono evidenziare l'effettiva situazione  patrimoniale della società, dalla quale si recede.     Va  d'altra  parte  rilevato  che  il  legislatore  ha  ben  chiara  la differenza fra i concetti di bilancio dell'ultimo  esercizio  e  di  ultimo bilancio  approvato,  posto   che   tale   ultima   espressione   è   usata nell'art. 2410, comma 1,  del  codice  civile  che  limita  la  facoltà  di emettere obbligazioni, al portatore e nominative, a somme non eccedenti  il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.     Per le società non quotate in borsa, la liquidazione della quota  dovrà pertanto  farsi  in  riferimento  al  patrimonio  risultante  dal  bilancio dell'ultimo esercizio, e a tal fine si dovrà tenere  conto  soltanto  degli elementi che devono o possono essere iscritti  a  bilancio  a  norma  degli artt. 2423 ss. del codice civile (Cass. 10 settembre 1974,  n.  2454,  id., 1975, I, 641), talché, dettando  lo  stesso  codice  civile  i  criteri  da seguirsi per la redazione del bilancio, infondate  devono  considerarsi  le pretese difficoltà del socio recedente in ordine alla stessa opportunità di presentare la relativa dichiarazione, mentre inesistenti devono ritenersi i pretesi ostacoli al recesso, vietati  dall'art.  2437,  ultimo  comma,  del codice civile, considerato che, come detto lo stesso codice civile detta  i criteri per la redazione del bilancio di esercizio,  criteri  ai  quali  il recedente deve attenersi per l'esercizio della propria facoltà.     Il secondo motivo va quindi respinto.     Con  il  terzo  motivo  la  ricorrente  deduce   violazione   e   falsa applicazione di norme di  diritto  in  riferimento  alla  dichiarazione  di inammissibilità, con conseguente omesso esame,  della  domanda  diretta  ad ottenere la determinazione della quota di rimborso in base al  bilancio  31 dicembre 1991, tenuto conto dell'invalidità del  bilancio  al  31  dicembre 1992, nonché omissione di motivazione sul punto.     Osserva che la Corte territoriale ha immotivatamente omesso di valutare le argomentazioni esposte da essa appellante al fine di  far  rilevare  che nel bilancio riferito al 31 dicembre 1992  erano  stati  inseriti  costi  e spese non giustificati né con documenti né in altro modo.     Costi e spese attinenti:        - all'oscillazione dei cambi per lire 4.004.186.000;        - alla svalutazione partecipate per lire 69.300.000.000;        -   agli   oneri   di   ristrutturazione   partecipate   per    lire 39.000.000.000,     per un totale complessivo di lire 113.204.186.000.     In particolare la Corte di merito avrebbe dovuto  considerare  che  gli amministratori avrebbero dovuto documentare o  comunque  provare  in  altro modo:        - la differenza negativa del saldo tra i  crediti  ed  i  debiti  in valuta estera;        - l'omesso riporto in  bilancio  dei  crediti  e  debiti  in  valuta estera;     che  in  relazione  al  fondo   svalutazione   partecipate   per   lire 69.300.000.000 gli amministratori avrebbero dovuto:        - ridurre il  valore  unitario  medio  delle  azioni  e  dei  titoli similari in misura corrispondente alle diminuzioni patrimoniali  risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio delle  società  partecipate,  anteriore all'acquisto delle azioni, e l'ultimo bilancio successivo a tale data;        - effettuare per gli altri titoli le valutazioni comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche;     che in relazione al fondo rischi ed  oneri  di  ristrutturazione  delle partecipate per lire 39.000.000.000, la Corte avrebbe dovuto  rilevare  che tale fondo è  stato  elevato  alla  somma  indicata  senza  giustificazione alcuna.     Dovendo il  bilancio  essere  redatto  nel  rispetto  dei  principi  di chiarezza, verità e correttezza, ai sensi dell'art. 2423 del codice  civile la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la nullità del bilancio al 31 dicembre 1992 e fare riferimento, per determinare la quota dovuta  ad  essa ricorrente, al bilancio approvato al 31 dicembre 1991.     In particolare osserva la società ricorrente che erroneamente la  Corte territoriale ha ritenuto domanda nuova il riferimento al bilancio del  1992 senza considerare che la domanda,  consistente  nella  contestazione  della quota di rimborso, fissata in sole lire 18.611.000, pari al venti per cento del capitale sociale, era rimasta invariata,  come  invariate  era  rimasta l'affermazione che la quota di rimborso doveva essere calcolata in base  al patrimonio risultante dal bilancio chiuso il 31 dicembre 1991 e non in base al patrimonio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1992.     Il motivo è infondato e va pertanto respinto.     Invero  la  Corte   di   appello   ha   rilevato,   nella   motivazione dell'impugnata sentenza, che la società I. aveva originariamente  richiesto che il calcolo della quota spettantele fosse calcolato in base al  bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 facendo riferimento a quella che, secondo la sua prospettazioni, era l'esatta  interpretazione  dell'art.  2437  del  codice civile mentre in appello ha  richiesto  che  il  riferimento  al  bilancio, chiuso  alla  data  del  31  dicembre  1991,  fosse  fatto   tenuto   conto dell'illegittimità del bilancio chiuso al 31 dicembre 1992 ed approvato nel luglio 1993, con ciò mutando non già il petitum della domanda  proposta  ma la causa petendi sulla quale il petitum stesso era fondato.     Ne consegue che rettamente la  Corte  di  merito  ha  qualificato  come domanda nuova la questione sottoposta al suo esame, posto che il  mutamento della causa petendi richiedeva un ulteriore accertamento, non  proposto  in precedenza, dichiarandola inammissibile, per il divieto di proporre domande nuove in appello.     Il terzo motivo va quindi respinto.     Parimenti infondato è poi il quarto motivo  con  il  quale  la  società ricorrente osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che la  situazione patrimoniale  al  31  dicembre  1992  approvata  dal  solo   consiglio   di amministrazione il 24 marzo 1993, prima del  recesso  dell'I.  S.p.A.,  non avesse alcuna rilevanza, ai fini del decidere, posto che  l'art.  2437  del codice civile fa esclusivo riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio.     Tale motivazione non tiene conto che l'I. al momento  del  suo  recesso poteva quanto meno fare affidamento sulla situazione  patrimoniale  esposta dal consiglio di amministrazione, nel documento dallo stesso  redatto,  dal quale risultava un patrimonio netto di lire 40.000.000.000 e poteva  quindi confidare su un rimborso di lire 8.000.000.000.     Le esposte censure contenute nel quarto motivo possono essere  ritenute assorbite, nelle argomentazioni  che  precedono,  posto  che  la  quota  di rimborso va calcolata sulla base dell'ultimo  bilancio  di  esercizio,  che deve essere redatto in base al disposto di cui  agli  artt.  2423  ss.  del codice civile e non sulla base della situazione patrimoniale  ritenuta  dal consiglio di amministrazione in un  proprio  documento,  non  essendo  tale ipotesi prevista dalla legge.     Con  il  quinto  motivo   di   cassazione   assume   l'I.   che   prima dell'ammissione della F. all'amministrazione controllata aveva impugnato il bilancio relativo all'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  1992  avanti  al Tribunale  di  Torino  e  che   successivamente   aveva   trasferito   tale impugnazione in sede di opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 98 della L. Fallimentare.     Di conseguenza era onere del Tribunale, in  sede  di  opposizione  allo stato passivo, determinare l'illegittimità della delibera  di  approvazione del bilancio ed  ammettere  il  credito  al  passivo,  in  base  all'ultimo bilancio, depurato delle poste illegittime.     Il motivo è infondato e va pertanto respinto.     Invero  va  al  riguardo  rilevato  che  erroneamente  il  giudizio  di opposizione alla delibera di approvazione del bilancio è stato  trasferito, ai sensi dell'art. 98 della L. Fallimentare, in sede  di  opposizione  allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria, in quanto  tale  giudizio presupponeva  non  una  pronunzia  di  mero  accertamento  di  un   credito controverso o comunque una pronunzia strumentale a  tale  accertamento,  ma una pronunzia  costitutiva,  finalizzata  all'annullamento  della  delibera assembleare, dalla quale non poteva discendere direttamente una statuizione attinente all'esistenza o meno dello stesso credito  dedotto  in  giudizio, posto  che  il  giudizio  in  ordine  alla  validità  di  una  delibera  di approvazione di bilancio è un giudizio limitato all'accertamento della sola legittimità della delibera, al quale consegue in caso di accoglimento della domanda, la necessità di una nuova redazione del bilancio.     Pertanto, in sede di opposizione allo stato passivo la  S.p.A.  I.  non avrebbe mai potuto ottenere, come richiesto, un annullamento della delibera di approvazione del bilancio impugnata, con contestuale sostituzione di una nuova delibera, depurata, ad opera del giudice, della posta "costi ed onere di ristrutturazione delle partecipate" per lire 39.000.000.000.     Il motivo va quindi disatteso, avendo la  Corte  di  merito  rettamente applicato i principi su enunciati.     Il ricorso va pertanto interamente                          

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