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Società di persone - Scioglimento - cancellazione - pendenza rapporti tributari
Pubblicata il 29/10/2010
Sent. n. 14147 del 24 settembre 2003 (ud. del 27 marzo 2003) della Corte Cass., Sez. tributaria
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Fatto - L'Ufficio Iva di Latina, con avviso n. 816409/93 notificato il 29 settembre 1993, accertava a carico della M. S.n.c. di M.G.B., con sede in Cisterna di Latina, un debito di imposta di lire 38.664.000 del quale reclamava il pagamento in una ad interessi e sanzioni. Tale atto veniva impugnato sia da detta società sia pure dal signor G.B.M., i quali deducevano l'illegittimità dell'accertamento perché effettuato nei confronti di soggetto ormai giuridicamente inesistente e, comunque, perché irritualmente notificato all'ex amministratore anziché ai soci, nonché per violazione dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972. L'adita C.P.T. di Latina, con decisione n. 297/1996, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva la detraibilità dell'Iva pagata in conto acquisti. Tanto i contribuenti, quanto l'Ufficio impugnavano tale sentenza. I primi, con appello principale, denunciavano la violazione degli artt. 112 e 113 del codice di procedura civile, per aver omesso di pronunciare su tutte le domande, e secondo diritto, nonché dell'art. 50 della L. n. 413/1991 e art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, per non aver riconosciuto la detraibilità delle imposte e la franchigia. L'Ufficio, in via incidentale, evidenziava che, nel caso, non sussistevano i presupposti per riconoscere la detraibilità degli acquisti, stante l'omessa presentazione della dichiarazione annuale e, nel contempo, deduceva l'infondatezza dei motivi del ricorso principale, del quale chiedeva il rigetto. Con la decisione in epigrafe indicata, la C.T.R. di Roma rigettava l'appello principale, ed in accoglimento di quello proposto in via incidentale, ammetteva in detrazione solo i versamenti eseguiti a norma dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972 e risultanti dalle prescritte liquidazioni. I contribuenti con ricorso notificato l'8 marzo 1999, ed affidato a tre mezzi, hanno chiesto la cassazione della sentenza d'appello in epigrafe indicata. L'Amministrazione si è costituita con atto 16 maggio 1999, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Diritto - Con il primo motivo l'impugnata sentenza viene censurata per contraddittorietà in ordine alla valenza delle disposizioni contenute negli artt. 2312, comma 2 e 31, comma 3 del codice civile. Il dedotto vizio viene ricollegato al fatto che, poiché, nel caso, la società era stata cancellata dal registro delle imprese, l'accertamento avrebbe dovuto essere effettuato, in via di rivalsa, direttamente nei confronti dei soci, secondo quanto prescritto dall'art. 36, D.P.R. n. 602/1973. Trattasi di censura infondata alla stregua del consolidato e condiviso principio (Cass. n. 12274/1999; n. 4884/1996) secondo cui la società non si estingue per effetto della cancellazione dal registro delle imprese qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Ne deriva che l'Ufficio, legittimamente, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento, può esercitare i propri poteri e far valere le relative pretese fiscali direttamente nei confronti della società. Si è ritenuto, cioè, che la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina automaticamente la sua estinzione, che, invece, consegue alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa fanno capo, ed alla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso. In applicazione di tali princìpi, nel caso, non appare censurabile l'operato dell'Amministrazione che, elevando l'avviso di accertamento per l'anno 1988, lo ha legittimamente diretto nei confronti della società, tenuto conto che lo stesso afferiva a vicenda fiscale non ancora definita, e cioè alla pendenza di rapporti giuridici che conclamavano la sopravvivenza della società all'avvenuta cancellazione dal registro, e correttamente notificato al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in questi, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale (Cass. 12 giugno 2000, n. 972). Con il secondo mezzo si denuncia falsa ed errata applicazione dell'art. 55, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Si deduce l'erroneo operato dei giudici di appello per avere affermato, in erronea applicazione della citata disposizione, che andassero computati in detrazione solo i versamenti eventualmente eseguiti a norma dell'art. 19, e risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33 e non anche tutte le imposte eventualmente versate "e, pure, quelle altre risultanti dalle liquidazioni periodiche". Con il terzo motivo si prospetta errata applicazione dell'art. 50 della L. n. 413/1991. Si deduce che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che la disposizione contenuta nel comma 3 della citata disposizione non fosse applicabile al caso, in quanto espressamente subordinata alla presentazione della dichiarazione annuale originaria. In particolare, viene evidenziato che il tenore della disposizione è tale da non potersi riconnettere effetti preclusivi della relativa applicazione, alla circostanza della mancata presentazione della dichiarazione originaria e che, d'altronde, una corretta lettura della norma avrebbe dovuto escludere la possibilità per l'Amministrazione di procedere ad accertamento in rettifica. Le doglianze che, avuto riguardo all'intima connessione si trattano congiuntamente, sono prive di fondamento. In punto di fatto, non è controverso che il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale per l'anno in questione e che, entrata in vigore la L. 30 dicembre 1991, n. 413, aveva inoltrato la dichiarazione ivi disciplinata all'art. 50, comma 1. La questione posta dai mezzi in esame concerne il coordinamento delle citate disposizioni, e gli effetti ricollegabili alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 50, con particolare riguardo a quelli preclusivi dell'accertamento, e di cui al comma 3 della citata norma. Giova rilevare che, ai sensi di tale disposizione, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di presentare la dichiarazione annuale, in precedenza omessa, gli Uffici Iva sono tenuti a procedere agli accertamenti ed ai controlli secondo le regole ordinarie. Aggiunge, poi, la medesima disposizione che "l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare della maggior imposta accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia". Ritiene il Collegio che il senso della disposizione, all'esito di una interpretazione rispettosa dei canoni ermeneutici, porti ad escludere la possibilità di una generalizzata applicazione. La circostanza che il comma 1 dell'art. 50 fa riferimento sia ai contribuenti che abbiano del tutto omesso la presentazione della dichiarazione, sia pure a quelli che debbano rettificarla, mentre il comma 3 pone dei limiti al potere dell'Ufficio solo con riferimento agli accertamenti in rettifica, induce, ragionevolmente, a restringere l'operatività della disposizione e ad escluderne l'applicabilità ai contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, della L. n. 413/1991, dopo avere omesso di presentare la dichiarazione annuale. Considerazioni in tal senso si traggono dal particolare criterio di calcolo previsto dalla norma, che in entrambe le ipotesi di dichiarazioni a debito disciplinate, indica, quale indefettibile presupposto, l'ammontare dell'imposta risultante dall'originaria dichiarazione. Né possono trarsi argomenti a sostegno di diversa tesi, dall'uso dell'avverbio "eventualmente" riferibile alla presentazione della dichiarazione originaria. Vi osta la sostanziale incidenza, nel criterio di calcolo, del prescritto dato desumibile dall'originaria dichiarazione, e la logica considerazione che trattandosi di disposizione agevolativa, in deroga all'ordinario regime di accertamento, non è giustificabile una interpretazione che ne amplii la portata, estendendo ai contribuenti, che abbiano totalmente omesso di presentare la dichiarazione annuale, un beneficio destinato alla fruizione di coloro i quali si siano solo limitati ad omettere di dichiarare talune poste attive. Peraltro, essendo pacifica la circostanza dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale, e tenuto conto che, di certo, non possono ricollegarsi effetti giuridici rilevanti al fatto che esemplare informe della stessa sarebbe stato esibito ai verbalizzanti in sede di verifica, posto che il rigore formale che caratterizza il criterio di determinazione dell'Iva dovuta, giungeva a "considerare omesse a tutti gli effetti" (art. 37, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 applicabile ratione temporis) le dichiarazioni anche se presentate in ritardo, ed escludeva (art. 28, comma 4, D.P.R. citato all'epoca vigente) il contribuente dal diritto alle detrazioni ove "non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale", la doglianza sarebbe, comunque, infondata, dovendosi escludere una interpretazione dell'art. 50 citato, che agli effetti della determinazione della maggior imposta accertabile consenta di portare in detrazione poste di credito risultanti da dichiarazione che non risulta presentata nel termine perentorio fissato dalla legge. In tal senso rilevano le precedenti considerazioni e la determinante circostanza che l' ultima parte del comma 1 della norma in esame contiene l'espresso divieto di esporre, attraverso la dichiarazione integrativa, detrazioni d'imposta non comprese nella dichiarazione originaria. Sulla questione, ed in coerenza, si è pure espressa questa Corte, con decisione che si condivide (Cass. 20 settembre 2002, n. 13748), nella considerazione che la preclusione normativa trovi il suo fondamento in elementari ragioni pratiche costituite dal fatto che la detraibilità dell'Iva è assoggettata ad un complesso di registrazioni documentali che devono consentire adeguate verifiche incrociate, non possibili - senza particolari difficoltà - a seguito di dichiarazione integrativa. Alla stregua di quanto precede la decisione del giudice di appello non giustifica le prospettate doglianze, dovendosi escludere la possibilità che la fattispecie trovi disciplina nel comma 3 dell'art. 50 citato, e che, d'altronde, le detrazioni d'imposta possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. Ne consegue il legittimo ricorso dell'Amministrazione al metodo di accertamento induttivo e la correttezza dell'operato dei giudici di merito che in tale sede si sono limitati ad ammettere in detrazione i versamenti previsti dalla disposizione di cui al comma 1, ultima parte, della norma citata. In relazione a tale profilo di censura, oltretutto, pur si colgono profili di inammissibilità, correlati alla relativa genericità, non risultando esplicitate le ragioni per le quali si ritiene che sarebbe stato ingiustamente negato il "riconoscimento della detraibilità dell'imposta assolta in c/o acquisto", in presenza di una decisione di appello che ha ammesso in detrazione i versamenti eseguiti a norma dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972 e risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 33 dello stesso decreto. Infatti, il Collegio non è, per l'effetto, in grado di individuare il collegamento delle enunciazioni con l'impugnata sentenza e le argomentazioni che la sostengono e, quindi, non è possibile cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l'annullamento (Cass. SS.UU. 30 giugno 1999, n. 381; 23 marzo 1999, n. 2750). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, non avendo l'Amministrazione svolto rituale attività difensiva in questa sede. P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso