Catastale - Trasformazione di società - Imposta proporzionale

Massima - Vigente l'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, gli atti di trasformazione di una società erano soggetti all'imposta catastale in misura proporzionale. Questa Corte, con sentenza 22 febbraio 1991, n. 1965, ha già chiarito che presupposto dell'imposizione catastale, secondo il soppresso art. 21 del D.P.R. n. 635 del 1972 (vigente all'epoca dell'imposizione tributaria), non era un'attribuzione patrimoniale (presupposto, questo, tipico delle imposte di "trasferimento" e non anche dell'imposta catastale), ma la mera esecuzione di una voltura, ancorchè questa fosse stata resa necessaria da una modificazione meramente formale della precedente situazione patrimoniale.

Sent. n. 2789 del 28 marzo 1997 della Corte Cass.



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Sent. n. 2789 del 28 marzo 1997 della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Borrè, Est. Vignale Catastale   -   Trasformazione   di   società   -  Imposta  proporzionale - Applicabilità - Sussiste - art.  21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, gli atti  di trasformazione di una società erano soggetti all'imposta catastale in misura proporzionale.
    Fatto - Nel 1991, la Commissione tributaria di secondo grado di Viterbo respinse  l'appello  proposto  dalla  S.r.l. M.A. contro la decisione della Commissione  tributaria  di primo grado che aveva ritenuto dovuta l'imposta catastale    proporzionale    in   sede   di   registrazione   dell'atto di trasformazione  della  società  M.  da  società  in  accomandita semplice a società a responsabilità limitata.     La  società  impugnò  questa  decisione innanzi alla Corte d'appello di Roma,  sostenendo  che  la  propria  trasformazione non aveva comportato il trasferimento  di  immobili  e  che,  quindi,  per la voltura catastale non doveva scontarsi l'imposta proporzionale.     La  Corte d'appello adita, con sentenza dell'11 marzo - 30 maggio 1994, ha  affermato  che  l'imposta  proporzionale  non  è  dovuta  per i casi di trasformazione di società, perché questa operazione non comporta la nascita di  un  nuovo  soggetto, ma costituisce solo un nuovo modello organizzativo della  società.  A  suo  parere,  infatti,  un'imposta deve necessariamente colpire un trasferimento di ricchezza o un indice di capacità contributiva, tant'è  che  anche  la vigente normativa di cui al D.L. 31 ottobre 1990, n. 347,  in  materia  di  imposta  catastale, all'art. 10, ha stabilito che in questo  caso l'imposta è dovuta nella misura fissa. Ma nessun trasferimento o arricchimento si verifica nel caso di trasformazione di una società.     Contro  tale  sentenza,  l'Amministrazione  delle  finanze  ha proposto ricorso  per  Cassazione,  basato  su  un solo motivo. La società M. non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.       Diritto  -  L'Amministrazione  finanziaria, premesso che il presupposto dell'imposta catastale, ai sensi dell'art.  21  del  D.P.R.  n.  635  del  1972 (vigente all'epoca dell'imposizione    tributaria),   non   era   un'attribuzione patrimoniale (presupposto,  questo,  tipico delle imposte di "trasferimento" e non anche dell'imposta  catastale),  ma  la  mera esecuzione di una voltura, ancorchè questa  fosse  stata resa necessaria da una modificazione meramente formale della precedente situazione patrimoniale.     Nella  logica  della  disciplina  vigente all'epoca, quindi, la voltura catastale  -  conseguente  alla trasformazione di una società di persone in una   società  di  capitali  -  giustificava  l'imposizione  di  un tributo proporzionale    in    quanto,   integrando   un   cambiamento dell'assetto proprietario    e    comportando,   pertanto,   una   diversa disponibilità dell'immobile  dal  punto di vista sia soggettivo che oggettivo, costituiva comunque espressione di una capacità contributiva.     Le  modifiche  catastali  non  collegate  ad  un  trasferimento di beni immobili  o  ad  un'altra  forma di attribuzione patrimoniale dell'immobile sono  state  espressamente  sottratte  al pagamento in misura proporzionale dell'imposta  in  questione  solo  con l'entrata in vigore dell'art. 10 del sopravvenuto D.L. 31 ottobre 1990, n. 347.     Questa   Corte,   pertanto,  accoglie  il  ricorso  e,  in applicazione dell'art.  384,  secondo comma, del codice di procedura civile (nella nuova formulazione), decide nel merito, rigettando la domanda del contribuente.

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