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Catastale - Trasformazione di società - Imposta proporzionale
Pubblicata il 26/09/2010
Sent. n. 2789 del 28 marzo 1997 della Corte Cass.
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Fatto - Nel 1991, la Commissione tributaria di secondo grado di Viterbo respinse l'appello proposto dalla S.r.l. M.A. contro la decisione della Commissione tributaria di primo grado che aveva ritenuto dovuta l'imposta catastale proporzionale in sede di registrazione dell'atto di trasformazione della società M. da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata. La società impugnò questa decisione innanzi alla Corte d'appello di Roma, sostenendo che la propria trasformazione non aveva comportato il trasferimento di immobili e che, quindi, per la voltura catastale non doveva scontarsi l'imposta proporzionale. La Corte d'appello adita, con sentenza dell'11 marzo - 30 maggio 1994, ha affermato che l'imposta proporzionale non è dovuta per i casi di trasformazione di società, perché questa operazione non comporta la nascita di un nuovo soggetto, ma costituisce solo un nuovo modello organizzativo della società. A suo parere, infatti, un'imposta deve necessariamente colpire un trasferimento di ricchezza o un indice di capacità contributiva, tant'è che anche la vigente normativa di cui al D.L. 31 ottobre 1990, n. 347, in materia di imposta catastale, all'art. 10, ha stabilito che in questo caso l'imposta è dovuta nella misura fissa. Ma nessun trasferimento o arricchimento si verifica nel caso di trasformazione di una società. Contro tale sentenza, l'Amministrazione delle finanze ha proposto ricorso per Cassazione, basato su un solo motivo. La società M. non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Diritto - L'Amministrazione finanziaria, premesso che il presupposto dell'imposta catastale, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 635 del 1972 (vigente all'epoca dell'imposizione tributaria), non era un'attribuzione patrimoniale (presupposto, questo, tipico delle imposte di "trasferimento" e non anche dell'imposta catastale), ma la mera esecuzione di una voltura, ancorchè questa fosse stata resa necessaria da una modificazione meramente formale della precedente situazione patrimoniale. Nella logica della disciplina vigente all'epoca, quindi, la voltura catastale - conseguente alla trasformazione di una società di persone in una società di capitali - giustificava l'imposizione di un tributo proporzionale in quanto, integrando un cambiamento dell'assetto proprietario e comportando, pertanto, una diversa disponibilità dell'immobile dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, costituiva comunque espressione di una capacità contributiva. Le modifiche catastali non collegate ad un trasferimento di beni immobili o ad un'altra forma di attribuzione patrimoniale dell'immobile sono state espressamente sottratte al pagamento in misura proporzionale dell'imposta in questione solo con l'entrata in vigore dell'art. 10 del sopravvenuto D.L. 31 ottobre 1990, n. 347. Questa Corte, pertanto, accoglie il ricorso e, in applicazione dell'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile (nella nuova formulazione), decide nel merito, rigettando la domanda del contribuente.