Trasformazione eterogenea: aspetti generali

La trasformazione eterogenea è disciplinata dall'art. 2500- septies all'art. 2500- novies del Codice civile. Con il termine trasformazione eterogenea si intendono le operazioni di trasformazione che consentono a s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. di dar vita a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; e, similmente, le operazioni inverse che consentono di trasformare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali.

6) Trasformazione eterogenea: aspetti generali

La trasformazione eterogenea è disciplinata dall'art. 2500- septies all'art. 2500- novies del Codice civile.

Con il termine trasformazione eterogenea si intendono le  operazioni di trasformazione che consentono a s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. di dar vita a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; e, similmente, le operazioni inverse che consentono di trasformare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali.   

La disciplina della trasformazione eterogenea si può suddividere in norme generali e norme particolari scritte ad hoc per le singole tipologie di trasformazione eterogenea.

In particolare gli articoli 2500- septies e segg., c.c., affermano la possibilità di trasformare svariati enti non commerciali: consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, ecc., in società di capitali e viceversa.

Si segnala che la trasformazione da società di capitali in associazioni è possibile solo in associazioni non riconosciute mentre la trasformazione in società di capitali è possibile solo per le associazioni riconosciute. In questo ultimo caso il legislatore voluto evitare che, con la trasformazione, l’ente acquisisse automaticamente anche la personalità giuridica . Di conseguenza le associazioni non riconosciute devono prima acquisire personalità giuridica e, solo in un secondo momento, possono trasformarsi in società di capitali.

Inoltre viene eliminato il divieto, stabilito dall'art. 14 della L. 127/1971, di trasformarsi società cooperative in società lucrative.

Si rileva che, secondo il Consiglio notarile di Milano, massima n. 20/2004, rientra nell’ambito della trasformazione eterogenea la trasformazione di società consortile in società non consortile e viceversa

In più il Consiglio notarile di Milano, sebbene gli artt. 2500- septies e octies , c.c. si riferiscono alle società di capitali quali soggetti trasformandi ovvero risultanti dalla trasformazione, ritiene che sia possibile applicare la trasformazione eterogenea anche alle società di persone sempre come entità di "arrivo" o di "partenza" dell’operazione.

Si ritiene che questa presa di posizione vada attentamente vagliata allorquando si intenda procedere ad implementare un’operazione di trasformazione eterogenea; sicuramente, atteso il tenore tassativo della norma di legge, appare preferibile, preliminarmente, effettuare una trasformazione  da società di persone in società di capitali.

Come noto per effettuare una trasformazione da società di persone in società di capitali è richiesta una perizia redatta da un soggetto indipendente (art. 2500- ter , c.c.); secondo l'associazione notarile di Milano è necessaria la redazione della perizia anche nell’ipotesi di trasformazione eterogenea di uno degli enti indicati nell'art. 2500- octies , c.c., (consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, ecc.) in società di capitali (e, pertanto, stima ex-art. 2343 c.c. se l'ente si trasforma in società per azioni o ex art. 2465 c.c., se la trasformazione è attuata in società a responsabilità limitata).

La precisazione dei notai milanesi - atteso il vuoto normativo derivante dal fatto che l'art. 2500- octies , c.c. non prevede un rinvio al comma 2 dell'art. 2500- ter , c.c., e conseguentemente, in linea di principio, permetterebbe la trasformazione in società di capitali di un ente non commerciale generalmente privo di una contabilità “rigorosa” -  appare sicuramente opportuna in quanto è incontrovertibile la necessità di una perizia quando un ente non commerciale viene trasformato in società di capitali. Infatti, ad es., appare indubbia la necessità di avere una base contabile iniziale qualora una associazione oggetto di trasformazione non sia in possesso di una contabilità ordinata, dettagliata e precisa. E’ compito del perito, in questo caso, di  accertare l'esistenza e l'entità dei valori del patrimonio dell'associazione al fine di poter  determinare il patrimonio netto iniziale di trasformazione e l’entità del capitale sociale della società di capitali risultante dalla trasformazione.

In particolare i principi valutativi adottabili dal perito saranno poi analoghi a quelli utilizzabili per una perizia di trasformazione da società di persone in società di capitali.

La contabilità può proseguire sugli stessi libri della trasformanda, salvo che il cambiamento della forma sociale non imponga, come di solito accade, la tenuta di nuovi libri , in applicazione di disposizioni civilistiche e/o fiscali.

Gli adempimenti di carattere contabile connessi con le fasi dell'operazione di trasformazione si possono schematizzare nei seguenti:

a) rettifiche dei valori delle attività e delle passività al fine di adeguare i valori contabili ante trasformazione a quelli risultanti dalla perizia dell'esperto (non prevista espressamente dalla normativa civilistica ma ritenuta necessaria dal Consiglio notarile di Milano);

b) individuazione del capitale netto di trasformazione mediante la redazione di un bilancio infrannuale;

c) trasferimento delle attività e delle passività alla società o ente trasformato mediante la chiusura dei conti della trasformanda;

d) apertura dei conti della società o ente risultante dalla trasformazione;

  • contabilizzazione di eventuali conguagli dei soci, nel caso in cui il capitale netto di trasformazione non sia multiplo delle azioni o quote della trasformata;
  • eventuale redazione dell' ordinario bilancio di esercizio al termine del normale periodo amministrativo.

Le rilevazioni in capo alla società o ente che si trasforma sono identiche  sia in caso di trasformazione eterogenea progressiva che regressiva.

Nel caso di trasformazione regressiva quindi da società di capitali ad ente non commerciale si ritiene importante precisare che l' obbligo delle scritture contabili in capo all'ente trasformato è previsto fiscalmente solo nel caso di svolgimento da parte dell'ente stesso di una attività commerciale accessoria e sussidiaria rispetto a quella istituzionale come nel caso di un'associazione ricreativa che gestisce un bar aperto al pubblico. Infatti in tal caso  l'ente non commerciale produce anche il reddito di impresa scaturente da tale attività commerciale (art. 20 comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Nondimeno sono previsti degli specifici obblighi contabili nel caso di:

  • enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (art. 20 comma 2, D.P.R. 600/1973);
  • enti non commerciali con requisiti Onlus (art. 20- bis , D.P.R. 600/1973).

Tuttavia si ritiene che per esigenze di chiarezza l’ente non commerciale adotti in fase iniziale gli stessi  schemi di rappresentazione contabile utilizzati dalla società di capitali trasformata in fase di chiusura dei conti.

In conclusione si ritiene che l’istituto della trasformazione eterogenea necessiti di un iniziale periodo di studio, di elaborazione, di adattamento portato avanti dalla dottrina, di chiarimenti da parte del legislatore e di pronunce giurisprudenziali che permettano una migliore applicazione operativa dello stesso.

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