Trasformazione di società di capitali in società di capitali

Trasformazione di società di capitali in società di capitali Una società di capitali può trasformarsi in un'altra società di capitali di tipo diverso. Una tale trasformazione, il cui procedimento non è disciplinato dal codice civile, ha la caratteristica di lasciare immutata l'autonomia patrimoniale della società e di non comportare effetti particolari ai fini della responsabilità dei soci, salvo il caso di trasformazione in s.a.p.a.

 

2) Trasformazione di società di capitali in società di capitali

Una società di capitali può trasformarsi in un'altra società di capitali di tipo diverso. Una tale trasformazione, il cui procedimento non è disciplinato dal codice civile, ha la caratteristica di lasciare immutata l'autonomia patrimoniale della società e di non comportare effetti particolari ai fini della responsabilità dei soci, salvo il caso di trasformazione in s.a.p.a.

I motivi della trasformazione, ad esempio, da s.r.l. In s.p.a. possono consistere nell'esigenza di adeguare la struttura societaria alla crescita produttiva, nella necessità di reperire nuovi finanziamenti o nuovi soci.

La trasformazione da s.p.a. in s.r.l. è legata alla necessita di ridimensionare la struttura organizzativa, potendo ridurre il capitale sociale, a motivi di carattere fiscale, di trasferimento della quota sociale, di semplificazione delle scritture sociali. La trasformazione in sa.pa. Può collegarsi all'esigenza di distinguere nettamente tra soci amministratori e soci finanziatori della società, di avere una continuità di gestione della società, di avere controllo sulla nomina di nuovi amministratori, di coniugare un tipo di responsabilità illimitata e solidale degli amministratori con la limitazione della responsabilità degli altri soci, di escludere i soci disinteressati dalla amministrazione.

Se una s.p.a. o una s.a.p.a. ha acquistato azioni proprie non può deliberare la trasformazione in s.r.l., vigendo per essa il divieto di acquisto di proprie quote. Per superare tale divieto la società può, prima della trasformazione, annullare le azioni proprie oppure conferirle, cederle o distribuirle.

Non è ritenuta possibile la deliberazione contestuale della trasformazione e della riduzione del capitale, Per annullare le azioni proprie, perché tale operazione può essere eseguita solo dopo 3 mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2445 c. 3 c c.).

Se la s.p.a. o la s.a.p.a. trasformanda ha categorie speciali di azioni, non può deliberare la trasformazione in società di tipo diverso che non consenta il mantenimento dei diritti per quella categoria di soci. II limite può essere superato sia ottenendo l'approvazione dell'assemblea speciale dei soci della categoria interessata e procedendo alla conversione con azioni o quote ordinarie sia rimborsando tali azioni, a seguito di riduzione del capitale.

Se la società ha emesso strumenti finanziari di partecipazione, qualora la delibera di trasformazione pregiudichi i possessori di tali categorie di strumenti finanziari, si ritiene che essa debba essere approvata anche dall'assemblea speciale di tali soggetti.

Inoltre in presenza di un prestito obbligazionario la s.p.a. può trasformarsi in s.r.l. a condizione che abbia rimborsato anticipatamente il prestito previa approvazione dell'assemblea degli obbligazionisti o purché abbia preliminarmente estinto il prestito, convertendo il rapporto obbligazionario in altro rapporto creditizio, con il consenso di tutti gli obbligazionisti. In caso di inosservanza delle suddette condizioni la trasformazione è nulla e gli obbligazionisti conservano i loro diritti nei confronti della precedente s.p.a. (Cass. 14 febbraio 1995 n. 1574).

Una società di capitali con capitale ridotto a zero può trasformarsi in una altra società di capitali solo dopo aver azzerato le perdite e ricostituito il capitale sociale.

Aspetti procedurali dell’operazione di trasformazione

Delibera di trasformazione

L'assemblea straordinaria competente per le modificazioni dell'atto costitutivo, delibera la trasformazione secondo le modalità legali.

La deliberazione, che deve avere la forma dell'atto pubblico quindi tramite notaio, è contraddistinta dalle regole particolari che esaminiamo di seguito.

Si applicano i quorum deliberativi legali per le modificazioni dell'atto costitutivo che sono i seguenti:

- Spa in Prima convocazione: più della metà del capitale sociale

- Spa in Seconda convocazione: più di un terzo del capitale sociale

- srl: almeno la metà del capitale sociale

- sapa: quorum previsti per le spa e unanimità dei soci accomandatari

Sono fatte salve le diverse disposizioni dell'atto costitutivo.

La delibera deve contenere tutte le indicazioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto costitutivo del tipo di società in cui ci si trasforma (art. 2500 c. 1 c.c.).

La società nata dalla trasformazione deve avere il capitale minimo richiesto dalla legge (euro 10.000 in caso di trasformazione in srl), altrimenti questo deve essere adeguatamente aumentato.

Nella trasformazione in una società con azioni, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua partecipazione. Nella trasformazione di una società con azioni in s.r.l. l'assegnazione delle quote ai soci deve essere proporzionale alla loro partecipazione nella società prima della trasformazione e deve rispettare le regole prescritte per il valore della quota.

II socio dissenziente o assente e, secondo la giurisprudenza, anche il socio astenuto dalla deliberazione riguardante il cambiamento del tipo di società ha diritto di recedere dalla società.

Deposito delibera presso il registro delle Imprese

II notaio, verificato l'adempimento delle condizioni di legge, deve provvedere entro trenta giorni dalla data delibera all'iscrizione della delibera di trasformazione presso il registro delle imprese tramite il deposito del Modello 32, del verbale di assemblea straordinaria autenticato (in bollo), di tanti intercalari P quanti sono i soci o i membri dell'organo amministrativo (riportanti i loro dati anagrafici e non firmati) e dell'intercalare S relativo ai soci.

Denuncia all'Ufficio del registro

Il Notaio che ha redatto il verbale dell'assemblea di delibera di trasformazione o, in alternativa, l'organo amministrativo, deve, entro venti giorni dalla data dell’atto di trasformazione, presentare la delibera presso l'Ufficio del registro per la registrazione. E’ dovuto l'imposta fissa di euro 168. .

L'atto non è soggetto a valutazione da parte dell'Ufficio.

Comunicazione all’agenzia delle entrate

La trasformazione non è un'operazione rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), DPR 633/1972.

L'art. 35 del DPR n. 633 del 1972, ha stabilito che entro trenta giorni dalla data dell’atto di trasformazione deve esserne data comunicazione all'Ufficio competente della variazione intervenuta nel soggetto d'imposta.

Comunicazione agli Enti previdenziali

La trasformazione comporta l'obbligo di denuncia agli Enti previdenziali competenti (I.N.P.S./I.N.A.I.L.).

Aspetti fiscali

1. I.V.A.

Come già anticipato l'operazione di trasformazione non è un'operazione rilevante ai fini I.V.A. ne si impongono obblighi ed adempimenti particolari se non la comunicazione di variazione ex art. 35 del Dpr 633/72.

2. Imposta di registro

È dovuta l'imposta fissa di euro 168 per la registrazione del verbale d'assemblea straordinaria che delibera la trasformazione.

4. Imposte sui redditi

A seguito della trasformazione non emergono plusvalenze tassabili anche nel caso in cui vengano recepiti nel bilancio della srl valori superiori rispetto a quelli precedenti, salvo il caso in cui venga iscritto una valore di magazzino superiore. Infatti solo in questo ultimo caso emergerebbe una plusvalenza tassabile. In ogni caso è prassi contabili mantenere nella trasformazione la continuità dei valori contabili.

Data effetto della trasformazione

La trasformazione produce i suoi effetti dai momento dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

E possibile posticipare l'effetto della delibera di trasformazione purché il termine di efficacia non sia superiore a 60 gg dall'iscrizione della delibera nel registro imprese. Non è invece ammesso anticipare convenzionalmente la decorrenza degli effetti (massima Comitato Notarile Triveneto 2006 K.A.10).

La società acquista la nuova forma sociale e può assumere tutte le deliberazioni per essa ammissibili. Essa conserva, comunque, tutti i diritti e gli obblighi della società trasformata. Ovviamente, trattandosi di società di capitali, resta immutata l'autonomia patrimoniale.

In generale i soci di s.p.a. e di s.r.l. e gli accomandanti di s.a.p.a. mantengono la responsabilità limitata anche dopo la trasformazione in altra società di capitali.


 

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