Normativa in materia di Concorsi Pubblici
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006).
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto
da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di
euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di
competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del
saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente,
tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente,
in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176
milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed
in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni
di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e
2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
5. A decorrere dall’anno finanziario 2006, i maggiori
proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare
dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi
proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui
all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L’eventuale diversa
destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa
verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi
indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato
all’Unione europea.
6. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese
per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del
soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato
alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati,
in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le
amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso,
possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo
della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione
delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi
natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonchè per interessi,
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento
mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti
della responsabilità contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilità del
bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni
compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell’articolo
2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le
università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere
dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta
nell’anno 2004.
10. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le
medesime finalità.
11. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza
pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si
applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del
Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle
unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti
spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica
e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 2
allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono
operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri
di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e
assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce
annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto
unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente
comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle
relative gare d’appalto.
15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire,
nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente
legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle
imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e
dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C
della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al
Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti,
una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità
di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di
interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di
bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro
competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze
correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali,
con una dotazione, per l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del
Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della
Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10 milioni di
euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo
52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a
decorrere dall’anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per
cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno
finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa
aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito,
agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a
quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi
per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno
stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno
di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la
cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti
come risultanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La
ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio
centrale del bilancio segnali che l’andamento della spesa, riferita al complesso
dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da
non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro
dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione
dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a
carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli
concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse
o aventi natura obbligatoria, nonchè spese relative agli interessi, alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad
accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle
annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno
quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed
al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto
del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del
Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell’economia e
delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le
disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere
oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato
di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006,
qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale
da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di
stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle
province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i
relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le
quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere
quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in
violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che
ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti
di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli
obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la
verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e
crescita, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono
annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per
gli immobili acquisiti nel precedente triennio.
24. Per garantire effettività alle prescrizioni
contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea,
in attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui
all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell’unità economica
della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock
patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti
territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti
erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla
differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e
la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei
confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un’analoga
riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano
all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o
asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi
strutturali di manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di
stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a
trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli
acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o
finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di
riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo
precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia del territorio che
procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti
segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali
responsabilità.
27. Nello stato di previsione del Ministero
dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per
l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento
delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di
base con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di
euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità
previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del
medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno
2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze,
sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste
italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le
modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005
sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui
quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo
da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli
interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno 2005.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di
investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti
dall’accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di
1.700 milioni di euro.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l’importo
complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il
Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero
dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun
Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono
superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.
35. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi
degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo
superiore all’80 per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica
alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni
centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per
operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali
aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi
per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al
Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35
per effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della richiesta,
ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto
dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5
dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per
cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 585
del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque
costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la
Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello
Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti
del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non
movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate
per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma 40, per un
ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la
quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro
il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato
su disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai
sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la
restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata
richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per
il credito sportivo costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio
1983, n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura
di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine
del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono
inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di
bonifica e di irrigazione;». L’efficacia delle disposizioni del presente comma è
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
43. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti
dello Stato per l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici
provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli
strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre
1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43
si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a
decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento
delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali
di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno
degli anni dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna
amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno
2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si
applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto
sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle
riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
47. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le
seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17
milioni di euro per l’anno 2006.
48. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le
somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate
da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di
approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non
abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver
ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo
23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere
all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali
dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed
organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di
euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure
amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito
delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il
trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le
pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono
di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l’integrità del
messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione
tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano
l’integrità legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente
certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale
universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole
tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a
tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del
documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su
supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici,
sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la
conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio.
52. Le indennità mensili spettanti ai membri del
Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro
ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si
applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo
eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n.
384.
53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento
economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza
pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle
province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti
dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti
degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati
enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità
montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la
partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e
b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005,
come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennità, compensi,
retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di
consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti
alla data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione
di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro
complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti
in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del
medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni,
retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005,
come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai
commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario,
nonchè agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il
cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti
delle citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’indennità di carica
spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della
Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non
può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal
presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il
30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria,
militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione
siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato
nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore
della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana,
dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo
complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo
di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 52 a 60, nonchè le eventuali economie di spesa che il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a
comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60
e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla
normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per
legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le
quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte
al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano
state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi
del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006,
l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle
comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi
risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura
e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla
adozione della delibera.
67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65
determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le relative
modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta
nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve,
comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì,
individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le
tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali
variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe,
comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del
mercato di competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma
65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle
modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate,
a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il
predetto organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato
entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
è disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di
sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per
cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono
soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è
abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al
controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le
contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi
dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi
all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza
economica dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata e
comunque in misura non superiore all’1,2 per cento del valore stesso, stabilendo
soglie minime e massime della contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è
sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera
arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati
in modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del
recupero di gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai
vincoli del sistema di tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle
Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono
determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione
vigente.
74. A decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate
nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle
amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello
stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente
legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle
dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e
74, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono
essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un
importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi
alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui
all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti
risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre
esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti
prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del
prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto
dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell’economia e delle
finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio
consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 4 allegato alla
presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente
conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio
decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui
dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai
commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. E’ autorizzato un contributo annuale di 200
milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi
infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti
finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli
interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi
infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse
disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei
collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una
misura non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
d)
circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa generale quadro
sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle
opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di
infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al
«sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura
non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f)
completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del
Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle
risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema
accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui
per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e
potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di
Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno
2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di
Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio
tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non
inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione
delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla
strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici
anni, a favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada
Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di
Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse disponibili a favore
delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di
due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la
sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e
culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonchè gli
interventi di restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con
effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume
tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture
Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi anche processuali.
80. L’atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti
Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a
svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli
interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 75 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le
obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di
entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo
Stato.
82. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 81,
continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi
comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni
previste dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
«Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa
o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85
milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal
2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione,
nonchè delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei
progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre
2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16
del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e
Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o
a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006.
85. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti:
«cautelari, di esecuzione forzata e».
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria,
avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, all’interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza
la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate
con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente
irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti
finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei
costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa
nonchè, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo
di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento
dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in
base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte
nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di
concessione. Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio
successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di
ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed
alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento
della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni,
Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, possono procedere all’ottenimento di documentazione che
tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante,
in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo
scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova
l’immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a)
dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla
documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per
le quali si rende la dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri
cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione
attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di
richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto
dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale
e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma
pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all’articolo 3, comma
1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i
medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta
giorni dal suo deposito il comune non riscontri l’esistenza di un abuso non
sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la
dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non
sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie
dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da
corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».
89. Al fine di ridurre l’onere economico derivante
dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da
soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui
liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo
Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e
passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto
di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli
conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del
trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da
primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società di cui al
presente comma. L’onere della predetta relazione di stima è a carico della
società di cui al presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori
da parte della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia
dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti
rientranti nell’ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle
liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma
1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la
responsabilità continua ad essere limitata all’attivo della singola
liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni
gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate
ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
nonchè, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89.
Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di
attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato
un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a
valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto
dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina,
rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire
l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di
finanza, nonchè per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a
decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di
euro per quindici anni, nonchè un contributo annuale di 10 milioni di euro per
quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale
del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il
potenziamento delle dotazioni organiche.
94. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri
abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso
residenziale purchè con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e
ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale
della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal
perimetro del sedime aeroportuale».
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai
sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30
milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a
decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di
acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea
multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonchè per l’avvio di
programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti
nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive.
96. Ai fini dell’applicazione del contratto di
programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti
finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio
pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore importo
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
98. È autorizzata la partecipazione dell’Italia
all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente
indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008,
suddiviso in euro 30 milioni per l’anno 2006, in euro 29 milioni per l’anno 2007
e in euro 4 milioni per l’anno 2008.
99. È autorizzata la partecipazione dell’Italia
all’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un
contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino
al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l’anno 2006, ad euro 6 milioni
per l’anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli
interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga
la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a
valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato
un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l’importo di 2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, da destinare al completamento delle
opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia
colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per
quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise,
4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di
ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli
interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004,
a decorrere dall’anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è
concesso all’Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione
di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione
di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi
dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l’Autorità di bacino competente. Per
l’anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per
la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del
Molise.
101. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento
degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati
mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2
milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 a favore degli enti
locali organizzatori.
102. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio
1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui
all’articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5
possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate
dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità
finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri l’assetto del piano aggiornato».
103. Le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a
titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli
a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga
B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992,
fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate
in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel
limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in
compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate,
provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le
somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a
111.
104. Per gli interventi previsti dall’articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo
45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi
all’anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo
45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi
all’anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di
cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per
cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o
delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonchè,
relativamente all’anno 2005, dall’articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall’articolo 61, comma 3, della legge
21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro
per l’anno 2006.
107. Relativamente all’anno 2005, alle imprese di
autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello
3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori
di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque
non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del
settore dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo 2005, n. 32,
favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la
crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul
mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato
«Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e
per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di
euro per l’anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui
al primo periodo.
109. All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonchè degli autotrasportatori di cose per conto
terzi».
110. All’articolo 3, comma 2-ter, primo
periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a decorrere
dall’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno
2006».
111. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall’articolo 3
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007».
112. La lettera e) del comma 10 dell’articolo
8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da
103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e
successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere
versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti
dalla presente legge.
114. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto
della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo
di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana
nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno
2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo
stesso anno 2007. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è
tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta
nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera
d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri
specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le
reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica,
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le
disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per
usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2
dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le
disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio
per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni
della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
116. L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del
medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad
oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’aliquota
dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo
testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117. All’articolo 19, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
118. All’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da:
«per i sei periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota
è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
119. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni
di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma
571 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota
pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi
restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio
relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il
31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
122. All’articolo 2, comma 11, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni
2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004,
2005 e 2006».
123. Per l’anno 2006 il limite di non concorrenza
alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in
euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei
redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31
dicembre 2004, se più favorevoli.
125. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’85 per
cento»;
b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «15 per cento».
126. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3,
della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005
dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
128. La disposizione di cui al comma 11-bis
dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso
che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1
del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore
ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311,
all’articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:
«430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le
modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali
previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi
indicati».
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e
delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni
effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all’articolo 4,
comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è
assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2002.
132. All’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n.
62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle
seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte
corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1» e
le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello
Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno»; al secondo
periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli estremi» sono
inserite le seguenti: «al Ministero dell’interno nonchè»;
c) al comma
4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in
applicazione del decreto di cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo
periodo, le parole da: «L’Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei
dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al
comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole: «comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di accertamento» sono
soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli
aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite le
seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le parole: «Le imposte
dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo,
le parole: «delle imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli
aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del
direttore dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti:
«dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;
f)
al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di
rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta
valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la
quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri:
osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai
princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza
dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle
regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della
parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe
potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1;
riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante
reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento
della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non
concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali
ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi
d’imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica
dichiarazione di volersene avvalere».
133. All’articolo 7, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo
a rimborsi e restituzioni d’imposta».
134. All’articolo 11, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono
sostituite dalle seguenti: «sette anni».
135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca
avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni
universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei
risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al
decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni
sopra indicate è autorizzata l’ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, impregiudicata l’attuazione di quanto previsto negli
accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
136. Per garantire il completamento delle opere
infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano,
ricomprese nell’ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti
spese: a favore dell’ANAS, per le opere di viabilità per l’importo di 1,25
milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5
milioni di euro per l’anno 2008; a favore del comune di Milano, per la
realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio
del Polo esterno per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5
milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di
dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si
esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo
risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione
si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la
dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti
che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta, alcun compenso a
carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno
dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna
regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere
superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti
dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può
essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno
precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento.
Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai
sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al
corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del
4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle
corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per
cento.
140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a) per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione
di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna
provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non
può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno
2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio
2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore
a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e
diminuito dell’8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane
con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento.
Per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media
dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e
per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno
calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi
demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate:
1) per
le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a
176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite
pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro
capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a
9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i
comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a
59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i
comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a
249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i
comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000
abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si
applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica un
aumento dell’1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti
dell’anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138,
il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143,
non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese
in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto
capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai
commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la
specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti
destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d)
spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f)
spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese
per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori
bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o
delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal
1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari
attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa
per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8
per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle spese in conto capitale di
cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza
che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in
conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente
pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per
calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè
quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di
funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti
locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base
di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in
misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i
limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei
limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive
rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa
stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei
proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le
erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa
stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione
fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle
spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto
delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il
livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti,
in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008,
anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto
previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e
autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di
mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto
ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle
finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la
facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed
organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o
negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette
regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate
dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004,
le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono
sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti».
151. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo
39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già
confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.
153. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze in favore
degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.
155. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo
2006.
156. Ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di
stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè al fine di realizzare le migliori
condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei princìpi di
tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni
per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti
decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in
favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo
ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla
utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati
ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed
enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad
acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello
stesso articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei
sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della
consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni
territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui
all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate
nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT in applicazione di quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La
disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi
costituzionali.
162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la
montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
163. All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta
agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui
al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
164. La disciplina del conto economico prevista
dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
165. Al comma 61 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le
seguenti: «31 dicembre 2006».
166. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti
locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio
medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente
criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di
revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al
comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo
previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della
Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine
alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate
dall’organo di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma
166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e
vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure
correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato
rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166,
167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti
anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità,
particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche,
nonchè, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al
completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale
degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea
in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale,
collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al
presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del
comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata
per i conseguenti provvedimenti.
171. All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n.
468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto
degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo
3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note
preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle
valutazioni della Corte dei conti».
172. All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti:
«, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e
57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente
sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla
gestione.
174. Al fine di realizzare una più efficace tutela
dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore
regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle
ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo
V, del codice civile.
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento
delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare
apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un
contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale
amministrativo a tempo indeterminato dell’area C in possesso di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni
regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
176. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo
1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio
statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro
da destinare anche all’incentivazione della produttività.
177. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l’incentivazione
della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per
il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
178. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di
personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del
protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali
il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del
bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a
statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè agli
enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.
179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178
tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la
sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla
base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
180. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178,
comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo
di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga
a quanto stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa
dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato,
in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione
dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l’anno
2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l’anno
2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica
destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive
degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468.
186. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonchè quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono
dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei
dati concernenti il personale dipendente.
187. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di
ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonchè per le università e le scuole
superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di
progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli
studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli
enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle università.
189. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare
complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di
ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai
sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto
per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo
48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto,
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza
di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della
compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio
precedente.
191. L’ammontare complessivo dei fondi può essere
incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali,
che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di
uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive
ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli
a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di
spesa.
193. Gli importi relativi alle spese per le
progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria continuano
ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno, in
detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino
alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno
usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere
da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa
contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le
amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione
integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni
organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di
personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi
da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello
Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna
amministrazione, o in sua assenza l’organo di controllo interno equivalente,
vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197
anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed
inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti
relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per
cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle
singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi
all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale
dell’Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale
impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i
servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli
internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonchè per la trattazione
dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali
di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1,
commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a
garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per
cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che
presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni.
199. Ai fini dell’applicazione del comma 198, le
spese di personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai
rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all’anno 2004.
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro
autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198,
alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la
contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo
determinato, nonchè alle altre specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198
attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli
organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle
altre disposizioni normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del
biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili
all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento
dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni
nonchè di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale
dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei
predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti
previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma
attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione
contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le
economie derivanti dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci
degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205
costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
207. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di
ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il
responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra
i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di
compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna
delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del
datore di lavoro.
209. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di
sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai
magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare,
ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata
disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la
determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità
fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello
stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con
esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e
continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si
applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data
del 1º gennaio 2006.
212. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, così come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
213. L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1,
primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità
supplementare prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, nonchè l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono
soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli
relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di
concertazione per il personale delle Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma
213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e
contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi
ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate a specifiche
posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta,
comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13 della
legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all’articolo 2 della
legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica,
al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che
si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di
viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È
abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n.
836.
217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali
trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico
complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della
posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento
annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla
retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove
spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza
tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento
annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione
dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
219. All’articolo 68 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo comma è
sostituito dal seguente:
«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico
dell’amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la
perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge
1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti
concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le
disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico
dell’amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle
relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello
schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono
impregiudicate le prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al
personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia
contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del
territorio nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in
comune sede di corte di appello»;
b) all’articolo 11, primo comma, il
numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni
capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a
215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili
dall’articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994/1997 è ricompreso l’articolo 5, terzo comma, della legge 27
maggio 1949, n. 260, come sostituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954,
n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di
domenica. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
225. Ai fini della definizione delle situazioni
pendenti, l’articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il
periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l’applicazione del
trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa
definizione del trattamento giuridico ed economico e dell’ordinamento delle
carriere del personale dell’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del
regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva
relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti
l’applicazione del suddetto trattamento economico.
226. L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che
alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile
concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione
di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di
specifici risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto dall’articolo
17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la
somma di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007.
228. Al fine di potenziare l’attuazione della
mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di
ricerca e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di
personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità
collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di
organico superiori al 40 per cento.
229. I criteri per l’assegnazione delle risorse del
fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere
assegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all’effettivo
perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.
230. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado
pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti
commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono
chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il
procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al
10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella
sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto in camera di
consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta
e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al
30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il
termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a
decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la
segreteria della sezione di appello.
234. Per le esigenze del Ministero degli affari
esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.
235. Per il più efficace perseguimento degli
obiettivi nella lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con
l’articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti
Commissari, nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le
condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture
di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2006.
236. All’articolo 4-bis, comma 2, del
decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l’anno 2005,» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 2005».
237. I Ministeri per i beni e le attività culturali,
della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di
lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può
continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai
sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, può continuare ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre
2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)
e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei
bilanci degli enti predetti.
240. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006,
del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con
convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno
2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul
bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre
2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
servizio nell’anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio
del CNIPA.
241. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per
i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro
a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per
lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti
a carico del bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per
lo stesso personale nell’anno 2005.
243. Le procedure di conversione in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui
all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere
effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste
dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle società Poste
italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo
1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31
dicembre 2006.
245. Per la proroga delle attività di cui
all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui
all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata
l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di
ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla
ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma
96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere di
continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi
da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga
all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente
complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato.
Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi
effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo
a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei
profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi
quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla
ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede
con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del
fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze.
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono
tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi
autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato
sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità
previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di
cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato,
fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i
vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le
amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo
determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per
ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo
indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I
predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle
implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni a tempo
indeterminato di cui al comma 249, nonchè la temporanea prosecuzione dei
rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività
istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento
previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si
provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle
amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da
247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di
bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dall’avvio delle procedure di
assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative
amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le
funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle
finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 247 a 252.
254. All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: «L’Alto Commissario» sono inserite le
seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie
di personale, nell’ambito delle quali è scelto il Commissario,»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti
scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati
dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed
ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del
personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano
prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell’amministrazione di
appartenenza, nonchè altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi
ordinamenti. Per tutto il personale destinato all’ufficio del Commissario il
servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza».
255. Per le finalità di cui al comma 254 è
autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
256. All’articolo 76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le
seguenti:
«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei
casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due
province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica
sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano
predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti
presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro
instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo
caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione
istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la
loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».
257. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma
96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le
assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste
dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e
successive modificazioni.
258. All’articolo 8-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite
dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo»
sono inserite le seguenti: «una tantum», e le parole: «a tempo
determinato» sono soppresse.
259. Allo scopo di incrementare la funzionalità
all’Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale
valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo
42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal
conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non
inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo
d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di
cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai
prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di
posizione di base di direttore centrale o equiparato».
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259,
a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti
generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al
momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque
anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione
dal servizio.
261. Fino a quando non saranno approvate le norme per
il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l’applicazione
dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:
a)
mediante l’affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all’articolo
31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei
commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica
del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore
del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
262. All’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione
dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l’anno 2006, 1.063.000 euro per
l’anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all’articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
263. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
stabilito per l’anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonchè in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma
263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno
2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera
a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263,
lettera b).
265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi
263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera
a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,43
milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a
carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per
l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005:
a) per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le
somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno
2004, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69
milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto,
per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate
per i rispettivi scopi;
b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le
risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero
1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi
dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di
anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate,
nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze
delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai
sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello Stato a favore
dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, è soppresso.
268. Per i lavoratori dell’industria mineraria
siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge
della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la
base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall’importo
dell’indennità mensile effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della
citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi
26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente
comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo
comma dell’articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1
dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal
1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al
credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a
forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un
contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di
euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il
2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino
all’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti
effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;
b) al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita dalla
seguente: «2008» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’onere
derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008»;
c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:
«TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti
percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25
punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti
percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali».
270. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è rideterminata per l’anno
2006 in 3 milioni di euro, per l’anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere
dall’anno 2008, in 530 milioni di euro.
271. I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi
269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime dell’evento
occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di
spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro
dell’interno sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente comma.
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi
di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono
destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli
accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni
sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e
le modalità di riparto delle somme.
274. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario,
con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire
l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di
assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario
previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni
di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di
piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori
generali;
b) l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti regionali indicati
all’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi
i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo
2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell’articolo 59, lettera
B – Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di
standard erogativi ed organizzativi – comma 11, del medesimo accordo
nazionale, prevedendo di subordinare l’accesso all’indennità di collaborazione
informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni
specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo
riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui
all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la
disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la
corresponsione dell’indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il
termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi
regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La
mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni
inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche
per l’attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni
deliberino l’erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato
in funzione della condizione economica dell’assistito, a fare riferimento
esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare
dell’assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del
Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per
la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5
del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo,
nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il
Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e le
associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;
c) dopo il comma
8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui
al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni
ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la
mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del
comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è
verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai commi
8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che
trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari
competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta apertura
del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della
direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale
dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato secondo quanto
previsto dal presente articolo, l’azienda sanitaria locale competente non
procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette
redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata
rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che farà comunque fede a tutti gli effetti»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori
dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili
ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono
tratti».
277. All’articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella
regione interessata, con riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano
comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad
oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i
contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno
sulla base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni
d’aliquota di tali imposte».
278. Al fine di agevolare la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della
spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato,
di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.
L’incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo
criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni
interessate, la stipula di specifici accordi diretti all’individuazione di
obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione
strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e
2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
2.000 milioni di euro per l’anno 2006. L’erogazione del suddetto importo da
parte dello Stato è subordinata all’adozione, da parte delle regioni, dei
provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i
medesimi anni.
280. L’accesso al concorso di cui al comma 279, da
ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato
all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dell’intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonchè, entro
il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la
realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano
nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa
e che contempli:
a) l’elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine
di novanta giorni dalla stipula dell’intesa, nel rispetto della normativa
regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole
regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle
regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni
interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro
novanta giorni dalla stipula dell’intesa, in sede di fissazione degli
standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del
cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi
massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonchè in
coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli
standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco previsto dalla lettera a),
con l’indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le
quali tali tempi sono assicurati nonchè delle misure previste in caso di
superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non
quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa
vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare
alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell’articolo 1,
comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo
del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la
realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che
opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in
via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera
scelta;
e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di
attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione
che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano
nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente
per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di
cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
281. L’accesso al concorso di cui al comma 279 è
altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto
registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento,
ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un incremento del disavanzo
rispetto all’anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un
apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e
dell’economia e delle finanze, ovvero all’integrazione di accordi già
sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, per l’adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale
2006-2008 e il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato
sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le
associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio
territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni
per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è
legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il
Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro della salute, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui
sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione
per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di
monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di
criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di
controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni,
nonchè di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con
detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della
Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale,
assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del
Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla
costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito
di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo
trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro
a decorrere dall’anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al
divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo
di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle
violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro
ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma,
secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
285. Nel completamento del proprio programma di
investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate
alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad
interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di
posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e
riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonchè agli
interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici
dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall’atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
286. La cessione a titolo di donazione di
apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture
sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata
dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata
«Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all’Alleanza,
secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative
alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere
favorevole della regione interessata.
287. L’Alleanza provvede, sulla base delle
informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le
donazioni nonchè a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature
disponibili. L’Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto
biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute, al fine di
verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i
cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un
Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS),
che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle
disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37,
ed a cui sono ricondotte le attività di cui all’articolo 1, comma 172, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio
configurato dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonchè del
Comitato di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del
SiVeAS.
289. Per le finalità di cui al comma 288, il
Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni,
della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture
pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione
degli interventi sanitari, nonchè di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per
la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui dispositivi medici,
istituita dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a
svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del
Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi
medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi
medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono
definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici
sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui
all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma
169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni
comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare
qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime
ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della
salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo
da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti
e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello
essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei
presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale.
293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera
a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed
i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui
all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante aperture di credito
a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del
Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonchè al
pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale
amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi,
non sono soggetti ad esecuzione forzata.
295. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di
cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al
bilancio dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i
seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento
all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui
all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modificazioni, spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con
effetto dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono
trasferiti in proprietà all’Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in
uso all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalità di versamento riferite all’attuazione di quanto previsto al comma
295.
297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali
dell’AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti
dell’andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla
vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è
determinata dal 1º gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a
carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione
organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli
6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso
iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio
sull’andamento della spesa farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro della
salute e al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione mensile.
298. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente:
«decurtate».
299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono
estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell’imposta
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.