Normativa in materia di Concorsi Pubblici
                        
                            Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
                            finanziaria 2006).
                        
                           LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
                            
                            (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
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                        300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di 
formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione 
specialistica»;
b) all’articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale 
per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte 
variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso 
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni 
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 
per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il 
seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle 
università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei 
medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
c) 
all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere 
dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 45 del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è 
sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del 
presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste 
dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo 
1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, 
n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, 
incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è 
sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 
37 a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di 
cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del 
limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si 
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 
257».
301. I piani di investimento immobiliare sono 
deliberati dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro della 
salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia 
sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione 
sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati 
dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle 
compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di 
stabilità e crescita.
302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata 
alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse 
aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per 
l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di 
progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma 
302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca 
sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè l’individuazione dei soggetti 
pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono 
adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 
2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario 
a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni 
di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del 
decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di 
apposite convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla 
sicurezza degli alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonchè sulla salute 
e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti 
zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca sanitaria di 
cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per 
l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
307. Considerato che i farmaci di automedicazione già 
dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 
1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di 
automedicazione».
308. Per consentire all’ASSR di far fronte, 
tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in 
materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di supporto al 
Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonchè ai compiti 
fissati dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 
dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute 
può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco 
fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza 
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di 
attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano 
di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza 
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di 
continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico 
piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle 
liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica, 
limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma 1, della legge 15 
luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle 
risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’articolo 
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di 
programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono 
risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la 
relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al 
Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca 
dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche 
alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la 
domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non 
ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli 
accordi medesimi, nonchè alla parte degli accordi relativa agli interventi 
ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa 
comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano 
proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero 
della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al 
presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di 
riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito 
dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche 
ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione 
di nuovi accordi di programma, nonchè per gli interventi relativi alle linee di 
finanziamento per le strutture necessarie all’attività liberoprofessionale 
intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi 
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici 
universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici 
sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole 
regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all’articolo 20 
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della 
regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine 
perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto che 
la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la 
revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli 
interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. 
Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi corrispondenti 
agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette 
al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei 
relativi interventi.
313. Per l’attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi 
per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario fissato dal 
comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l’obiettivo di favorire 
sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel 
settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’AIFA, 
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva 
stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche 
di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l’attribuzione 
temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 
determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di 
ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o 
potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio 
di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del 
numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al 
marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in 
Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui 
l’Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la 
registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione europea; valore ed 
incremento dell’export e dei relativi certificati di libera vendita nel 
settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili 
di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può 
superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti, da 
riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo, nell’ambito di una apposita 
procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le 
procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei 
risultati derivanti dall’attuazione degli interventi programmati.
316. Per le medesime finalità, l’intesa resa ai sensi 
delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la 
determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi 
anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per 
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare un importo 
finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f), 
dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare 
complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l’autorizzazione 
di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
317. All’articolo 58, comma 2, lettera f), 
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con 
decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 
1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione 
destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione 
come previsti dall’articolo 2 della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei 
provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto di 
cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, 
può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A) del 
medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai 
sensi del comma 320.
320. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento 
e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni 
anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in 
base ai parametri di cui all’allegato A), le cui specifiche tecniche possono 
essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi 
del presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la somma delle differenze 
positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi 
dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell’addizionale 
regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del 
richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, 
incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e 
delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 
febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per 
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di 
garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000 
è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l’aliquota 
dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall’anno 
2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a 
statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 
sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dell’aliquota 
provvisoria di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 
del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse individuate ai sensi 
dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del 
citato articolo 6 è abrogato.
324. All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva» sono sostituite 
dalle seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo 
l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. – (Ammortamento dei beni materiali strumentali per 
l’esercizio di alcune attività regolate). – 1. Le quote di ammortamento dei 
beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono 
deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, 
ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina 
dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 
23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme 
comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia 
elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica 
di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo 
dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al 
comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene 
dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come 
determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e 
riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, 
rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate 
alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con 
delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto 
e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro 
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 
anni;
b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 
2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, 
rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai 
fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se 
avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto 
di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei 
beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in 
funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino 
al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla 
durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento 
anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella 
normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui 
al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, 
rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento 
deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, 
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di 
ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito 
imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari 
impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio 
nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le 
disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni 
classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad 
applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati 
successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di 
ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
326. Nell’articolo 16, terzo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è 
inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo 102-bis del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere 
effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione 
e vita utile».
327. Le disposizioni dell’articolo 102-bis del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis 
che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
328. È soppresso il secondo periodo del comma 10 
dell’articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi 
delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del presente comma 
assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
330. Al fine di assicurare la realizzazione di 
interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo 
socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 
milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della 
presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 
2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è 
concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di 
nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale di 
zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento 
all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell’ordine di nascita, entro 
la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento 
all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga 
ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà sui 
figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero 
comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, 
riferito all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 
ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per 
nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro 
della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 
del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è 
autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione 
dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula 
prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia e delle 
finanze, da verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure 
definite convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del 
personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è 
autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le 
spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla 
frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro 
annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta 
lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo 
per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche 
ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per 
la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla costruzione della prima 
casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti 
condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, 
inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso 
di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato 
in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276.
337. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo 
iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di 
imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle 
seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè 
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, 
regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 
7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che 
operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e 
dell’università;
c) finanziamento della ricerca 
sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del 
contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di 
cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al 
comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi 
all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal 
rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, 
le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme 
stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle 
finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell’economia e 
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla 
riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite all’entrata per 
essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della 
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di 
cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America, 
il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una 
fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al 
relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le 
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, per gli importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro 
per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009, in coerenza con 
il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del 
territorio rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose da rischio 
sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l’individuazione di 
nuove tecnologie e metodologie avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia 
(INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo 
(CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative 
per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è 
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 
2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo 
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno 
sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere 
dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al 
comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi 
anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del 
default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti 
correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema 
bancario nonchè del comparto assicurativo e finanziario, definiti con 
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di 
rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le 
cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente 
testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei 
debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso 
qualsiasi forma, purchè recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli 
altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo 
corrispondente al trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma, 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai 
sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla 
delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, 
e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni 
contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, 
salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, 
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di 
entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 
28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a 
quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: 
«nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e) all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente 
comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente 
comma»;
f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: 
«38, primo e secondo comma,».
347. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 
13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le 
modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, 
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già 
dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni 
pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione 
unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o 
gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
348. A favore del Fondo per il sostegno delle 
adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 
2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonchè le modalità 
di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare 
l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 
2008.
349. Per il finanziamento annuale delle spese 
relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento 
sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 
agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350. È istituito un Fondo destinato alla 
realizzazione di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore 
della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2006. Il Fondo 
di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla base dei 
progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 
2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse 
sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 
1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive 
modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di 
bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento 
in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di 
utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del 
soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a 
titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, 
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di 
ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente 
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo 
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti 
di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonchè degli enti parco regionali e 
nazionali.
354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo 
gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da 
quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari 
notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono 
ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All’articolo 14 del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
356. All’articolo 38-quater, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante anche 
l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento 
equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono 
inserite le seguenti: «, recante anche l’indicazione degli estremi del 
passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il 
visto doganale».
357. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, il fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, di 
seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal 
Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato nel quadro del 
rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di 
Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonchè interventi di adeguamento 
tecnologico nel settore sanitario.
358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli 
interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere 
realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie 
con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori 
coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in 
termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del 
programma italiano di stabilità e crescita.
359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli 
interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonchè tra gli interventi 
di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della 
salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le 
modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, 
riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire agli interventi di 
adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE 
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis 
dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle 
forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a 
carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, 
nonchè di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è 
riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi 
sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto 
percentuale.
362. L’esonero di cui al comma 361 opera 
prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo 
familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali 
l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto 
conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti 
di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione 
di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e 
per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia 
per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 
1982, n. 297, e successive modificazioni, nonchè il contributo di cui 
all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e i premi 
assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di 
Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 
dall’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di 
versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la 
rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1º 
ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi dovuti 
all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 
febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio 
nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e 
dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di 
premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario 
complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 è 
disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro 
il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai 
sensi del comma 364 con delibera dell’istituto, approvata con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a 
372, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e 
forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono definite le 
caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali 
libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano 
funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori 
di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella 
produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche 
individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
367. L’adesione da parte di imprese industriali, dei 
servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti 
disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 
366 possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto 
ai fini dell’applicazione dell’IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli 
articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla 
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi 
dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia 
esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 
372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese 
che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione 
unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei 
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su 
base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri 
seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche 
indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o 
unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e 
vincolante con l’Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il 
volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare 
in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle 
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri 
oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del 
carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi 
provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di 
princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in 
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al 
distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i 
parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) 
vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle 
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) 
resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento 
degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle 
disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i 
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed 
elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli 
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono 
concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la 
durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da 
versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di 
quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle 
imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei 
territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale 
unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il 
distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di 
quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali 
interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi 
rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario 
derivante dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al 
distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di 
trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
15) in caso di osservanza 
del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, 
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto 
dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima 
semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le 
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni 
e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a 
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno 
parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto 
idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, 
ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi partecipative del 
procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell’interesse delle 
imprese aderenti si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle 
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei 
riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei 
requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, 
per l’avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, 
nonchè per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale 
favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese 
aderenti. Nell’esercizio delle attività previste dal presente numero, i 
distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche 
amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli 
effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita 
convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni 
e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente 
numero;
2) al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo 
sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le 
imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le 
relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche 
mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi 
che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, 
qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati 
contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove 
necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli 
istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui 
all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 
1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia 
per l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di 
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono 
stabilite le modalità applicative della presente disposizione;
3) i distretti 
hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto 
privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e 
seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei 
distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono 
individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni 
della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di 
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche 
o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad 
un’unica società cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e 
le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in 
presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa 
essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese 
dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le 
disposizioni di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 
130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese 
facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui 
al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso 
crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non 
procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla 
legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti 
dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il 
regolamento di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l’accesso al credito 
e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con 
particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro 
dell’economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale 
strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei 
requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo 
accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro 
operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al 
comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono 
essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del 
merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del 
calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo 
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in 
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di 
soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio 
delle imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la 
capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, 
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni 
industriali, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 
l’innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;
2) l’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il 
sistema produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di 
nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su 
scala nazionale ed internazionale;
3) l’Agenzia stipula convenzioni e 
contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;
4) 
l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 
che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e 
delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonchè il Ministro per lo 
sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le 
tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle 
attività istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto all’approvazione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di 
cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui 
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi 
produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di 
sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 
1991, n. 317, nonchè ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 
febbraio 1989, n. 83.
370. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: «anche 
avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo 
industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 
317».
371. Fatta salva la compatibilità con la normativa 
comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione 
in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il 
decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l’applicazione delle 
predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.
372. Dall’attuazione dei commi da 366 a 371 non 
devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 
2006.
373. In considerazione del contenzioso in essere, 
relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di 
cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è 
prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e 
annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonchè 
da quelle esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, commi 202 e 
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i 
presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali e 
del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività 
produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per 
l’attivazione automatica dell’iscrizione agli enti previdenziali, secondo le 
indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti 
previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè le cancellazioni e le 
variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo 
modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni 
dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli 
interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi 
dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni 
intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed 
annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura 
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º 
gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, 
comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall’obbligo di 
presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro 
l’anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze 
del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, 
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio 
2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 
8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
375. Al fine di completare il processo di revisione 
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, 
adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e 
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle 
tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in 
particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da 
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
376. Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo 
economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca 
del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è 
istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto 
previsto dal presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il 
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli 
statuti dei banchi meridionali e insulari;
b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo 
le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare 
diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei 
banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione 
di soci fondatori;
c) le modalità per provvedere, attraverso 
trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di denominazioni, 
entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda 
già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di 
accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare 
con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo 
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 
l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto 
fondatore.
379. All’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono 
inserite le seguenti: «prodotti e»;
b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le 
seguenti: «e prodotti finanziari».
380. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, 
n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti 
e».
381. Al fine di favorire i processi di 
privatizzazione e la diffusione dell’investimento azionario, gli statuti delle 
società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono 
prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi 
dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di 
azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di 
conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea 
speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l’emissione, a favore 
dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti 
finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e 
straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla 
quota di capitale detenuta all’atto dell’attribuzione del diritto. Gli strumenti 
finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma 
possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, 
a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base 
all’ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del 
prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente 
comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla 
suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione 
può essere fatta in deroga all’articolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dell’assemblea che creano le 
categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonchè quelle 
di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei 
commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per l’approvazione 
delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da 
parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti 
finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per 
l’approvazione delle modificazioni statutarie, che l’efficacia delle 
deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo 3 del 
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato 
articolo, sia subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea speciale dei 
titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal 
caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con l’approvazione 
comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche 
statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi 
commi cessa di avere effetto l’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonchè relative 
a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie 
irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 
1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel 
biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono 
destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui 
all’articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati 
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla 
cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli 
elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei 
contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, 
devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo 
importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al 
capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura per 
una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla 
disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro 
sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche 
dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme 
eventualmente recuperate, dopo l’escussione delle garanzie.
387. L’esercizio delle funzioni attribuite al 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro in materia di 
sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere 
delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che 
l’incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti 
percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale 
ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo 
restando che all’atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la 
commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo 
le condizioni previste dal sistema bancario».
389. All’articolo 7-bis, comma 4, della legge 
30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma» 
sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
390. L’autenticazione degli atti e delle 
dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di 
garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del 
venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio 
presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di 
residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i 
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè 
dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile 
Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai 
sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo 
sportello telematico dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, 
gratuitamente, o da un notaio iscritto all’albo.
391. Con decreto di natura non regolamentare adottato 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione 
pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con 
il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e 
con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità 
applicative dell’attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati 
anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo 
comma 390.
392. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, 
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 
4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del 
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono 
aggiunti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già 
avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga 
dell’affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro 
il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una 
delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o 
enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, 
di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota 
di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche 
consortili, nonchè a cooperative e consorti, purchè non partecipate da regioni o 
da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione 
di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel 
territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con 
predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due 
società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio 
nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di 
società consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in 
bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo 
soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di 
trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle 
regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 
3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono 
continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A 
tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di 
servizio pubblico già in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare 
l’equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di 
cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e 
successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito 
all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base 
degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) 
al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei 
servizi offerti nonchè della qualità dell’informazione resa all’utenza e 
dell’accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, 
puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità 
ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di 
trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al 
comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 
3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza 
regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti 
locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso 
l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di 
tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi 
dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma 1, 
lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con 
procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei 
servizi eserciti a soggetti privati o a società, purchè non partecipate dalle 
medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei 
servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga 
di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga 
stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul 
resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi».
394. Al comma 3-bis dell’articolo 18 del 
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
395. Al comma 55 dell’articolo 13 del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» 
sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa 
data».
396. All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e 
medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività relative alla 
promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di incrementare 
i flussi turistici verso l’Italia».
397. All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè a fronte di 
attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico 
al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia».
398. Per il sostegno del settore turistico, è 
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del 
Ministero delle attività produttive si provvede all’attuazione del presente 
comma.
399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 
1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da 
cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall’articolo 
31»;
b) all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita 
dalla seguente:
«b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o 
principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è 
localizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento 
quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, 
favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in 
forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più 
utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi 
comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, terzo periodo, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l’eventuale vincolo di 
destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l’osservanza 
delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonchè gli eventuali vincoli storici, 
artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal 
fine, all’atto della cessione, il cedente provvede all’istanza di cui 
all’articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di cui al comma 187 non si 
applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in 
particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 
agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, 
n. 532, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento dei compiti 
connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze 
connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a 
convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del 
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 
2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente 
impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per 
gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali 
del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita prova per 
l’accertamento di idoneità.
403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse 
al controllo dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno 2006, la deroga 
alle limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei servizi veterinari 
degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a 
livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo 
determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito 
accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni 
delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative 
aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini 
del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario 
nazionale di cui al comma 278.
404. I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna 
selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono 
esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 
3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di 
euro per l’anno 2006.
406. In considerazione dell’accresciuta complessità 
delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività 
regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per 
la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, 
dell’alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle 
politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l’attività 
dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 
a partire dall’anno 2006.
407. All’onere derivante dall’attuazione del comma 
406 si provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio.
408. Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al 
comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera 
f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque 
dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per 
cento del superamento».
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti 
da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei 
dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le 
regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e 
aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla 
istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e 
alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure 
cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le 
aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio 
nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 
5 dell’articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di 
omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo 
precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali 
in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa 
sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera 
b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi 
protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene 
stabilita, con l’istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la 
data a decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 
possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi 
iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono 
in commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante 
autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei 
farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare 
complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di 
promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti 
delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonchè la ripartizione della stessa 
nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto 
applicabili, contenute nell’allegato al decreto del Ministro della salute 23 
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 
2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende 
farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le aziende 
che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto 
entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese 
autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi 
derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro 
dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base 
dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e i 
commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della 
salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, 
o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e 
vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non 
risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di 
cui al comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. 
Per l’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla 
istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori 
e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore 
del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La 
tariffa è dovuta anche per l’inserimento di informazioni relative a modifiche 
dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe 
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle competenti unità 
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
410. In attesa della riforma degli ammortizzatori 
sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del 
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 
n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre 
entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche 
senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni 
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi 
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a 
settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di 
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede 
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già 
stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese 
agricole e agro-alimentari interessate dall’influenza aviaria. Nell’ambito delle 
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi 
dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici 
accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno 
del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 
dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 
10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda 
proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All’articolo 3, comma 137, 
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato 
dall’articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: 
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo 
governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai 
sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente 
utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione 
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla 
vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei 
lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti 
dalle regioni interessate d’intesa con le province e con il supporto tecnico 
delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti 
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già 
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una 
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei 
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al 
secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, 
del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le 
successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo 
governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali 
possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni 
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente 
normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei 
lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti 
dalle regioni d’intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie 
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione 
non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
412. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo 
degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il 
seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di 
contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall’Agenzia 
delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all’agevolazione, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di 
disponibilità»;
b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, 
sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l’istanza di accesso 
alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono 
effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento 
dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal caso l’istanza è 
completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell’identificativo del 
lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
413. Al comma 8 dell’articolo 10-ter del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle 
disposizioni dettate dall’articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 
2002 e».
414. Al comma 132-ter dell’articolo 2 della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 10-ter, comma 
11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» 
fino alla fine del comma sono soppresse.
415. Al fine di promuovere l’attuazione di 
investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso 
del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree 
sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva 
del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 
milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente 
alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la 
gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5 
gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio 
idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle 
disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei 
Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del 
territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva 
premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le 
disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e 
tempestività.
417. All’articolo 1, comma 3-ter, del 
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono 
individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera 
agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente 
controllate dagli imprenditori agricoli».
418. All’articolo 9, comma 1, lettera b), del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La 
concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società 
di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al 
fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli 
articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo 
cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
419. All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, 
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il 
comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori 
agricoli».
420. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 
2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori 
agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma 
societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le 
società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la 
sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 
2».
421. All’articolo 21, comma 6, del testo unico di cui 
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: 
«un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un 
contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su 
autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il 
Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione 
di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell’ambito di contratti 
quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo 
decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine 
agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».
422. L’importo previsto dall’articolo 21, comma 
6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, non utilizzato nell’anno 2005 è destinato per l’anno 2006 nella misura 
massima di 10 milioni di euro per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del 
contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal 
decreto di cui al medesimo comma 421, nonchè fino a 5 milioni di euro per 
programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e 
forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla 
costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere 
agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per 
l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, da 
utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione 
biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387.
423. La produzione e la cessione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli 
costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del 
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’articolo 
11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la 
raccolta dei giochi» sono inserite le seguenti: « nonchè l’UNIRE per le 
scommesse sulle corse dei cavalli »;
b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle 
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le 
seguenti: «, sentita l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei 
cavalli»;
c) il comma 5 è abrogato.
425. L’articolo 12, comma 2, lettera d), del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 
169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l’utilizzo delle immagini 
delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di 
ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all’utilizzo delle 
immagini, che resta di titolarità dell’UNIRE. Ciascun affidatario delle 
concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria 
attività mediante l’apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai 
locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
426. Al fine di razionalizzare gli interventi a 
sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura 
gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo 
agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato 
a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o 
privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 
milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448.
427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per 
l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai 
sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
428. All’articolo 1-quinquies, comma 1, del 
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite 
dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali 
della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta 
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 
novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, 
limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla 
normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i 
comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per 
l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di 
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella 
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti, 
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate 
in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, 
n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva 
stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette 
convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione 
di euro per l’esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività 
socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro 
riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni 
di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l’erogazione del 
contributo previsto all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 
350, e all’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini 
di cui al presente comma il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di 
euro per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per 
l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree 
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di 
rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo 
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un 
contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della 
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela 
ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è 
iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da 
destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, 
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni 
o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi 
urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per l’attuazione delle misure previste dal 
Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e 
ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 
milioni di euro per l’anno 2006.
434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di 
interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree 
inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti 
accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono 
individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in variante allo 
strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di 
valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di 
riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, 
nonchè le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun 
soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di 
sviluppare l’iniziativa.
435. Al finanziamento dell’accordo di programma di 
cui al comma 434 concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi 
comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1 
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonchè con le 
risorse di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
28 aprile 2004.
436. L’accordo di programma di cui al comma 434 
individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà 
dell’area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni 
dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l’intervento di 
messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni 
caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità 
del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 
434.
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le 
somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno 
ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti 
condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito 
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici 
preposti alla tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato un 
danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le 
procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente 
esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale 
come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in 
forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che 
ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine 
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure 
eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza 
ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al 
valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti del 
responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata 
direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno è effettuata sulla 
base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto 
dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui 
alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di 
riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la 
possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all’operatore come 
conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti 
proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di 
agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell’interesse 
proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto 
il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al 
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 
non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di 
procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in 
vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 
28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per le quali sia 
effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e 
per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 
471.
443. Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti è 
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio 
entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della 
Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente 
dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
444. L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione 
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi 
diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, 
come definite dagli strumenti urbanistici.
445. All’articolo 1-bis, comma 5, del 
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: 
«venticinque».
446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati 
per l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
447. All’attuazione degli interventi previsti dal 
comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
448. Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali 
esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra 
Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente 
autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione 
trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso 
Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti 
di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di 
fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono 
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito 
nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, 
anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e 
ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia 
avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonchè altri interventi per la 
protezione dell’ambiente e la tutela del territorio.
450. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al 
fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme 
concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2, 
comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate 
dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle 
aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente 
legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al 
finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l’attuazione 
della disposizione di cui all’articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del 
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter del decreto-legge 
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti: 
«o corrispettivi di servizi».
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli 
interventi abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito 
l’obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere 
localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi relativi all’anno 
2005, non è più corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 
15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque 
erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di 
riferimento.
455. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del 
calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della 
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per 
collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un 
ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.
456. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3 
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla 
presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti 
dal comma 11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della 
legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 
310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il 
contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica 
l’aumento previsto dal comma 11».
457. A decorrere dai contributi relativi all’anno 
2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere 
a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque 
anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di 
cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il 
requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
458. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso 
alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono 
essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o 
poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis 
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 
si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 
31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 
2-bis.
460. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi 
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale 
richiede i contributi;
b) l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non 
partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i 
medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate 
decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti 
di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici 
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato 
il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso 
l’affitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli 
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive 
modificazioni, nonchè all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 
223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 
maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze 
qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla 
richiesta.
462. L’entità del contributo riservato all’editoria 
speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 
1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalità di cui all’articolo 5 della 
legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10 
milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari previsto per 
gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di 
cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti 
effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.
465. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite 
dalle seguenti: «0,2 euro».
466. È istituita una addizionale alle imposte sul 
reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti 
arti e professioni, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale è 
indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del 
reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei 
ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e 
rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, 
rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della 
determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti 
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività 
e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei 
ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e 
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del 
presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si 
intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti 
integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, 
audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico 
o telematico, nonchè ogni altro bene avente carattere pornografico o 
suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata 
da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività 
culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la 
dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il 
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si 
applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo 
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto 
un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata 
applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta 
precedente.
467. Nella parte III della tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 
123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione 
dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto 
pornografico».
468. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 
248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è 
trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle 
società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse 
garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano 
le medesime attività.».
469. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle 
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, 
n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui 
al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio 
relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o 
rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione 
scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito in sede di 
rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui 
redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con 
riferimento al quale è stata eseguita.
471. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 
12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non 
ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte 
sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la 
rivalutazione è eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante 
dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere 
assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve 
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di 
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, 
rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento 
nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della 
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, 
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a 
seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui 
produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni 
devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 
dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di 
contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli 
articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le 
aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si 
considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa 
destinazione urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a 
condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorchè previa 
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi 
all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di 
cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo 43 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area.
475. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 
19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza 
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte 
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di 
cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità 
stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 
2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 
2002, n. 86.
477. Per il potenziamento dell’attività di 
riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento 
effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo 
effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti 
allo stesso, le disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies, del 
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all’adozione 
del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate 
esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 
2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità 
esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle 
facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei 
commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonchè di 
procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o 
coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni 
amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità 
ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e 
patrimoniali dell’ente.
478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i 
contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie 
esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza 
contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data 
dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso 
contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, 
alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali 
dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell’ambito 
dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle 
valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, 
locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di 
immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonchè ai 
fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse 
amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la 
realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni 
infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli 
enti locali, nonchè gli enti inseriti nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del 
comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono 
presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte 
nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei 
successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono 
approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con 
riferimento al patto di stabilità e crescita.
481. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 
410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare 
di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito 
accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta 
di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi 
precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state 
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di 
deposito accentrato nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema 
di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti 
al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano 
quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di 
intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile 
organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, 
ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai 
sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri 
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i 
soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione 
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto 
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il 
Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, 
individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le 
seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e 
gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive 
modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, 
nonchè alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i 
princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile, sono effettuate 
direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del 
demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a 
partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed 
esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è 
decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di 
congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della 
difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato 
e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle 
finanze, nonchè da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella 
materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i 
criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di 
una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del 
ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i 
contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della 
difesa. L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere 
istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei 
beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il 
valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia 
inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle 
alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere 
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive 
di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili 
al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il 
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, 
in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso 
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli 
indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato 
codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l’accertamento della relativa 
condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 dello stesso 
codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al 
decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni 
dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al 
decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche 
dopo la dismissione.
483. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 
2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, 
cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua 
per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando 
quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse 
pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il 
mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza 
pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di 
tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non 
discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un 
periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di 
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di 
aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della 
rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i 
requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia 
prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di completamento del 
processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno 
dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi 
comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione 
idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in 
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di 
dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 
dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano 
effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al 
comma 487.
486. Il soggetto titolare della concessione versa 
entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone 
aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione, pari a 3.600 
euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone 
affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di 
euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di 
euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si 
considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di 
manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, 
effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1990 e le 
scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore 
della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni 
energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa complessiva che, 
attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base 
dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 
1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per 
le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta 
annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell’importo 
degli interventi da effettuare nell’ambito della derivazione.
488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità 
della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi 
precedenti l’entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e 
forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le 
amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti 
autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli 
investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, 
commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, 
n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il 
trasferimento della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della 
concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario 
uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la 
continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle 
amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di 
offerta e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle 
relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi 
di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i 
relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale territorialmente 
competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano 
conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni del presente articolo 
costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e 
attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea 
in data 4 gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i 
propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006, 
sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante 
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti 
della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai 
sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i 
trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione 
della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già 
fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le 
medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del presente 
comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti 
con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
495. Nel quadro delle attività di contrasto 
all’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di 
finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle 
vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal 
titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni 
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni 
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici 
vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della 
parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 
67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, 
sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della 
richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento 
dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, 
ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle 
entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole 
cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività 
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso 
abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della 
parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di 
registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari 
notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono delle 
disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al 
comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui 
agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo 
d’imposta in corso al 1º gennaio 2006, l’istituto della programmazione fiscale 
alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti 
e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo 
di imposta in corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della programmazione 
fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della 
liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base 
imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione 
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella 
programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività 
produttive.
500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i 
titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) 
per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di 
settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 
2004;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella 
esercitata nell’anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il 
reddito derivante dall’attività svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º 
gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione 
dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di 
cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione 
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2004 o che 
hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per 
l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso 
di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 
o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
501. La proposta individuale di programmazione 
fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, 
tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei 
parametri, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori 
economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di 
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma 
restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di 
settore o dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di 
importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano 
per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi 
gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere 
straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi 
verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività 
istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, 
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, 
dell’imposta sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in 
corso al 1º gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia 
formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
503. L’accettazione della proposta di programmazione 
fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo 
termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il 
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli 
intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, 
esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la 
non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la 
formulazione della proposta.
504. Per i periodi d’imposta oggetto di 
programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d’impresa o di 
arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria 
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma 
restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito 
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini 
dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti 
percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente 
per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini 
contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto 
privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base 
volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si 
applica esclusivamente per la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 
504, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente 
assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 
modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore 
aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da 
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, 
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero 
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra 
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle 
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) 
sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle 
disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, 
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e successive modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti 
dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella 
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle 
entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della 
programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume 
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, 
salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in 
tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con 
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La 
disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato 
adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
507. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, 
primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 
e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non 
operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente 
conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, 
lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le 
scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le 
disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il 
reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello 
dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 
505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), 
c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano 
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 
10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva l’applicazione del comma 503, nei casi in 
cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna 
all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli 
comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della 
proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che 
integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione 
dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), 
nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d). 
Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei 
dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli 
importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la 
maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
509. Nel caso in cui l’attività effettivamente 
esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della programmazione fiscale 
cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata 
la variazione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura 
non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti 
nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre 
l’applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i 
periodi d’imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la 
programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello 
indicato al comma 499. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la 
formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, 
anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite 
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
322, nonché le modalità di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di 
programmazione di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula altresì una 
proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché 
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi 
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i 
quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla 
base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni 
effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per 
le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui 
agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività 
produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per 
cento.
512. L’accettazione delle proposte di cui al comma 
510 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata 
applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della 
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi 
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle 
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni 
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
513. L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai 
contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, 
si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di 
applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 
511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di 
maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le 
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte 
non si applicano sanzioni ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare complessivamente 
per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le 
società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento 
dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, 
maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di 
cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo 
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle 
somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, 
a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 
dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una 
sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso 
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive 
scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento 
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al 
comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, 
lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
516. L’accettazione della proposta di adeguamento di 
cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali 
perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, 
inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il 
riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore 
aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di 
definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 
antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, 
di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di 
attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o 
rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, 
dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività 
produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 510, comporta 
l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto 
legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i 
soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità 
degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 
510;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al 
comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante 
dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno 
presentato per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con 
dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 
510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di 
definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati 
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 
510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di 
imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state 
constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione 
dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 
510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che 
integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le disposizioni di cui 
all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I 
contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale 
effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e 
dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta tenendo 
conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione 
medesima.
520. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia 
di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività 
di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova 
applicazione la programmazione fiscale.
521. All’articolo 103, comma 3, del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come 
modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 
248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un 
diciottesimo».
522. Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea, 
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«, e riducendo il risultato del 20 per cento».
523. Il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo 
restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di 
coordinamento dell’attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati 
per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni 
amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l’azione di 
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la 
realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività 
congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori 
a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un 
incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo nell’attività di 
contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per 
cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.
524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di 
procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori 
del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto 
direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al 
conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006 e a 30,5 milioni di 
euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 
maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, della 
legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2005. La finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
525. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) 
quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di 
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti 
con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o 
intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della 
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e 
che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore 
a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate 
dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più 
di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme 
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker 
o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in 
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per 
tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di 
concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle 
specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) 
l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le 
specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di 
elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di 
responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le 
tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti 
autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli 
apparecchi di cui alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 
6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato 
con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del 
prelievo non può essere inferiore all’8 per cento né superiore al 12 per cento 
delle somme giocate.
527. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze 
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le 
modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da 
intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono 
sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
529. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è 
necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, 
lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modificazioni».
530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità 
definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di 
cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono 
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta 
di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete 
telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, 
che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della 
trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti 
apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della 
presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione 
per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’articolo 
14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 
1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme 
giocate;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce 
ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo 
dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera 
a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento 
degli apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo 
erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 
6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle 
somme giocate.
532. In relazione agli interventi previsti dal comma 
530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis, 
comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e 
successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione 
operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.
533. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 
497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono 
possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai 
concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive 
modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano 
all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico 
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 
elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì 
necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche 
indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici 
diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo 
comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte 
al pubblico od in circoli privati».
535. Il Ministero dell’economia e delle finanze – 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e 
della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori 
di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o 
di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono 
servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le 
predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro 
in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo 
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o 
di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione 
stessa.
536. I destinatari delle comunicazioni hanno 
l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in 
relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle 
scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine 
misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più 
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dell’obbligo di cui al 
comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 
euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità competente è 
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed 
il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti 
dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero 
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i 
criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il 
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
539. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 
13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono 
inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze – 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
540. Il comma 1 dell’articolo 110 del testo unico di 
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, 
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o 
all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una 
tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità 
competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi 
d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico 
interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di 
disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile 
il costo della singola partita ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di 
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui 
ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici 
o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni 
autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli 
apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate 
ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed 
amministrative vigenti».
542. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è 
inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo 
non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al 
comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8».
543. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di 
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per 
il gioco d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, 
per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai 
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate 
nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di 
detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 
euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio 
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli 
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun 
apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od 
installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od 
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non 
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e 
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun 
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, 
consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle 
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di 
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle 
vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli 
ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od 
installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in 
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali 
non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni 
vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro 
per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle 
violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa 
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare 
all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o 
l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque 
anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i 
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione 
amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
544. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono 
inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano 
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti 
ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni 
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative 
attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, 
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di 
confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le 
modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è 
presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui 
è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il 
rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai 
fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al 
comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 
168».
545. Il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico di 
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti di cui al 
comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di 
autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le 
licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, 
in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con 
ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 
I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari 
della licenza di cui all’articolo 88».
546. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di 
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 
100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in 
relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle 
violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non 
superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il 
periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato 
nell’esecuzione della sanzione accessoria».
547. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 
9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della 
presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni 
stesse.
548. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i 
seguenti:
«Art. 14-ter. – (Controllo dei versamenti di imposte relative ad 
apparecchi e congegni per il gioco lecito). – 1. Avvalendosi di 
procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza 
del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti 
effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 
110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 
successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od 
elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i 
versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al 
contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire 
i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro 
i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli 
automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. – (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito 
dei controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli 
automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano 
dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di 
sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei 
ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il 
pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle 
procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si 
applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 
1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono 
essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno 
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento 
dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in 
parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate 
nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 
modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della 
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, 
delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In 
questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un 
terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a 
quello dell’elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. – (Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli 
intrattenimenti). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 
14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici 
dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli 
intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo 
dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 
14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di 
IVA».
549. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, 
n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, 
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 
2007»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di 
cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni 
antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;
c) al 
quarto periodo, le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite 
dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».
550. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 
marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale 
sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le 
tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette 
della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati 
rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero 
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, 
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di 
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi 
dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, 
può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, 
di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di 
assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni 
successivi.
552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali, l’autorizzazione alla stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad 
altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione 
alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti 
dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni 
comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori 
sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
554. Nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le 
spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti 
universitari la cui dotazione, per l’anno 2006, è fissata nel limite di 25 
milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 
554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le 
modalità.
556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio 
giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il 
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, l’«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle 
tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì 
istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le 
attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno 
delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 è 
fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad 
attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto 
tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di 
associazionismo giovanile, svolte dall’Osservatorio per il disagio giovanile 
legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene 
destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche 
i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle 
istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati 
occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale 
fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l’informazione 
ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui 
all’articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la 
prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall’Associazione 
nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in 
conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per 
regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l’attuazione delle 
suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo 
da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non 
inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi 
del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le 
modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All’articolo 2 del decreto legislativo 6 
settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando 
l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori 
delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile 
ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti 
e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, 
riferito al 1º gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le 
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle 
richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».
559. All’articolo 145, comma 19, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono inserite 
le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla 
graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».
560. Il comma 3-bis dell’articolo 87 del 
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per 
il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente 
alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di 
contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul 
sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti 
ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e 
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello 
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e 
relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis 
dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal 
presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata 
in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, 
sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque 
avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 
1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera 
p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquiesdecies) 
area industriale del comune di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 
del 24 aprile 1995».
562. Al fine della progressiva estensione dei 
benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo 
a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è 
autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere 
dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i 
soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, 
gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità 
permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di 
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi 
verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella 
vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di 
soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica 
incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti 
di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di 
ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 
coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali 
consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, 
effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute 
dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od 
operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la 
corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al 
comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari 
superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione alle reti 
globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del programma 
promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown 
Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo 
agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo 
sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale 
delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un 
contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il Comitato di cui al 
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo 
scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e 
forestali per quanto riguarda l’attuazione del programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso 
l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la 
durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA. 
Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già 
presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell’articolo 47 del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, 
potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, 
sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma 
dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla 
contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 
185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di 
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della difesa, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le 
condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle 
prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del 
principio di economicità.
570. Al fine di consentire la prosecuzione dei 
principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza 
internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli 
di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata la spesa 
annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per 
l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 
successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto 
nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del 
Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all’individuazione sia 
delle procedure attuative per l’erogazione dei contributi sia delle imprese 
nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
572. Per l’anno 2006 nei confronti degli abbonati al 
servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle 
d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con 
decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di 
essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento 
dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il 
pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del 
contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 
350, e dall’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che 
acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e 
senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali 
televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per 
i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31 dicembre 2005 e di 70 euro 
per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a 
condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei 
contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, 
anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute 
tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato 
su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem 
abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, 
fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie 
trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai 
titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati 
nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio 
televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è 
disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle misure disposte 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa 
tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la 
ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate 
sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti 
nell’area individuata potranno aderire all’intesa e far parte dell’area parco 
attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 
11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più 
domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere 
ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 
1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della 
legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una 
percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di 
riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies 
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo 
11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le 
parole: «222 milioni per l’anno 2005» sono inserite le seguenti: «e di euro 5 
milioni per l’anno 2006».
576. All’articolo 1, comma 275, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «società» sono inserite le seguenti: «di 
cartolarizzazione, associazioni riconosciute».
577. I dipendenti dell’Agenzia del demanio di cui 
all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le 
procedure di trasferimento conseguenti all’esercizio del diritto di opzione di 
cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato 
per le quali gli stessi hanno esercitato l’opzione. Con decreto dirigenziale del 
Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell’Agenzia del demanio, 
sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale 
destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli 
effetti giuridici ed economici del relativo transito.
578. Al fine di assicurare l’attuazione del piano 
programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per 
l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo 
nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni 2006, 2007 e 2008 e l’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 
dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di 
euro annui a decorrere dall’anno 2009. L’articolo 4, comma 10, primo periodo, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese, anche attraverso l’incentivazione delle forme di raccolta di 
finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi 
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le 
caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società 
per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo 
termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di 
mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con 
lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale 
complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi 
fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio 
termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la 
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione 
dell’attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e 
coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un 
contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la 
promozione della pratica sportiva di base e agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al 
potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore 
oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è 
destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui 
all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
582. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è 
autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da 
trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio 
bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione 
delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di 
investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, l’ENAC comunica l’ammontare 
delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da 
finanziare a valere sulle medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di 
qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori», 
possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione 
di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite 
concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono 
concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi 
dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la 
riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di 
cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall’atto di concessione. Una 
quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla 
regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni 
interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell’insediamento. Per 
quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di 
cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai 
commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla 
capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei 
beni presenti sul territorio, dall’elevato livello dei servizi erogati e dalla 
idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli 
insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un 
ampliamento della base occupazionale mediante l’assunzione di un numero di 
addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli 
insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di 
cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42.
586. Possono presentare le proposte di cui al comma 
583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di 
cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e 
associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti 
tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo studio di 
fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l’adeguamento 
del sistema complessivo dei servizi che interessano l’area, in particolare nel 
settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere 
pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di 
cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può 
essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell’insediamento turistico. 
In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 104, comma 4, 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il 
profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, 
nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di 
manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli 
impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque 
valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica 
di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali 
dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni dalla 
presentazione, verifica l’assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte 
stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, 
provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene 
di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province 
competenti per territorio, al Ministero dell’economia e delle finanze, al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività 
produttive, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al 
Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni 
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate rimettono le 
proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di 
procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla 
aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono 
presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La 
mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di 
prescrizioni ha l’effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i 
successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate 
di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
591. La stipula dell’accordo di programma sostituisce 
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente 
la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività 
previste nella proposta approvata, e ha l’effetto di determinare le eventuali e 
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le 
concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque 
ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
592. Nel caso di più proposte relative alla stessa 
concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell’accordo di 
programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata 
dal promotore, secondo le procedure di cui all’articolo 37-quater della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione degli 
insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono 
prevedere l’applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui 
all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, nonché l’esenzione, ovvero l’applicazione di riduzioni o 
detrazioni, dall’imposta comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l’anno 2006 gli accordi di 
cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati 
ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 
29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni 
lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può 
superare il 20 per cento dell’organico funzionale approvato.
596. Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 dal Ministero per i beni e le 
attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 
28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo 
determinato nel limite massimo di 95 unità.
597. Ai fini della valorizzazione degli immobili 
costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque 
denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate 
le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti 
medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è 
predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche 
sociali, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da 
presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
598. I princìpi fissati dall’accordo tra Governo e 
regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in 
proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, 
ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 
513;
b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto 
all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente 
al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in 
caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di 
rinunzia, nel diritto all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di 
separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri 
da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) 
i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi 
alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie 
per l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri 
degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di 
bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne 
facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste 
dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
600. Al fine di consentire la corretta e puntuale 
realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti 
proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed 
esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell’edilizia 
residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla 
regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di 
cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto 
dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei 
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 
2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle 
misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, 
rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il 
Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di 
previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa 
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono 
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
603. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera 
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli 
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi 
di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano 
determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate 
nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera 
e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate 
dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte 
degli importi determinati nella medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio in 
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale 
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure 
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto 
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le 
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2006, a 
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per 
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi 
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle 
autorizzazioni medesime.
607. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, 
lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure 
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate 
nell’allegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi 
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione 
di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente 
legge.
609. La copertura della presente legge per le nuove o 
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove 
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene 
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente legge sono 
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento 
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
611. Le disposizioni della presente legge 
costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti 
territoriali.
612. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 
2006. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
CIAMPI
  Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
  Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli