Normativa in materia di Concorsi Pubblici
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006).
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
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300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di
formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione
specialistica»;
b) all’articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale
per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte
variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15
per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei
medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
c)
all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere
dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 45 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del
presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste
dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo
1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001,
n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti,
incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da
37 a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di
cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257».
301. I piani di investimento immobiliare sono
deliberati dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro della
salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia
sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati
dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle
compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di
stabilità e crescita.
302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata
alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse
aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per
l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di
progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma
302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca
sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè l’individuazione dei soggetti
pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono
adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio
2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario
a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del
decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di
apposite convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla
sicurezza degli alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonchè sulla salute
e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca sanitaria di
cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per
l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
307. Considerato che i farmaci di automedicazione già
dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di
automedicazione».
308. Per consentire all’ASSR di far fronte,
tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in
materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di supporto al
Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonchè ai compiti
fissati dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute
può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco
fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di
attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano
di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di
continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico
piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle
liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si applica,
limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma 1, della legge 15
luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle
risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di
programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono
risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la
relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al
Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca
dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche
alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la
domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non
ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli
accordi medesimi, nonchè alla parte degli accordi relativa agli interventi
ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa
comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano
proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero
della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di
riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito
dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche
ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione
di nuovi accordi di programma, nonchè per gli interventi relativi alle linee di
finanziamento per le strutture necessarie all’attività liberoprofessionale
intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici
universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici
sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole
regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della
regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine
perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto che
la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la
revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli
interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili.
Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi corrispondenti
agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette
al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei
relativi interventi.
313. Per l’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi
per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario fissato dal
comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l’obiettivo di favorire
sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel
settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’AIFA,
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva
stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche
di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l’attribuzione
temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313
determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di
ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o
potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio
di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del
numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al
marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in
Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui
l’Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la
registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione europea; valore ed
incremento dell’export e dei relativi certificati di libera vendita nel
settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili
di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può
superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti, da
riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo, nell’ambito di una apposita
procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le
procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei
risultati derivanti dall’attuazione degli interventi programmati.
316. Per le medesime finalità, l’intesa resa ai sensi
delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi
anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare un importo
finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f),
dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare
complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
317. All’articolo 58, comma 2, lettera f),
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con
decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre
1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione
destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione
come previsti dall’articolo 2 della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei
provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto di
cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A) del
medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai
sensi del comma 320.
320. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento
e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni
anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in
base ai parametri di cui all’allegato A), le cui specifiche tecniche possono
essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi
del presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la somma delle differenze
positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi
dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell’addizionale
regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del
richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002,
incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e
delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di
garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000
è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall’anno
2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a
statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320
sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dell’aliquota
provvisoria di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56
del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse individuate ai sensi
dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del
citato articolo 6 è abrogato.
324. All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. – (Ammortamento dei beni materiali strumentali per
l’esercizio di alcune attività regolate). – 1. Le quote di ammortamento dei
beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono
deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo,
ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia
elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica
di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo
dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al
comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene
dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come
determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e
riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2,
rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate
alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con
delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto
e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50
anni;
b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio
2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica,
rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai
fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se
avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto
di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei
beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in
funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino
al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla
durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento
anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella
normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui
al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione,
rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento
deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di
ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito
imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari
impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio
nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni
classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad
applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati
successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di
ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
326. Nell’articolo 16, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo 102-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere
effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione
e vita utile».
327. Le disposizioni dell’articolo 102-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis
che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
328. È soppresso il secondo periodo del comma 10
dell’articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi
delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L’attuazione del presente comma
assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
330. Al fine di assicurare la realizzazione di
interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo
socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140
milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della
presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno
2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è
concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di
nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell’economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale di
zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento
all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell’ordine di nascita, entro
la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento
all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga
ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà sui
figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero
comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo,
riferito all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005
ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per
nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è
autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione
dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula
prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia e delle
finanze, da verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure
definite convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è
autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le
spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro
annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta
lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo
per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche
ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per
la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla costruzione della prima
casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti
condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF,
inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso
di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato
in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
337. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo
iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di
imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille
dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell’università;
c) finanziamento della ricerca
sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di
cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al
comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi
all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal
rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta,
le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme
stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle
finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite all’entrata per
essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di
cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America,
il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per gli importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro
per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009, in coerenza con
il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del
territorio rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose da rischio
sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l’individuazione di
nuove tecnologie e metodologie avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia
(INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo
(CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative
per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno
sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere
dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al
comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi
anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del
default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti
correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema
bancario nonchè del comparto assicurativo e finanziario, definiti con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di
rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le
cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente
testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei
debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso
qualsiasi forma, purchè recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli
altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo
corrispondente al trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai
sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla
delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003,
e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi,
salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo
28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a
quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti:
«nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e) all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente
comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente
comma»;
f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole:
«38, primo e secondo comma,».
347. Con il medesimo decreto di cui all’articolo
13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le
modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già
dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni
pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione
unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o
gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
348. A favore del Fondo per il sostegno delle
adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonchè le modalità
di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare
l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008.
349. Per il finanziamento annuale delle spese
relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento
sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350. È istituito un Fondo destinato alla
realizzazione di progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore
della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2006. Il Fondo
di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla base dei
progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio
2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse
sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di
bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento
in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di
utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del
soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a
titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti
di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonchè degli enti parco regionali e
nazionali.
354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo
gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da
quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono
ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All’articolo 14 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
356. All’articolo 38-quater, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante anche
l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono
inserite le seguenti: «, recante anche l’indicazione degli estremi del
passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il
visto doganale».
357. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il fondo per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, di
seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal
Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato nel quadro del
rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di
Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonchè interventi di adeguamento
tecnologico nel settore sanitario.
358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli
interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere
realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie
con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori
coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in
termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del
programma italiano di stabilità e crescita.
359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli
interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonchè tra gli interventi
di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della
salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le
modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo,
riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire agli interventi di
adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis
dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle
forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a
carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
nonchè di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è
riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi
sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto
percentuale.
362. L’esonero di cui al comma 361 opera
prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo
familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali
l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto
conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti
di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione
di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e
per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e successive modificazioni, nonchè il contributo di cui
all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e i premi
assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di
Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006
dall’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di
versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la
rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1º
ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi dovuti
all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio
nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e
dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di
premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario
complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 è
disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro
il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai
sensi del comma 364 con delibera dell’istituto, approvata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a
372, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono definite le
caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali
libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano
funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori
di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella
produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche
individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
367. L’adesione da parte di imprese industriali, dei
servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto
ai fini dell’applicazione dell’IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli
articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi
dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia
esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a
372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese
che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione
unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su
base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri
seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche
indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o
unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e
vincolante con l’Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il
volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare
in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri
oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del
carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di
princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al
distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i
parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6)
vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10)
resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento
degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle
disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la
durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da
versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di
quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei
territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale
unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il
distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di
quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali
interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario
derivante dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al
distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di
trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
15) in caso di osservanza
del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima
semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni
e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno
parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto
idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi partecipative del
procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell’interesse delle
imprese aderenti si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei
riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei
requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l’avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso,
nonchè per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale
favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese
aderenti. Nell’esercizio delle attività previste dal presente numero, i
distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita
convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni
e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente
numero;
2) al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo
sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le
imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le
relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche
mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi
che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono,
qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati
contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove
necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli
istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia
per l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità applicative della presente disposizione;
3) i distretti
hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto
privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei
distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono
individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche
o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad
un’unica società cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e
le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in
presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa
essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese
dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le
disposizioni di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese
facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui
al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso
crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non
procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla
legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti
dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il
regolamento di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l’accesso al credito
e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con
particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro
dell’economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale
strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro
operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al
comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono
essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini
dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del
merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del
calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di
soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio
delle imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la
capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni
industriali, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;
2) l’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il
sistema produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di
nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su
scala nazionale ed internazionale;
3) l’Agenzia stipula convenzioni e
contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;
4)
l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e
delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonchè il Ministro per lo
sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle
attività istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto all’approvazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
369. Le norme in favore dei distretti produttivi di
cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi
produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di
sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, nonchè ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21
febbraio 1989, n. 83.
370. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: «anche
avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo
industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n.
317».
371. Fatta salva la compatibilità con la normativa
comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione
in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il
decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l’applicazione delle
predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.
372. Dall’attuazione dei commi da 366 a 371 non
devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal
2006.
373. In considerazione del contenzioso in essere,
relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di
cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è
prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e
annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonchè
da quelle esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, commi 202 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali e
del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività
produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per
l’attivazione automatica dell’iscrizione agli enti previdenziali, secondo le
indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti
previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè le cancellazioni e le
variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo
modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni
dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi
dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni
intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed
annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º
gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo,
comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall’obbligo di
presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro
l’anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze
del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione,
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio
2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e
8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive,
adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle
tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in
particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
376. Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo
economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca
del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è
istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto
previsto dal presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli
statuti dei banchi meridionali e insulari;
b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo
le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare
diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei
banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione
di soci fondatori;
c) le modalità per provvedere, attraverso
trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di denominazioni,
entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda
già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di
accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare
con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto
fondatore.
379. All’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono
inserite le seguenti: «prodotti e»;
b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le
seguenti: «e prodotti finanziari».
380. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti
e».
381. Al fine di favorire i processi di
privatizzazione e la diffusione dell’investimento azionario, gli statuti delle
società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono
prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi
dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di
azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di
conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea
speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l’emissione, a favore
dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti
finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e
straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla
quota di capitale detenuta all’atto dell’attribuzione del diritto. Gli strumenti
finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma
possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero,
a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base
all’ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del
prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente
comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla
suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione
può essere fatta in deroga all’articolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dell’assemblea che creano le
categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonchè quelle
di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei
commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per l’approvazione
delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da
parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti
finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per
l’approvazione delle modificazioni statutarie, che l’efficacia delle
deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato
articolo, sia subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea speciale dei
titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal
caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con l’approvazione
comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche
statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi
commi cessa di avere effetto l’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonchè relative
a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie
irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel
biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono
destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui
all’articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla
cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli
elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei
contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo,
devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo
importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al
capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura per
una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla
disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro
sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche
dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme
eventualmente recuperate, dopo l’escussione delle garanzie.
387. L’esercizio delle funzioni attribuite al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro in materia di
sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere
delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che
l’incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti
percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale
ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo
restando che all’atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la
commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo
le condizioni previste dal sistema bancario».
389. All’articolo 7-bis, comma 4, della legge
30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
390. L’autenticazione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di
garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del
venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio
presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di
residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè
dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile
Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai
sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo
sportello telematico dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
gratuitamente, o da un notaio iscritto all’albo.
391. Con decreto di natura non regolamentare adottato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e
con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità
applicative dell’attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati
anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo
comma 390.
392. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi
4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono
aggiunti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già
avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga
dell’affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro
il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una
delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o
enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica,
di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota
di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche
consortili, nonchè a cooperative e consorti, purchè non partecipate da regioni o
da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione
di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel
territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con
predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due
società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di
società consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in
bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo
soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di
trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle
regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e
3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono
continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A
tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di
servizio pubblico già in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare
l’equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di
cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e
successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito
all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base
degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a)
al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei
servizi offerti nonchè della qualità dell’informazione resa all’utenza e
dell’accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale,
puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità
ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di
trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al
comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e
3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza
regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti
locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso
l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di
tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi
dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con
procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a soggetti privati o a società, purchè non partecipate dalle
medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei
servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga
di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga
stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul
resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi».
394. Al comma 3-bis dell’articolo 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
395. Al comma 55 dell’articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa
data».
396. All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e
medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività relative alla
promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di incrementare
i flussi turistici verso l’Italia».
397. All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè a fronte di
attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico
al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia».
398. Per il sostegno del settore turistico, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del
Ministero delle attività produttive si provvede all’attuazione del presente
comma.
399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da
cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall’articolo
31»;
b) all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o
principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è
localizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento
quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita,
favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in
forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più
utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi
comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l’eventuale vincolo di
destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l’osservanza
delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonchè gli eventuali vincoli storici,
artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal
fine, all’atto della cessione, il cedente provvede all’istanza di cui
all’articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di cui al comma 187 non si
applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in
particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8
agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996,
n. 532, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento dei compiti
connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze
connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a
convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente
impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per
gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali
del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita prova per
l’accertamento di idoneità.
403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse
al controllo dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno 2006, la deroga
alle limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei servizi veterinari
degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a
livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo
determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito
accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni
delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative
aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini
del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 278.
404. I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna
selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono
esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo
3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di
euro per l’anno 2006.
406. In considerazione dell’accresciuta complessità
delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività
regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione
dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per
la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura,
dell’alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle
politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l’attività
dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000
a partire dall’anno 2006.
407. All’onere derivante dall’attuazione del comma
406 si provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
408. Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera
f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque
dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per
cento del superamento».
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti
da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei
dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le
regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e
aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla
istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e
alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure
cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le
aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio
nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma
5 dell’articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di
omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo
precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali
in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera
b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi
protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene
stabilita, con l’istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la
data a decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi
iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono
in commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante
autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare
complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di
promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti
delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonchè la ripartizione della stessa
nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto
applicabili, contenute nell’allegato al decreto del Ministro della salute 23
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende
farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le aziende
che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto
entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi
derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e i
commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della
salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni,
o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e
vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non
risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997.
Per l’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla
istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori
e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore
del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La
tariffa è dovuta anche per l’inserimento di informazioni relative a modifiche
dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
410. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre
entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche
senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a
settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già
stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese
agricole e agro-alimentari interessate dall’influenza aviaria. Nell’ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici
accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno
del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del
10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All’articolo 3, comma 137,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato
dall’articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo
governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai
sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente
utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla
vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei
lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle regioni interessate d’intesa con le province e con il supporto tecnico
delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al
secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga,
del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le
successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo
governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali
possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente
normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei
lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle regioni d’intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione
non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
412. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo
degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di
contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall’Agenzia
delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all’agevolazione,
secondo l’ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di
disponibilità»;
b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo,
sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l’istanza di accesso
alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono
effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento
dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal caso l’istanza è
completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell’identificativo del
lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
413. Al comma 8 dell’articolo 10-ter del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle
disposizioni dettate dall’articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del
2002 e».
414. Al comma 132-ter dell’articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 10-ter, comma
11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati»
fino alla fine del comma sono soppresse.
415. Al fine di promuovere l’attuazione di
investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso
del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree
sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva
del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300
milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente
alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la
gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio
idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle
disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei
Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del
territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva
premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le
disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e
tempestività.
417. All’articolo 1, comma 3-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera
agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente
controllate dagli imprenditori agricoli».
418. All’articolo 9, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società
di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al
fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli
articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo
cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
419. All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il
comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori
agricoli».
420. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori
agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma
societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le
società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la
sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo
2».
421. All’articolo 21, comma 6, del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole:
«un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un
contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su
autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione
di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell’ambito di contratti
quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo
decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine
agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».
422. L’importo previsto dall’articolo 21, comma
6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, non utilizzato nell’anno 2005 è destinato per l’anno 2006 nella misura
massima di 10 milioni di euro per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del
contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal
decreto di cui al medesimo comma 421, nonchè fino a 5 milioni di euro per
programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla
costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere
agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per
l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, da
utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione
biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.
423. La produzione e la cessione di energia elettrica
da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli
costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’articolo
11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la
raccolta dei giochi» sono inserite le seguenti: « nonchè l’UNIRE per le
scommesse sulle corse dei cavalli »;
b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le
seguenti: «, sentita l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei
cavalli»;
c) il comma 5 è abrogato.
425. L’articolo 12, comma 2, lettera d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l’utilizzo delle immagini
delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di
ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all’utilizzo delle
immagini, che resta di titolarità dell’UNIRE. Ciascun affidatario delle
concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria
attività mediante l’apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai
locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
426. Al fine di razionalizzare gli interventi a
sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura
gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo
agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato
a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o
privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3
milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per
l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai
sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
428. All’articolo 1-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite
dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali
della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla
normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i
comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti,
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate
in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva
stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette
convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione
di euro per l’esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro
riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni
di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l’erogazione del
contributo previsto all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e all’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini
di cui al presente comma il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di
euro per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per
l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di
rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un
contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela
ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è
iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da
destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo,
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni
o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi
urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per l’attuazione delle misure previste dal
Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e
ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l’anno 2006.
434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di
interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree
inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti
accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono
individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in variante allo
strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di
valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di
riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi,
nonchè le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun
soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di
sviluppare l’iniziativa.
435. Al finanziamento dell’accordo di programma di
cui al comma 434 concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi
comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonchè con le
risorse di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del
28 aprile 2004.
436. L’accordo di programma di cui al comma 434
individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà
dell’area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni
dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l’intervento di
messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni
caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità
del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma
434.
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le
somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno
ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti
condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici
preposti alla tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato un
danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le
procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente
esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale
come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in
forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che
ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure
eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza
ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al
valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti del
responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata
direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno è effettuata sulla
base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto
dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui
alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di
riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la
possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all’operatore come
conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti
proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di
agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell’interesse
proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto
il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441
non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di
procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in
vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il
28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per le quali sia
effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e
per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n.
471.
443. Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio
entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della
Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente
dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
444. L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi
diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D,
come definite dagli strumenti urbanistici.
445. All’articolo 1-bis, comma 5, del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente:
«venticinque».
446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati
per l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
447. All’attuazione degli interventi previsti dal
comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli
2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
448. Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali
esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra
Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente
autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione
trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso
Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di
fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito
nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare,
anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e
ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia
avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonchè altri interventi per la
protezione dell’ambiente e la tutela del territorio.
450. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al
fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme
concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2,
comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate
dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle
aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al
finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l’attuazione
della disposizione di cui all’articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti:
«o corrispettivi di servizi».
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli
interventi abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito
l’obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere
localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi relativi all’anno
2005, non è più corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma
15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque
erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di
riferimento.
455. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del
calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per
collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un
ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.
456. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla
presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti
dal comma 11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della
legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di
310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il
contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica
l’aumento previsto dal comma 11».
457. A decorrere dai contributi relativi all’anno
2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere
a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque
anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di
cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il
requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
458. A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso
alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono
essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o
poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il
31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma
2-bis.
460. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale
richiede i contributi;
b) l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non
partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i
medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate
decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti
di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato
il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso
l’affitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, nonchè all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze
qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla
richiesta.
462. L’entità del contributo riservato all’editoria
speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalità di cui all’articolo 5 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10
milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari previsto per
gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di
cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.
465. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite
dalle seguenti: «0,2 euro».
466. È istituita una addizionale alle imposte sul
reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti
arti e professioni, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale è
indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del
reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei
ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e
rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza,
rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della
determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività
e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del
presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si
intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti
integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora,
audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico
o telematico, nonchè ogni altro bene avente carattere pornografico o
suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata
da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la
dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto
un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta
precedente.
467. Nella parte III della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero
123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione
dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto
pornografico».
468. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è
trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle
società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse
garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano
le medesime attività.».
469. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000,
n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui
al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o
rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito in sede di
rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale è stata eseguita.
471. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del
12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non
ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante
dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere
assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento
nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a
seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni
devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di
contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli
articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le
aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si
considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa
destinazione urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a
condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorchè previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi
all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area.
475. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del
19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità
stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile
2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile
2002, n. 86.
477. Per il potenziamento dell’attività di
riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento
effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo
effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti
allo stesso, le disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all’adozione
del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate
esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e
2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità
esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle
facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei
commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonchè di
procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o
coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni
amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità
ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e
patrimoniali dell’ente.
478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i
contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie
esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza
contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data
dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso
contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale,
alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali
dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell’ambito
dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle
valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute,
locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di
immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonchè ai
fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse
amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la
realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni
infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali, nonchè gli enti inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte
nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei
successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con
riferimento al patto di stabilità e crescita.
481. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare
di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito
accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta
di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi
precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di
deposito accentrato nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema
di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano
quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di
intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile
organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti,
ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai
sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i
soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il
Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio,
individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le
seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
nonchè alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i
princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile, sono effettuate
direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del
demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a
partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed
esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è
decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di
congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della
difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato
e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle
finanze, nonchè da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella
materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i
criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di
una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del
ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i
contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della
difesa. L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei
beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il
valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia
inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle
alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive
di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili
al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli
indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato
codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l’accertamento della relativa
condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 dello stesso
codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni
dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la dismissione.
483. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e
2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente,
cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua
per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse
pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il
mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza
pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di
tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un
periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di
aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della
rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i
requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia
prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di completamento del
processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno
dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi
comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione
idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di
dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8
dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano
effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al
comma 487.
486. Il soggetto titolare della concessione versa
entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone
aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione, pari a 3.600
euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone
affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di
euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di
euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si
considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di
manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive,
effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1990 e le
scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni
energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa complessiva che,
attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base
dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a
1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per
le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta
annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell’importo
degli interventi da effettuare nell’ambito della derivazione.
488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità
della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi
precedenti l’entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e
forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le
amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti
autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli
investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25,
commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il
trasferimento della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della
concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario
uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la
continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle
amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di
offerta e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle
relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi
di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i
relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale territorialmente
competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e
attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea
in data 4 gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i
propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1,
comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006,
sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti
della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai
sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i
trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già
fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le
medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del presente
comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti
con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
495. Nel quadro delle attività di contrasto
all’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di
finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle
vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal
titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della
parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo
67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta,
sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della
richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento
dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo,
ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle
entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le
modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole
cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della
parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari
notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al
comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui
agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2006, l’istituto della programmazione fiscale
alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti
e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo
di imposta in corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della programmazione
fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della
liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base
imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella
programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività
produttive.
500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i
titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a)
per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2004;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il
reddito derivante dall’attività svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione
dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di
cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2004 o che
hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per
l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso
di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
501. La proposta individuale di programmazione
fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria,
tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei
parametri, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori
economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di
ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma
restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore o dei parametri per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di
importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano
per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi
gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere
straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi
verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività
istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia
formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
503. L’accettazione della proposta di programmazione
fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo
termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli
intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la
non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la
formulazione della proposta.
504. Per i periodi d’imposta oggetto di
programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d’impresa o di
arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma
restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini
dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti
percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente
per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini
contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto
privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base
volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si
applica esclusivamente per la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma
504, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente
assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c)
sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle
disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti
dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle
entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della
programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume
d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa,
salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in
tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato
adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
507. L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39,
primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non
operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente
conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505,
lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le
scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le
disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il
reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello
dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e
505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva l’applicazione del comma 503, nei casi in
cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna
all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli
comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della
proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che
integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l’inibizione
dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c),
nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d).
Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei
dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli
importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la
maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
509. Nel caso in cui l’attività effettivamente
esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della programmazione fiscale
cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata
la variazione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura
non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre
l’applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i
periodi d’imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la
programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello
indicato al comma 499. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la
formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte,
anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nonché le modalità di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di
programmazione di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula altresì una
proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i
quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla
base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni
effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per
le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui
agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per
cento.
512. L’accettazione delle proposte di cui al comma
510 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata
applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
513. L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai
contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499,
si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di
applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi
511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di
maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte
non si applicano sanzioni ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare complessivamente
per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le
società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento
dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre,
maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di
cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle
somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo,
a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31
dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una
sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al
comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
516. L’accettazione della proposta di adeguamento di
cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il
riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore
aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di
definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre
antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499,
di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di
attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o
rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 510, comporta
l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i
soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità
degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma
510;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al
comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno
presentato per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con
dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma
510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di
definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma
510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di
imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state
constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione
dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma
510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che
integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I
contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale
effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e
dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta tenendo
conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione
medesima.
520. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia
di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività
di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova
applicazione la programmazione fiscale.
521. All’articolo 103, comma 3, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
diciottesimo».
522. Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, e riducendo il risultato del 20 per cento».
523. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo
restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di
coordinamento dell’attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati
per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni
amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l’azione di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la
realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività
congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori
a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un
incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo nell’attività di
contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per
cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.
524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di
procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori
del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto
direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al
conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006 e a 30,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005. La finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
525. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a)
quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti
con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o
intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e
che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore
a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate
dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più
di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker
o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per
tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle
specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3)
l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le
specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di
elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di
responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le
tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti
autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato
con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del
prelievo non può essere inferiore all’8 per cento né superiore al 12 per cento
delle somme giocate.
527. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le
modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da
intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
529. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è
necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma,
lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni».
530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità
definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di
cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta
di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete
telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della
trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti
apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione
per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’articolo
14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme
giocate;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce
ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo
dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera
a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento
degli apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo
erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle
somme giocate.
532. In relazione agli interventi previsti dal comma
530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione
operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.
533. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma
497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono
possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai
concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive
modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano
all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì
necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche
indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo
comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte
al pubblico od in circoli privati».
535. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e
della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori
di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o
di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono
servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le
predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro
in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o
di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione
stessa.
536. I destinatari delle comunicazioni hanno
l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle
scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine
misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dell’obbligo di cui al
comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000
euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità competente è
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed
il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti
dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i
criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
539. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge
13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono
inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
540. Il comma 1 dell’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una
tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità
competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico
interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di
disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile
il costo della singola partita ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui
ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici
o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni
autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli
apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate
ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed
amministrative vigenti».
542. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è
inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo
non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al
comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8».
543. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per
il gioco d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa,
per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate
nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di
detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000
euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od
in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle
vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli
ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali
non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro
per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle
violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare
all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o
l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque
anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione
amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
544. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono
inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti
ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di
confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è
presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui
è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai
fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al
comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n.
168».
545. Il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti di cui al
comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le
licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e,
in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con
ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari
della licenza di cui all’articolo 88».
546. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo
100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in
relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle
violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non
superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il
periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato
nell’esecuzione della sanzione accessoria».
547. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma
9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni
stesse.
548. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 14-ter. – (Controllo dei versamenti di imposte relative ad
apparecchi e congegni per il gioco lecito). – 1. Avvalendosi di
procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza
del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti
effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo
110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od
elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al
contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire
i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli
automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. – (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito
dei controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano
dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di
sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei
ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il
pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle
procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si
applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre
1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono
essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento
dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate
nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela,
delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In
questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un
terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell’elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. – (Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli
intrattenimenti). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli
14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici
dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli
intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo
dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli
14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di
IVA».
549. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003,
n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2007»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di
cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni
antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;
c) al
quarto periodo, le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».
550. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7
marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale
sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le
tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette
della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati
rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati,
di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di
assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni
successivi.
552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, l’autorizzazione alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad
altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione
alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti
dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori
sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
554. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le
spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti
universitari la cui dotazione, per l’anno 2006, è fissata nel limite di 25
milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma
554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le
modalità.
556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio
dei ministri, l’«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì
istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le
attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 è
fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad
attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto
tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di
associazionismo giovanile, svolte dall’Osservatorio per il disagio giovanile
legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene
destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche
i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle
istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati
occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale
fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l’informazione
ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui
all’articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la
prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in
conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per
regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l’attuazione delle
suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo
da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non
inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi
del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le
modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All’articolo 2 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando
l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori
delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile
ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti
e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale,
riferito al 1º gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle
richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».
559. All’articolo 145, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono inserite
le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla
graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».
560. Il comma 3-bis dell’articolo 87 del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per
il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente
alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di
contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul
sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti
ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e
relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis
dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal
presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate,
sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque
avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera
p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquiesdecies)
area industriale del comune di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 1995».
562. Al fine della progressiva estensione dei
benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo
a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è
autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere
dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i
soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere,
gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità
permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella
vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di
soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti
di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali
consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura,
effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute
dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od
operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la
corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al
comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari
superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione alle reti
globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del programma
promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown
Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo
agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo
sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale
delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un
contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il Comitato di cui al
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo
scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e
forestali per quanto riguarda l’attuazione del programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso
l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la
durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA.
Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già
presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell’articolo 47 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca,
potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi,
sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma
dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n.
185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della difesa, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle
prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del
principio di economicità.
570. Al fine di consentire la prosecuzione dei
principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza
internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli
di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata la spesa
annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per
l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai
sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto
nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all’individuazione sia
delle procedure attuative per l’erogazione dei contributi sia delle imprese
nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
572. Per l’anno 2006 nei confronti degli abbonati al
servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle
d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con
decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di
essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento
dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il
pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del
contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e dall’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e
senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, di segnali
televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per
i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º al 31 dicembre 2005 e di 70 euro
per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a
condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei
contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività,
anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute
tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato
su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem
abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92,
fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie
trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai
titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati
nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio
televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è
disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle misure disposte
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa
tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la
ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate
sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti
nell’area individuata potranno aderire all’intesa e far parte dell’area parco
attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma
11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più
domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere
ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una
percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di
riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo
11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «222 milioni per l’anno 2005» sono inserite le seguenti: «e di euro 5
milioni per l’anno 2006».
576. All’articolo 1, comma 275, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «società» sono inserite le seguenti: «di
cartolarizzazione, associazioni riconosciute».
577. I dipendenti dell’Agenzia del demanio di cui
all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le
procedure di trasferimento conseguenti all’esercizio del diritto di opzione di
cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato
per le quali gli stessi hanno esercitato l’opzione. Con decreto dirigenziale del
Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell’Agenzia del demanio,
sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale
destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli
effetti giuridici ed economici del relativo transito.
578. Al fine di assicurare l’attuazione del piano
programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per
l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008 e l’autorizzazione di spesa di cui al comma 10
dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2009. L’articolo 4, comma 10, primo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e
medie imprese, anche attraverso l’incentivazione delle forme di raccolta di
finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società
per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo
termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di
mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con
lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale
complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi
fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio
termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione
dell’attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e
coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un
contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la
promozione della pratica sportiva di base e agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al
potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore
oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è
destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
582. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è
autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da
trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio
bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione
delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di
investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’ENAC comunica l’ammontare
delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da
finanziare a valere sulle medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di
qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori»,
possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione
di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite
concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono
concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi
dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la
riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di
cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall’atto di concessione. Una
quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla
regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni
interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell’insediamento. Per
quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai
commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla
capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei
beni presenti sul territorio, dall’elevato livello dei servizi erogati e dalla
idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli
insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un
ampliamento della base occupazionale mediante l’assunzione di un numero di
addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli
insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di
cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
586. Possono presentare le proposte di cui al comma
583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di
cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e
associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo studio di
fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l’adeguamento
del sistema complessivo dei servizi che interessano l’area, in particolare nel
settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere
pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di
cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può
essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell’insediamento turistico.
In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 104, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il
profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale,
nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di
manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli
impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque
valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica
di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali
dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni dalla
presentazione, verifica l’assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte
stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta,
provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene
di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province
competenti per territorio, al Ministero dell’economia e delle finanze, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività
produttive, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al
Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate rimettono le
proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di
procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla
aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono
presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La
mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di
prescrizioni ha l’effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i
successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate
di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
591. La stipula dell’accordo di programma sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente
la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nella proposta approvata, e ha l’effetto di determinare le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le
concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque
ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
592. Nel caso di più proposte relative alla stessa
concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell’accordo di
programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata
dal promotore, secondo le procedure di cui all’articolo 37-quater della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione degli
insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono
prevedere l’applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui
all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, nonché l’esenzione, ovvero l’applicazione di riduzioni o
detrazioni, dall’imposta comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l’anno 2006 gli accordi di
cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati
ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge
29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni
lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può
superare il 20 per cento dell’organico funzionale approvato.
596. Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 dal Ministero per i beni e le
attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo
determinato nel limite massimo di 95 unità.
597. Ai fini della valorizzazione degli immobili
costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate
le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti
medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è
predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da
presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
598. I princìpi fissati dall’accordo tra Governo e
regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in
proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali,
ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n.
513;
b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto
all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente
al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in
caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di
rinunzia, nel diritto all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di
separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri
da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c)
i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi
alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie
per l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri
degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di
bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne
facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste
dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
600. Al fine di consentire la corretta e puntuale
realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti
proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed
esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell’edilizia
residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla
regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di
cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
603. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi
di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera
e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate
dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2006, a
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
607. In applicazione dell’articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione
di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente
legge.
609. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
611. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti
territoriali.
612. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio
2006.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli