Il factoring
L’espressione factoring definisce un particolare tipo di contratto con cui un
imprenditore (cedente o fornitore) si impegna a cedere ad un altro imprenditore
(factor) tutti i crediti derivati o derivandi (futuri) dall’esercizio della sua
impresa.
La cessione avviene talvolta pro soluto, quando il factor si assume il
rischio dell’insolvenza, ma più spesso con rivalsa (pro solvendo),
in caso di mancato pagamento. Dal valore nominale del credito viene detratta
una commissione proporzionata all’attività e al rischio del factor.
Nel contratto di "factoring" la cessione dei crediti si perfeziona
con il consenso dei contraenti (cedente fornitore e cessionario
"factor") indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto
e dalla sua conoscenza della cessione, ma al perfezionamento non segue
necessariamente l'effetto traslativo in quanto ove oggetto della cessione sia
un credito futuro tale effetto è rimandato al momento della nascita del
credito stesso e prima di allora il contratto svolge efficacia puramente
obbligatoria.
Il "factor" a sua volta può obbligarsi a fornire alla
controparte altri servizi (di informazione, consulenza, collaborazione nella
gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto,
con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività,
variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di
assunzione del rischio dell'operazione. A fronte di tali molteplici funzioni
economiche, in forza delle quali il contratto non si esaurisce nella pura e
semplice cessione di uno o più crediti, ma comporta per le parti e
soprattutto per il "factor" l'assunzione di fondamentali obbligazioni
(di "facere", "non facere", "prestare") non
strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel
regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è
presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le
anticipazioni pattuite, la circostanza che il finanziamento sia compensabile
con poste emergenti dal conto del dare e dell'avere non contraddice affatto il
ruolo, che le anticipazioni possono assumere, di pagamento del corrispettivo,
giacchè dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato
finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta
andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal
"factor" venga da lui ritenuto in relazione alle anticipazioni
versate ed agli altri costi preventivamente concordati dell'operazione, la
quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento, assunto nella
fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della
cessione; mentre nel caso di mancata esazione dei crediti - se è stata
convenuta, come ordinariamente prevede l'art. 4 l. 21 febbraio 1991 n. 52, la
garanzia della solvenza del debitore - di quelle anticipazioni il fornitore
è tenuto al rimborso.
In sostanza il contratto di "factoring" è una convenzione
complessa nella quale confluiscono elementi sia di finanziamento, sia di
trasferimento dei crediti, sia di gestione della totalità dei crediti,
con prevalenza delle prime due funzioni di finanziamento e di trasferimento dei
crediti.
Funzioni
L’imprenditore cedente – mediante il ricorso al factoring – può ottenere
molteplici vantaggi, come la semplificazione della gestione commerciale e
l’alleggerimento dei servizi contabili; la possibilità di ottenere
informazioni commerciali; un miglioramento della situazione finanziaria,
mediante la mobilizzazione del portafoglio clienti; generali economie di
gestione, per la riduzione di tutte le spese collegate con il contenzioso
d’incasso.
La cessione dei crediti d’impresa
Nel nostro ordinamento, la realizzazione degli interessi perseguiti con il
contratto di factoring è stata affidata all’istituto della cessione del
credito e la L. 21/2/1991 n. 52 ha inteso dare una regolamentazione specifica
alla cessione dei crediti di impresa, facendo salva – per le altre cessioni di
credito – l’applicazione delle norme del codice civile (artt. 1260-1267).
Tuttavia anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 52 del 1991 sulla
cessione dei crediti d'impresa il contratto di factoring rimane un contratto
atipico, il cui elemento costante è la gestione dei crediti di
un'impresa attuata mediante lo strumento formale della cessione del credito con
le possibili varianti del finanziamento in favore dell'impresa e
dell'assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore.
La principale peculiarità di questa disciplina riguarda il trasferimento
del credito che è valido ed efficace nei confronti del ceduto a
prescindere da ogni e qualsiasi comunicazione allo stesso ed il factor, alla
scadenza, può pretendere il pagamento dal debitore purché
dimostri di essere titolare del credito.