Il mandato
Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga
a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte
(mandante) (art. 1703 c.c.).
Il mandato può essere:
-
con rappresentanza: in questo caso il mandatario agisce non solo
per conto, ma anche nel nome del mandante (c.d. spendita del nome);
-
Il mandato
è in tal caso collegato ad una procura (atto unilaterale che conferisce
il relativo potere al mandatario), per cui gli effetti si verificano
direttamente nella sfera giuridica del mandante (art. 1704 c.c.);
-
senza rappresentanza: in questo caso, invece, il mandatario
agisce in nome proprio e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal
negozio, mentre i terzi non entrano in alcun rapporto col mandante (art. 1705
c.c.). In questo caso i creditori del mandatario non possono far valere le loro
ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in
nome proprio, purchè, trattandosi di beni mobili o di crediti, il
mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento,
ovvero trattandosi di beni immobili o di mobili registrati, sia anteriore al
pignoramento la trascrizione dell’atto di trasferimento o della domanda
giudiziale diretta ad ottenerlo (art. 1707 c.c.)
In particolare:
-
gli immobile o mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario
che li ha acquistati ne diventa il proprietario, ma ha l’obbligo di trasferirli
al mandante con un successivo negozio (art. 1706 c.c.) altrimenti il mandante
stesso può chiedere al giudice che attui il trasferimento mediante
sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.);
-
per i beni mobili, invece, deve ritenersi che – pur
acquistandoli il mandatario in nome proprio – si hanno, in effetti, due
trasferimenti logicamente successivi, ma cronologicamente contemporanei: un
primo dal terzo al mandatario e un secondo dal mandatario al mandante.
Di conseguenza il mandante può rivendicare direttamente dal mandatario
le cose da quest’ultimo acquistate in nome per proprio (del mandatario) ma per
suo conto (del mandante); sono comunque fatti salvi i diritti acquistati dai
terzi, per effetto del possesso di buona fede (art. 1706 c.c.);
Oggetto del contratto è sempre il compimento di atti giuridici e di tutti
gli atti strumentali necessari al compimento di quelli per i quali il mandato
è stato conferito (art. 1708 1°co. C.c.). Il mandato si presume
oneroso; l’onerosità però è carattere normale del
contratto, ma non essenziale e pertanto può essere stipulato anche a
titolo gratuito (art. 1709 c.c.).
Per la conclusione del contratto non è richiesta alcuna forma ad
substantiam.
Specie di mandato
Rispetto ai poteri che attribuisce alle parti il mandato può essere:
-
generale se riveste globalmente tutti gli interessi del mandante (comprende però
solo gli atti di ordinaria amministrazione);
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generico, se riguarda alcuni specifici poteri;
-
specifico, se riguarda specifici poteri in relazione a determinati
beni.
Rispetto agli interessi che persegue, il mandato può essere conferito:
-
nell’interesse esclusivo del mandante: è sempre revocabile
(art. 1723-1724 c.c.);
-
nell’interesse del mandante e del mandatario: è irrevocabile;
-
nell’interesse del mandante e di terzi: è irrevocabile. Si
ricordi, comunque, che il mandato può divenire irrevocabile anche per
espressa volontà delle parti.
Rispetto ai soggetti, il mandato può essere:
-
collettivo: conferito da più persone ad un solo mandatario, con
unico atto e nell’interesse comune;
-
congiuntivo:conferito a più persone destinate ad agire
congiuntamente (ne alter sine altero gerat);
-
disgiuntivo: conferito a più mandatari, i quali possono
operare anche separatamente.
Obblighi del mandatario (artt. 1710-1718 c.c.)
-
Il
mandatario è tenuto ad eseguire quanto il mandato gli prescrive con la
diligenza del buon padre di famiglia. La sua responsabilità per colpa
è valutata con minor rigore se il mandato è stato conferito a
titolo gratuito;
-
Il mandatario non risponde verso il mandante delle obbligazioni che ha
assunto dai terzi con i quali ha contrattato;
-
Il mandatario non può, nell’esecuzione del mandato, eccedere i limiti
fissati nel contratto;
-
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute, che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato;
-
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state
spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte
al vettore;
-
A mandato eseguito, il mandatario deve darne notizia al mandante e presentare
il rendiconto.
Obblighi del mandante (artt. 1719-1720)
Il mandante dal suo conto è tenuto a:
-
somministrare al mandatario i mezzi necessari per la esecuzione del mandato;
-
rimborsargli le anticipazioni e le spese;
-
pagargli l’eventuale compenso;
-
risarcirgli i danni eventualmente subiti nell’esecuzione dell’incarico.
Estinzione del mandato
Il mandato si estingue per:
-
scadenza del termine;
-
compimento dell’affare da parte del mandatario;
-
morte, interdizione o inabilitazione del mandatario o del mandante (il
contratto, infatti, si basa sull’intuitus personae);
-
rinunzia del mandatario;
-
revoca del mandante (a meno che non sia stabilita una clausola di
irrevocabilità, o il mandato sia stato conferito anche nell’interesse
del mandatario o di terzi).