La dichiarazione in dogana ed il modello DAU
La dichiarazione in dogana è un atto unilaterale che deve essere compiuto dal
titolare o da altro possessore delle merci al momento in cui le stesse
attraversano la linea doganale comunitaria, come definita all’Art. 2 del Codice
Doganale ovvero, quanto alla normativa nazionale, dall’Art. 2 del D.P.R.
43/1973, ed in ogni altro caso in cui alle merci oggetto della dichiarazione
debba essere assegnata una destinazione doganale diversa da quella alla quale
sono state precedentemente vincolate (è il caso, ad esempio, di merci detenute
presso depositi doganali); quindi, ogni operazione doganale deve essere
preceduta da una dichiarazione in dogana, da rendersi ai sensi dell’Art. 64 del
Codice Doganale Comunitario (Art. 56 T.u.l.d.). La dichiarazione in dogana può
essere fatta per iscritto, ovvero avvalendosi disistemi informatici, ovvero per
via orale quando questo sia previsto dalle vigenti disposizioni (si tratta di
casi residuali, ad esempio relativi a merci o beni di modico valore ovvero dei
beni che costituiscono bagaglio a mano dei viaggiatori e altri casi similari,
di importanza marginale per le operazioni aziendali). La regola è costituita
dalla dichiarazione scritta, che, al momento, costituisce la stragrande
maggioranza dei casi di dichiarazione doganale. Il numero di dichiarazioni
scrite è destinato comunque ad essere ridotto, ad esempio, per il crescente
utilizzo nei regimi di transito delle procedure N.C.T.S. (new computerized
transit system) che permetteranno di sostituire alle dichiarazioni
doganali tradizionali dei particolari messaggi elettronici ad effetto
equivalente, con conseguente riduzione della documentazione a scorta delle
merci viaggianti.
Le dichiarazioni scritte, che costituiscono ancora la normalità per l’Azienda,
debbono essere redatte su un apposito formulario, denominato D.A.U. (documento
amministrativo unificato) il quale è identico per tutti i Paesi appartenenti
all’Unione Europea. Il documento DAU viene presentato in moduli costituiti da
otto esemplari – ovvero in moduli semplificati di quattro esemplari accoppiati
a due a due – che vengono utilizzati nel numero necessario di volta in volta
per la destinazione doganale desiderata.
La dichiarazione doganale deve essere
resa da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio
doganale competente la relativa merce, con due soli limiti: il dichiarante deve
essere stabilito all’interno della comunità europea (e questa previsione
manifesta tutta la propria forza in applicazione dell’Art. 788 comma II del
Regolamento attuativo del Codice Doganale). Alla dichiarazione scritta devono
essere allegati tutti i documenti necessari per poter consentire l’applicazione
delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci
sono dichiarate: ad esempio, per il vincolo delle merci al regime del
perfezionamento passivo in esportazione sarà necessario allegare la fattura pro
forma delle stesse (al fine di provare il trasferimento senza passaggio della
proprietà), per il vincolo delle merci all’importazione definitiva con
applicazione di un regime daziario preferenziale saranno necessari i relativi
certificati comprovanti l’origine stessa ecc. ecc.).
A norma dell’Art. 5 del
Codice Doganale, ciascuno ha il diritto di farsi rappresentare in Dogana per
l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale: ed
infatti, normalmente, l’azienda viene rappresentata nelle operazioni doganali
dallo spedizioniere che agisce – nella stragrande maggioranza dei casi – in
rappresentanza c.d. diretta: agisce cioè in nome e per conto
dell’Azienda da lui rappresentata e le dichiarazioni dello spedizioniere – che
costituiscono oggetto del mandato da questi ricevuto – vengono riferite
direttamente all’Azienda stessa.
Una volta presentata la dichiarazione doganale
(le modalità di compilazione del DAU costituiscono un argomento di un
tecnicismo tale da non poter essere affrontato in questa sede) il dichiarante
può esser autorizzato, su sua richiesta, a rettificare la dichiarazione già
presentata (ad esempio, in caso di errore o discrepanza in relazione alle
merci, ovvero in caso di modifica del regime o altra destinazione doganale) a
condizione che la rettifica non faccia divenire oggetto della dichiarazione
merci diverse da quelle che hanno costituito oggetto della dichiarazione
iniziale. Va sottolineato che, in ogni caso, la rettifica non potrà essere
autorizzata quando l’autorità doganale ha informato che vuole procedere a
verifica delle merci, ovvero ha constatato inesattezze nella dichiarazione,
ovvero ha autorizzato lo svincolo delle merci; in quest’ultimo caso, in
particolare, è tecnicamente necessaria una nuova dichiarazione; la legislazione
nazionale tratta dei casi di modifica della dichiarazione all’art. 7 del d.lgs.
374/1990 che riprende, sostanzialmente, le disposizione dettate in materia dal
Codice doganale comunitario. La dichiarazione doganale potrà essere invalidata
(non, già, rettificata) quando il dichiarante fornisce la prova che la merce è
stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato nella stessa o che,
a seguito di particolari circostanze (che il codice non specifica) non è più
giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale è stata
dichiarata. Questa particolare modalità di invalidazione della dichiarazione
può essere utilizzata in un particolarissimo caso di pignoramento, quando cioè
l’atto esecutivo colpisca beni del debitore che siano stati già dichiarati per
un regime doganale definitivo (ad esempio, l’esportazione). Nella fattispecie
il creditore istante – a norma dell’Art. 64 del Codice Doganale – ha la
possibilità di presentare la merce al servizio doganale in forza del titolo
esecutivo e diviene, pertanto, dichiarante autorizzato a presentare istanza di
invalidazione della precedente dichiarazione al fine di ottenere lo svincolo
delle merci pignorate.
La dichiarazione in dogana, peraltro, deve contenere alcuni contenuti minimi che
sono regolati, oltre che dal Codice doganale comunitario, anche dalla normativa
nazionale ed in particolare dal d. lgs. 08 novembre 1990 n. 374 che, all’Art.
4, ne disciplina forma, contenuto e casi di nullità. Va chiarito che a norma
del successivo Art. 5 la dichiarazione può essere presentata anche incompleta,
a condizione che sia possibile, all’atto
della dichiarazione stessa, l’identificazione del dichiarante e la
determinazione dei tributi dovuti sia con riferimento alla fiscalità
comunitaria (dazi) che a quella interna (IVA ed accise). Sarà la dogana a
determinare le modalità per la successiva integrazione della dichiarazione
stessa. A norma dell’art. 8 del d. lgs. 374/1990 la dichiarazione doganale
viene controllata dai funzionari preposti e, se considerata conforme, viene
vistata ed assume il valore di bolletta doganale. Come si comprende, la
dichiarazione doganale è un atto fondamentale in quanto, nel momento in cui la
stessa assume il valore di bolletta doganale, viene definito l’accertamento dei
diritti dovuti all’erario ed alle casse comunitarie: dalla data di annotazione
della bolletta doganale l’accertamento dei diritti diviene definitivo;
l’ufficio doganale provvede alla consegna della bolletta al dichiarante
soltanto dopo la riscossione dei diritti o – se del caso – all’assunzione delle
garanzie previste (nel caso di utilizzo di regimi doganali di classe
sospensiva); va doverosamente notato che soltanto la consegna della bolletta
doganale permette il rilascio delle merci dichiarate ed il loro vincolo alla
destinazione doganale richiesta dal dichiarante.