La trasformazione sotto controllo doganale
La Trasformazione Sotto Controllo Doganale è disciplinata
dagli Articoli da 130 a 136 del Codice Doganale Comunitario, dagli Articoli 551
e 552 del relativo Regolamento di attuazione; gli articoli da 449 a 523 dello
stesso regolamento vi si applicano in quanto si tratta di disposizioni comuni a
tutti i regimi doganali economici. Come per gli altri regimi doganali di tipo
economico, anche per poter usufruire della Trasformazione Sotto Controllo
Doganale è necessario che l’Azienda ottenga una apposita autorizzazione che può
essere concessa o al soggetto che esercita direttamente la trasformazione,
ovvero a chi la fa esercitare da terzi per proprio conto.
L’autorizzazione ad esercitare attività di trasformazione
sotto controllo doganale normalmente si riferisce ad attività future; tuttavia
i suoi effetti possono essa può essere fatta retroagire sino alla data di
presentazione della domanda; l’autorizzazione può avere una durata massima di
tre anni, salvo casi di proroga concessa in ipotesi particolari e documentate,
come previsto dall’Art. 507 III del Regolamento attuativo del Codice Doganale
(DAC).
Il regime della Trasformazione Sotto Controllo Doganale
richiede che siano soddisfatte le cosiddette “condizioni economiche”, (Art. 133
CDC): dette condizioni si considerano esistenti ed osservate nei casi previsti
dall’allegato 76/A del DAC e quindi il regime, per le merci indicate, viene
concesso senza necessità di ulteriori indagini; diversamente, nei casi di cui
all’allegato 76/B del DAC, l’osservanza delle singole condizioni deve essere
valutata sulla base del “caso per caso”; va ricordato che in ogni caso le
condizioni economiche vanno valutate quando l’autorizzazione al regime comporta
per l’azienda richiedente un risparmio in termini di dazio di importi pari o
superiori a cinquantamila Euro per anno.
L’istanza di autorizzazione deve essere presentata presso
l’autorità doganale competente per territorio, che normalmente coincide con la
dogana del luogo dove vengono effettuate le operazioni. Essa va presentata su
modulo conforme al modello riprodotto nell’allegato 67 al Regolamento di
attuazione del Codice Doganale Comunitario, con la sola eccezione rappresentata
dalle merci di cui all’allegato 76/A, nel quale caso l’istanza può essere
presentata anche mediante dichiarazione doganale o per via telematica.
Nel caso di autorizzazioni uniche per più luoghi diversi,
l’interpretazione letterale della norma di cui all’Art. 500 II comma DAC pare
attribuire la competenza alla dogana del luogo presso il quale il richiedente
tiene la propria contabilità, a condizione ulteriore che ivi avvenga – almeno
in parte – il processo di trasformazione.
Sotto il profilo operativo, l’Azienda deve vincolare le merci
al regime con una dichiarazione che sarà identificata, nella Casella 1 del
formulario DAU, con la dicitura IM – 9; dopo la presentazione della merce in
dogana ed il relativo vincolo al regime prescelto gli uffici procederanno alla
liquidazione dell’IVA come in un caso di ordinaria importazione. Il valore
imponibile ai fini IVA viene a norma dell’Art. 69 del DPR 633/1972: pertanto
l’importo del tributo sarà calcolato applicando l’aliquota di riferimento al
valore di fattura oltre ai dazi dovuti calcolati sulla nomenclatura combinata
dei prodotti al termine della trasformazione, comprensivi dei costi di
trasformazione.
Al fine di determinare il valore delle merci al fine di
applicare alle stesse i dazi dovuti, la norma di riferimento è l’art. 551 III
comma DAC, a quale offre all’operatore quattro possibili scelte:
-
il valore di transazione di merci identiche, cedute all’esportazione a
destinazione della Comunità, relativo al momento dell’immissione in libera
pratica dei prodotti trasformati;
-
il valore di transazione di merci similari, alle medesime condizioni;
-
il valore fondato sul prezzo unitario, corrispondente alle vendite in Unione
Europea di merci importate, identiche o similari, effettuate da soggetti
indipendenti tra di loro;
-
il valore delle merci in dogana delle merci di importazione, aggiungendovi i
costi di trasformazione.
L’Azienda è libera di scegliere la modalità di valutazione
del valore che le risulta più conveniente.
È possibile decidere lo svincolo totale o parziale delle
merci assoggettate al regime della trasformazione sotto controllo doganale
senza che le trasformazioni dichiarate avvengano in tutto o in parte: in tal
caso l’obbligazione doganale deve essere determinata con riferimento alle merci
di importazione dichiarate al momento del loro vincolo al regime sospensivo
prescelto.
La Trasformazione Sotto Controllo Doganale
ha precise implicazioni anche in materia di trattamento (eventualmente)
preferenziale da attribuire alle merci dichiarate per tale regime. Prevede
infatti l’Art. 136 del Codice Doganale comunitario, con una disposizione che
forse non brilla per eccessiva chiarezza, che “se nel momento in cui sono state
vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale le merci di
importazione soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un
trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applica a
prodotti identici ai prodotti trasformati immessi in libera pratica, i dazi
all’importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati sono calcolati in
base all’aliquota di dazio applicabile nel quadro di detto trattamento
tariffario”.
Al momento della chiusura del regime (cioè, nel momento in
cui le merci vengono dichiarate per un regime differente) è necessario
provvedere ad aggiornare il cosiddetto conto di appuramento.
Infatti l’autorità doganale concede un tempo massimo dalla
data del vincolo delle merci entro il quale le stesse debbono essere immesse in
libera pratica: eseguita l’operazione, la dogana provvede all’incasso degli
importi dovuti e svincola la cauzione che depositata al momento dell’apertura
del regime.
L’art. 143 DAC definisce il concetto di persone “legate”.