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FALLIMENTO
Decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (in Gazz. Uff., 9 agosto,
n. 185). - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.
1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
Preambolo
Il
Presidente della Repubblica:
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il Governo ad emanare,
entro centottana giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto
legislativo recante la nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
Visto l'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, che ha prorogato al 30 settembre 1999 il termine per
l'emanazione del decreto legislativo; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del Ministro di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo
1
Natura
e finalità dell'amministrazione straordinaria.
1.
L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale
della grande impresa commerciale insolvente, con finalità
conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione,
riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
Articolo
2
Imprese
soggette all'amministrazione straordinaria.
1.
Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria,
alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto,
le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni
sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a)
un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi
al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore
a duecento da almeno un anno,
b)
debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi
tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che
dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo
esercizio.
Titolo
II
DICHIARAZIONE
DELLO STATO DI INSOLVENZA
Capo I
Articolo
3
Accertamento
dello stato di insolvenza.
1.
Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 si trova
in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa
ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno
o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio,
dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.
2.
Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in
base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 («legge fallimentare»), si dovrebbe
far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa
alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione
controllata.
Articolo
4
Dichiarazione
dello stato di insolvenza di una impresa individuale.
1.
La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa
individuale è soggetta alle disposizioni degli articoli 10
e 11 della legge fallimentare.
2.
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato
di insolvenza si applicano le disposizioni dell'art. 12 della
legge fallimentare.
Articolo
5
Obblighi
dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato
di insolvenza.
1.
L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato
di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno
determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della
valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni
indicati negli articoli 2 e 27.
2.
L'imprenditore deve altresì depositare presso la cancelleria
del tribunale:
a)
le scritture contabili;
b)
i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
c)
una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta
giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;
d)
l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione;
e)
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari
su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse
e del titolo da cui deriva il diritto.
Articolo
6
Ricorso
dei creditori.
1.
Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato
di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione
del tribunale adito.
2.
Se l'elezione di domicilio manca, ovvero è insufficiente o
inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono
effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento
sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.
Articolo
7
Procedimento.
1.
Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore,
il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato («Ministro dell'industria»), il quale può
designare un delegato per la comparizione o far pervenire
un parere scritto. L'audizione può essere delegata dal tribunale
ad uno dei componenti del collegio.
2.
Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione
e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore
a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato
dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari
ragioni di urgenza.
3.
L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria
contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza,
uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione
dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari è stabilito
dal tribunale.
Articolo
8
Sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza.
1.
Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il
tribunale:
a)
nomina il giudice delegato per la procedura;
b)
nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione
del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione
non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7,
comma 3;
c)
ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in
cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi
si è provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;
d)
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali
mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine
non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi
giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione
in cancelleria delle domande;
e)
stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui,
nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera
d), si procederà all'esame dello stato
passivo davanti al giudice delegato;
f)
stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non
si provveda a norma dell'art. 30, è lasciata all'imprenditore
insolvente o è affidata al commissario giudiziale.
2.
La nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi
di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.
3.
La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini
stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge
fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente
decreto. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata
entro tre giorni al Ministro dell'industria.
Articolo
9
Opposizione
alla dichiarazione dello stato di insolvenza.
1.
Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
può essere proposta opposizione da qualunque interessato,
davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di
trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla
data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla
data dell'affissione.
2.
L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato
al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione
dell'insolvenza, nonchè all'imprenditore dichiarato insolvente,
se l'opponente è soggetto diverso da quest'ultimo.
3.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Articolo
10
Revoca
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
1.
La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza
è comunicata e affissa a norma dell'art. 8, comma 3.
2.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli
organi della procedura.
Articolo
11
Accoglimento
dell'opposizione per mancanza dei requisiti per l'ammissione
all'amministrazione straordinaria.
1.
L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'art.
2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di
insolvenza.
2.
Quando è passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione
per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura
in fallimento, sempre che questo non sia stato già dichiarato
a norma degli articoli 30, 69 e 70.
3.
Si applicano le disposizioni dell'art. 71, commi 2 e 3.
Articolo
12
Rigetto
del ricorso.
1.
Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello
stato di insolvenza provvede con decreto motivato.
2.
Contro il decreto il ricorrente può, entro quindici giorni
dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello,
la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante
e l'imprenditore.
3.
La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio
gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di
insolvenza.
Articolo
13
Competenza
del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza.
1.
Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente
a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque
ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari,
per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Articolo
14
Giudice
delegato.
1.
Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza
con decreto.
2.
I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti
del giudice delegato al fallimento.
Articolo
15
Commissario
giudiziale.
1.
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2.
In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi
deliberano a maggioranza. La rappresentanza è esercitata da
almeno due di essi.
3.
Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli
articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare,
salvo quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, e 47 del
presente decreto.
Articolo
16
Sostituzione
del commissario giudiziale.
1.
Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale
il tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare
il nuovo commissario, stabilendo il termine entro il quale
l'indicazione deve pervenire.
2.
Il tribunale nomina il nuovo commissario in conformità dell'indicazione
del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa
non è pervenuta nel termine.
Articolo
17
Reclamo
contro gli atti del commissario giudiziale.
1.
Contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale
chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al giudice
delegato, che decide con decreto motivato.
2.
Il decreto del giudice delegato è impugnabile nei modi indicati
dall'art. 14, comma 2.
Capo
III
Effetti
e provvedimenti immediati.
Articolo
18
Effetti
della dichiarazione dello stato di insolvenza.
1.
La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina
gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169
della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi
limiti che nel fallimento, la disposizione dell'art. 54, terzo
comma, della legge fallimentare.
2.
Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti
anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti
dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione
del giudice delegato.
Articolo
19
Affidamento
della gestione dell'impresa al commissario giudiziale.
1.
L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale,
ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato
di insolvenza, può essere disposto dal tribunale con successivo
decreto.
2.
Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione
e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle
imprese.
3.
Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione
al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti
dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare,
sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano
altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge
fallimentare, salva la facoltà del tribunale di stabilire
ulteriori limiti ai suoi poteri.
4.
Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale
cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto
a norma dell'art. 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto
deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la
presentazione delle osservazioni è data notizia mediante affissione,
a cura del cancelliere; tale formalità sostituisce la comunicazione
ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo
art. 116 della legge fallimentare.
Articolo
20
Crediti
sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa.
1.
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa
e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione
dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione,
a norma dell'art. 111, primo comma, n. 1), della legge fallimentare.
Articolo
21
Provvedimenti
conservativi.
1.
Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti
conservativi opportuni nell'interesse della procedura.
Articolo
22
Avviso
ai creditori per l'accertamento del passivo.
1.
Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi
che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore
insolvente il termine entro il quale devono far pervenire
in cancelleria le loro domande, nonchè le disposizioni della
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano
l'accertamento del passivo.
2.
La comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata
o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione.
Capo
IV
Società
con soci illimitatamente responsabili.
Articolo
23
Dichiarazione
dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente
responsabili.
1.
Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza
di una società con soci illimitatamente responsabili previsti
dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente
responsabili.
2.
Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto
l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza
è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla
data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili
ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della
società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente
a tale data.
3.
Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente
responsabili nelle forme previste dall'art. 7, commi 1 e 2.
4.
Contro la sentenza il socio può proporre opposizione a norma
dell'art. 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Articolo
24
Accertamento
successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile.
1.
Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta
dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della società
o di una impresa individuale, il tribunale estende i relativi
effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio,
che è comunicata ed affissa a norma dell'art. 8, comma 3.
2.
Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'art.
3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero
d'ufficio.
3.
Se la società o l'impresa individuale è stata ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso può
essere proposto anche dal commissario straordinario.
4.
Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi
2, 3 e 4, sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza
la sentenza di estensione.
Articolo
25
Estensione
dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci
illimitatamente responsabili.
1.
I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria,
di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure,
previsti dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente
responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione
dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del
fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati
falliti.
Articolo
26
Società
cooperative.
1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società
cooperative.
Titolo
III
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
Capo
I
Apertura
della procedura.
Articolo
27
Condizioni
per l'ammissione alla procedura.
1.
Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora
presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico delle attività imprenditoriali.
2.
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a)
tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di
un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di
durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei
complessi aziendali»);
b)
tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa,
sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore
a due anni («programma di ristrutturazione»).
Articolo
28
Relazione
del commissario giudiziale.
1.
Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza,
il commissario giudiziale deposita in cancelleria una relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello
stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza
delle condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria.
2.
Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo
delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione
dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3.
Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario
giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria,
depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.
4.
Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione è affisso
entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
5.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne
copia.
Articolo
29
Parere
del Ministero dell'industria e osservazioni.
1.
Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla
ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita
in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione
dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione
straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'art. 30
anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato
nel termine.
2.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel
termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito
della relazione.
Articolo
30
Apertura
della procedura. Dichiarazione di fallimento.
1.
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione,
tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonchè
degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara
con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'art.
27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.
2.
I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi
a norma dell'art. 8, comma 3. Di essi è data altresì comunicazione,
a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa
ha la sede principale.
Articolo
31
Dichiarazione
di fallimento.
1.
Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato
per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano
le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'art.
34.
2.
L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue
sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza.
Articolo
32
Provvedimenti
per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.
1.
Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione
straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti
opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa,
sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina
del commissario straordinario.
Articolo
33
Reclamo
avverso il decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria
o di dichiarazione del fallimento.
1.
Contro i decreti previsti dall'art. 30, comma 1, chiunque
vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello
nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il
Ministro dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per
il creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato
di insolvenza, dalla data della comunicazione; per ogni altro
interessato, dalla data dell'affissione.
2.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto.
3.
Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto
o che possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza.
4.
La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti
i soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte
sente altresì il commissario giudiziale, anche se cessato
dalle funzioni, nonchè il commissario straordinario o il curatore,
secondo che il reclamo sia proposto avverso il decreto di
apertura della procedura di amministrazione straordinaria
o il decreto che dichiara il fallimento. Se il commissario
straordinario non è stato ancora nominato, è sentito esclusivamente
il commissario giudiziale.
5.
La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione
del procedimento di reclamo a norma dell'art. 295 del codice
di procedura civile.
6.
Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti
al tribunale affinchè adotti i provvedimenti previsti dagli
articoli 30, 31 e 32, in conformità della decisione della
corte stessa. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli
atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Articolo
34
Giudizi
in corso nei confronti del commissario giudiziale.
1.
Se i decreti previsti dall'art. 30, comma 1, sono emessi mentre
è in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o
il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di
amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento,
intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario
giudiziale.
2.
In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti
del commissario giudiziale, salva la facoltà delle parti di
chiamare nel processo il commissario straordinario o il curatore.
3.
Se alla data dei decreti previsti dall'art. 30, comma 1, non
è ancora scaduto il termine per proporre opposizione alla
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l'atto di
opposizione è notificato al commissario straordinario, ove
nominato, o al curatore, in luogo del commissario giudiziale.
4.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri
giudizi in corso nei quali è parte il commissario giudiziale.
Articolo
35
Conversione
del fallimento a seguito di accoglimento dell'opposizione.
1.
L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita,
dei requisiti indicati dall'art. 2 non comporta la revoca
della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base
alle disposizioni della legge fallimentare.
2.
Quando è passata in giudicato la sentenza che accoglie per
tale motivo l'opposizione prevista dall'art. 18 della legge
fallimentare, il tribunale che ha dichiarato il fallimento,
ove non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con
decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere
al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione
contenente una valutazione motivata circa l'esistenza delle
condizioni previste dall'art. 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa
fallita alla procedura di amministrazione straordinaria.
3.
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione,
con decreto motivato dispone la conversione del fallimento
in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non
sussistono le condizioni per farvi luogo.
4.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito
al commissario giudiziale il curatore.
Articolo
36
Disposizioni
applicabili all'amministrazione straordinaria.
1.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto
compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa,
sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario,
Articolo
37
Vigilanza
sulla procedura.
1.
La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad
opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza
del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale
e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate.
2.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente
decreto il Ministero può avvalersi dell'opera di esperti o
di società specializzate, a norma dell'art. 3 della legge
11 maggio 1999, n. 140.
3.
Il Ministero dell'industria può altresì avvalersi del personale
della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari
ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e dell'adozione
degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
Articolo
38
Nomina
del commissario straordinario.
1.
Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara
aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con
decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo
caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza
è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.
2.
La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale
rilevanza e complessità della procedura.
3.
Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato
lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese,
nonchè alla regione ed al comune in cuil'impresa ha la sede
principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi
informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo
le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art.
94.
4.
Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni
del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art.
34.
Articolo
39
Criteri
per la scelta dei commissari e degli esperti.
1.
Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, sono stabili i requisiti
di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali
e dei commissari straordinari.
2.
Il Ministro dell'industria stabilisce altresì preventivamente,
con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti
la cui opera è richiesta dalla procedura.
Articolo
40
Poteri
del commissario straordinario.
1.
Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e
l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e
dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura,
fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'art. 148, secondo
comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale.
Articolo
41
Intrasmissibilità
delle attribuzioni del commissario straordinario.
1.
Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del
proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la
propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione
corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega può essere
conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione
del Ministero dell'industria.
2.
Il commissario può essere altresì autorizzato dal Ministero
dell'industria a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria
responsabilità.
Articolo
42
Controllo
preventivo sugli atti del commissario straordinario.
1.
Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
sentito il comitato di sorveglianza:
a)
gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami
di aziende;
b)
gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e
di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di
alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno
e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a
lire quattrocento milioni.
Articolo
43
Revoca
del commissario straordinario.
1.
Il Ministro dell'industria può in ogni tempo, su proposta
del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario
straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei
motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti
e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie
deduzioni.
Articolo
44
Rendiconto
del commissario straordinario.
1.
Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche
durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto
della gestione a norma dell'art. 75.
Articolo
45
Nomina
del comitato di sorveglianza.
1.
Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario,
il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato
di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due
di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque
membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri
residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività
esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.
2.
Il Ministro nomina, altresì, tra i membri del comitato, il
presidente.
3.
Il decreto di nomina del comitato è comunicato al tribunale
che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonchè alla regione
ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
4.
I membri del comitato nominati in qualità di esperti hanno
diritto a compenso secondo le disposizioni del regolamento
previsto dall'art. 47; gli altri membri al solo rimborso delle
spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero
dell'industria.
Articolo
46
Funzioni
del comitato di sorveglianza.
1.
Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del
commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni
altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.
2.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di
voti dei suoi componenti.
3.
Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta,
salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi
entro un termine più breve, comunque non inferiore a tre giorni.
4.
Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento
ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura
e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario
e all'imprenditore insolvente.
Articolo
47
Compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.
1.
L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale,
al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati
con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2.
I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell'impresa sottoposta
alla procedura.
Articolo
48
Divieto
di azioni esecutive individuali.
1.
Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione
straordinarianon possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali, anche speciali.
Articolo
49
Azioni
revocatorie.
1.
Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca
degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni
della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare
possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto
se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione
dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della
procedura in fallimento.
2.
I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma
1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato
di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti
i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza
segua la dichiarazione di fallimento.
Articolo
50
Contratti
in corso.
1.
Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario
può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata
o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti
da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione
straordinaria.
2.
Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata,
il contratto continua ad avere esecuzione.
3.
Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro
contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario
di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il
quale il contratto si intende sciolto.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a)
ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano
ferme le disposizioni vigenti;
b)
se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore,
ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario
straordinario subentra, salvo patto contrario.
Articolo
51
Diritti
dell'altro contraente.
1.
I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento
o di subentro del commissario straordinario nei contratti
ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di
apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati
dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo
II della legge fallimentare.
2.
Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti
di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'art.
74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante
opera in condizione di monopolio.
3.
Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono
diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente
può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento
o del subentro del commissario straordinario nel contratto,
ove non ancora verificatosi, a norma dell'art. 55, terzo comma,
della legge fallimentare.
Articolo
52
Crediti
sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa.
1.
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa
e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti
in prededuzione a norma dell'art. 111, primo comma, n. 1),
della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo
alla procedura di amministrazione straordinaria.
Capo
IV
Accertamento
del passivo.
Articolo
53
Accertamento
del passivo.
1.
L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo
il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della
legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario
straordinario.
2.
Se è ammessa all'amministrazione straordinaria una società
con soci illimitatamente responsabili si applicano altresì
le disposizioni dell'art. 148, terzo, quarto e quinto comma,
della legge fallimentare.
Capo
V
Definizione
ed esecuzione del programma.
Articolo
54
Predisposizione
del programma.
1.
Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi
al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero
dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi
alternativi indicati nell'art. 27, comma 2.
2.
Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Ministero
dell'industria, per una sola volta e per non più di sessanta
giorni, se la definizione del programma risulta di particolare
complessità.
3.
Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga
del relativo termine è data notizia, entro tre giorni, al
tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura
del commissario straordinario.
4.
La mancata presentazione del programma nel termine originario
o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.
Articolo
55
Criteri
di definizione del programma.
1.
Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria
ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal
medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa
dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei
creditori.
2.
Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro
dello Stato di cui all'art. 2-bis
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre
agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate
dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni
ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Articolo
56
Contenuto
del programma.
1.
Il programma deve indicare:
a)
le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e
quelle da dismettere;
b)
il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali
all'esercizio dell'impresa;
c)
le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa;
d)
i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione
dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di
cui è prevista l'utilizzazione.
2.
Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali,
il programma deve altresì indicare le modalità della cessione,
segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonchè le previsioni
in ordine alla soddisfazione dei creditori.
3.
Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa,
il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito
nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione
dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali,
nonchè i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori,
anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle
scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
Articolo
57
Autorizzazione
all'esecuzione del programma.
1.
L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero dell'industria
con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta
giorni dalla sua presentazione.
2.
Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende
comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro
novanta giorni dalla presentazione.
3.
Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministero
chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma;
ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta
giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori
richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno
effetto sospensivo.
4.
I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art.
27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.
Articolo
58
Autorizzazione
all'esecuzione del programma in casi particolari.
1.
Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni
pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea
in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà, i termini per l'autorizzazione del
programma previsti dall'art. 57, commi 1 e 2, decorrono dalla
data della decisione della Commissione stessa.
2.
Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione
europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni
successivi alla presentazione del programma, il commissario
straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo
programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle
agevolazioni.
3.
Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2
entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto
al nuovo programma i termini previsti dall'art. 57, commi
2 e 3, sono ridotti della metà.
Articolo
59
Comunicazione
al tribunale del programma autorizzato.
1.
Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia
del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso
contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione
prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
2.
Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del
programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali
siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma
1. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato,
che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per
ragioni di riservatezza.
Articolo
60
Modifica
o sostituzione del programma autorizzato.
1.
Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario
può chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni,
la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione
con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli
previsti nell'art. 27, comma 2.
2.
La modifica o la sostituzione è autorizzata a norma degli
articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione
è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del
primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione
del programma di ristrutturazione con un programma di cessione
dei complessi aziendali, se interviene dopo che è trascorso
un anno dalla data di autorizzazione del primo programma.
3.
Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo
stabilito a norma dell'art. 27, comma 2, si computa in ogni
caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.
4.
Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi
aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni
proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni
della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare
sono sospese sino a quando è in corso l'esecuzione del programma
sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la
eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza
prevista dall'art. 297 del codice di procedura civile deve
essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione
del programma stesso.
Articolo
61
Esecuzione
del programma.
1.
Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette
all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito
dall'art. 42.
2.
Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro
dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio
dell'impresa e sulla esecuzione del programma.
3.
Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma,
il commissario presenta una relazione finale, con la quale
illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando
se gli obiettivi indicati nell'art. 27 siano stati o meno
conseguiti.
4.
Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza.
Copia delle medesime e del parere del comitato è depositata
entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del
tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione
ed estrarne copia.
Articolo
62
Alienazione
dei beni.
1.
L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità
delle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con
forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore
realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal
Ministro dell'industria.
2.
La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore
superiore a lire cento milioni è effettuata previo espletamento
di idonee forme di pubblicità.
3.
Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o
più esperti nominati dal commissario straordinario.
Articolo
63
Vendita
di aziende in esercizio.
1.
Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione
effettuata a norma dell'art. 62, comma 3, tiene conto della
redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel
biennio successivo.
2.
Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio,
l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio
le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo
periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3.
La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre
che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente
e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali
da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di
mantenimento dei livelli occupazionali.
4.
Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento
d'azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti
dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale
dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori
modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme
vigenti in materia.
5.
Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente
per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute,
anteriori al trasferimento.
Articolo
64
Cancellazione
delle iscrizioni e trascrizioni.
1.
La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione
e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi
sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dell'industria
con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.
Articolo
65
Impugnazione
degli atti di liquidazione.
1.
Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi,
relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione
straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale in confronto
del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
2.
Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto
a reclamo a norma dell'art. 739 del codice di procedura civile.
3.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4.
Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro
i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni,
previsti dall'art. 64, il tribunale ordina al conservatore
dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla
decisione assunta.
Articolo
66
Proroga
del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi
aziendali.
1.
Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali,
la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma
risultano in corso iniziative di imminente definizione, il
commissario straordinario può chiedere al tribunale, con l'autorizzazione
del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza,
la proroga del termine di scadenza del programma.
2.
La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo
non superiore a tre mesi.
3.
Il tribunale provvede con decreto motivato.
4.
Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario
presenta una ulteriore relazione a norma dell'art. 61, commi
3 e 4.
Capo
VI
Ripartizione
dell'attivo.
Articolo
67
Ripartizione
dell'attivo.
1.
Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma
di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di
deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo
a norma dell'art. 97 della legge fallimentare, se successiva,
il commissario straordinario presenta al giudice delegato
un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione
delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza.
2.
Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli
articoli 110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115
e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
3.
La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto
della gestione e la liquidazione del compenso al commissario
straordinario a norma dell'art. 75.
Articolo
68
Acconti
ai creditori.
1.
In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto
delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario
straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza
e con l'autorizzazione del giudice delegato, può distribuire
acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi,
sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via
definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
2.
Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti
dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori
per le vendite e somministrazioni di beni e per le prestazioni
di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei
sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente
dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente
previsti dall'art. 27, comma 2.
Capo
VII
Cessazione
della procedura.
Sezione
I
Conversione
dell'amministrazione straordinaria in fallimento.
Articolo
69
Conversione
in corso di procedura.
1.
Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di
amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può
essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dispone la convenzione
della procedura in fallimento.
2.
Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario
straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.
Articolo
70
Conversione
al termine della procedura.
1.
Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o
d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione
straordinaria in fallimento:
a)
quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione
dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta,
in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto
previsto dall'art. 66;
b)
quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione,
l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.
Articolo
71
Decreto
di conversione.
1.
La conversione della procedura di amministrazione straordinaria
in fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, è disposta
dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria,
il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.
2.
Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per
la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni
del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza.
L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue
sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza.
3.
Il decreto è comunicato e affisso a norma dell'art. 8, comma
3.
4.
Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la
richiesta del commissario straordinario chiunque vi abbia
interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine
di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore
insolvente ed il commissario straordinario, dalla comunicazione
del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.
5.
La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario
straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto
che accoglie il reclamo è comunicato e affisso a norma del
comma 3.
Articolo
72
Applicabilità
delle disposizioni relative alla chiusura.
1.
In tutti i casi in cui è disposta la conversione della procedura
di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario
straordinario presenta il bilancio della procedura con il
conto della gestione a norma dell'art. 75.
Sezione
II
Chiusura
della procedura.
Articolo
73
Cessazione
dell'esercizio dell'impresa.
1.
Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione
dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma,
originario o prorogato a norma dell'art. 66, è avvenuta la
integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su
richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara
con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2.
Il decreto è affisso e comunicato al Ministero dell'industria
e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere.
Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo
alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione;
la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito
il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
3.
A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione
straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura
concorsuale liquidatoria.
4.
La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo
è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli
42, 62, 64 e 65.
Articolo
74
Chiusura
della procedura.
1.
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a)
se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione
al passivo;
b)
se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore
insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente
le proprie obbligazioni;
c)
con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il
concordato.
2.
Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si
chiude altresì:
a)
quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale
dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo
estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura
e le relative spese;
b)
quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
Articolo
75
Bilancio
finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario.
1.
Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario
sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della
procedura con il conto della gestione, accompagnati da una
relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza
il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato
lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.
2.
Un avviso dell'avvenuto deposito è, a cura del cancelliere,
comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre
giorni.
3.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine
decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso
e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano
le disposizioni dell'art. 213, secondo comma, secondo e terzo
periodo, della legge fallimentare.
4.
Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte
osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono
approvati.
Articolo
76
Decreto
di chiusura.
1.
La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria
è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza
del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato
insolvente, ovvero d'ufficio.
2.
Si applicano le disposizioni dell'art. 71, commi 3, 4 e 5.
Articolo
77
Riapertura
della procedura.
1.
Nel caso previsto dall'art. 74, comma 2, lettera b),
il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su
istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque
creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione
straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta
che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in
misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore
offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori
vecchi e nuovi.
2.
Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza,
pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad
appello, con la quale:
a)
richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
b)
nomina il curatore;
c)
impartisce l'ordine previsto dall'art. 8, comma 1, lettera
c);
d)
stabilisce i termini previsti dall'art. 8, comma 1, lettere
d) ed e),
abbreviandoli di non oltre la metà.
3.
La sentenza è comunicata e affissa a norma dell'art. 8, comma
3.
Articolo
78
Concordato.
1.
Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare,
il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore
dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un
concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152 della
legge fallimentare, se si tratta di società.
2.
L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza
del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo
della procedura.
3.
Si applicano le disposizioni dell'art. 214, secondo, terzo,
quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito
al commissario liquidatore il commissario straordinario. I
termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione
previsti dal quarto comma dello stesso art. 214 decorrono
dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione.
Articolo
79
Concordato
particolare del socio.
1.
Nell'amministrazione straordinaria di una società con soci
a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla
procedura può proporre un concordato ai creditori sociali
e particolari che concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza
delle disposizioni dell'art. 78.
Titolo
IV
Capo
I
Estensione
dell'amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo.
Articolo
80
Definizioni.
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
capo si intendono:
a)
per «procedura madre», la procedura di amministrazione straordinaria
di una impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli
2 e 27, facente parte di un gruppo;
b)
per «imprese del gruppo»:
1)
le imprese che controllano direttamente o indirettamente la
società sottoposta alla procedura madre;
2)
le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa
sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
3)
le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi
o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette
ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla
procedura madre.
2.
Agli effetti del comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
Articolo
81
Amministrazione
straordinaria delle imprese del gruppo.
1.
Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre,
e fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo
soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano
in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione
straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti
previsti nell'art. 2.
2.
Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria
qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati
dall'art. 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la
gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo,
in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura
economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il
raggiungimento degli obiettivi della procedura.
Articolo
82
Accertamento
dei presupposti per l'ammissione alla procedura.
1.
L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa
del gruppo è effettuato dal tribunale del luogo in cui essa
ha la sede principale con l'osservanza delle disposizioni
del titolo II e del capo I del titolo III.
2.
Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza
dell'impresa del gruppo può essere proposto anche dal commissario
straordinario della procedura madre.
Articolo
83
Informazioni
sui rapporti di gruppo.
1.
Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'art.
80, comma 1, lettera b), il tribunale,
il Ministero dell'industria ed il commissario straordinario
possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per
le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio. Possono
chiedere, altresì, alle società fiduciarie previste dalla
legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalità degli effettivi
titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.
2.
Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
Articolo
84
Conversione
del fallimento in amministrazione straordinaria.
1.
Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso
dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo,
il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la
conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano
i presupposti stabiliti dall'art. 81 e sempre che non sia
già esaurita la liquidazione dell'attivo. Il tribunale provvede
su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio.
2.
Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto
il curatore ed il commissario straordinario a depositare in
cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro
trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata
circa la sussistenza dei presupposti per la conversione.
3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario
giudiziale il curatore ed il commissario straordinario.
Articolo
85
Organi
della procedura e imputazione delle spese.
1.
Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa
del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la
procedura madre, salva l'eventuale integrazione del comitato
di sorveglianza, anche in eccedenza rispetto al numero massimo
dei componenti stabilito dal comma 1 dell'art. 45, al fine
di assicurare il rispetto della disposizione prevista dal
secondo periodo dello stesso comma 1 dell'art. 45.
2.
Le spese generali della procedura sono imputate alle singole
imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
Articolo
86
Programma
delle imprese del gruppo.
1.
Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni
indicate nell'art. 27, il commissario straordinario predispone
un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti
dal comma 2 del medesimo articolo.
2.
Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura in
assenza delle condizioni indicate nell'art. 27, ed in considerazione
della opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza
nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone
un programma integrativo di quello approvato a norma dell'art.
57 nell'ambito della procedura madre o in relazione ad altra
impresa del gruppo ammessa alla procedura.
3.
Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini
stabiliti dall'art. 54, ridotti della metà.
Articolo
87
Conversione
dell'amministrazione straordinaria in fallimento.
1.
La conversione in fallimento e la chiusura della procedura
madre a norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano
la conversione in fallimento della procedura di amministrazione
straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali
non sussistono le condizioni previste dall'art. 27.
Capo
II
Responsabilità
e azioni revocatorie.
Articolo
88
Definizioni.
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
capo si intendono:
a)
per «impresa dichiarata insolvente», l'impresa dichiarata
insolvente a norma dell'art. 3, anche se successivamente ammessa
alla procedura di amministrazione straordinaria o dichiarata
fallita, nonchè l'impresa che, nel caso previsto dall'art.
35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del
medesimo art. 3;
b)
per «imprese del gruppo», le imprese, anche non insolventi,
che si trovano nei rapporti indicati dall'art. 80, comma 1,
lettera b), con l'impresa dichiarata
insolvente;
c)
per «società del gruppo», le imprese del gruppo costituite
in forma societaria.
Articolo
89
Denuncia
al tribunale.
1.
Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e
il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre
la denuncia prevista dall'art. 2409 del codice civile contro
gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo.
2.
Nel caso di accertamento delle gravi irregolarità denunciate,
il commissario o il curatore denunciante può essere nominato
amministratore giudiziario della società del gruppo a norma
del terzo comma dell'art. 2409 del codice civile.
Articolo
90
Responsabilità
nei casi di direzione unitaria.
1.
Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli
amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione
rispondono in solido con gli amministratori della società
dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società
stessa in conseguenza delle direttive impartite.
Articolo
91
Azioni
revocatorie.
1.
Fermo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, il commissario
straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente
possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'art. 67
della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo
relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello
stesso articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione
dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati
nel n. 4) e nel secondo comma dello stesso articolo compiuti
nei tre anni anteriori.
2.
Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario
ed il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'art.
83.
Titolo
V
DISPOSIZIONI
COMUNI DI PROCEDURA
Articolo
92
Composizione
collegiale del tribunale.
1.
Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli
altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione
collegiale.
2.
Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto,
il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nelle
cause relative all'accertamento del passivo previste dagli
articoli 98 e seguenti della legge fallimentare e nelle cause
di approvazione del concordato previste dall'art. 214, terzo
comma, della medesima legge.
Articolo
93
Sospensione
dei termini processuali.
1.
La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge
7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
a)
ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza
e di opposizione alla medesima;
b)
al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa
insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo
procedimento di reclamo;
c)
ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria
in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione
straordinaria, nonchè ai relativi procedimenti di reclamo.
Articolo
94
Affissione
con mezzi informatici.
1.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche
mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione
di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata
mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile
al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2.
Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese
sottoposte alle procedure dei costi del servizio.
Articolo
95
Applicabilità
delle disposizioni penali della legge fallimentare.
1.
La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli
3 e 82 è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del
titolo VI della legge fallimentare.
2.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 220 della legge fallimentare,
l'obbligo previsto dall'art. 16, secondo comma, n. 3), della
medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto
dall'art. 8, comma 1, lettera c),
del presente decreto.
Articolo
96
Reati
del commissario giudiziale e del commissario straordinario.
1.
Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario
le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della legge
fallimentare.
2.
Le stesse disposizioni si applicano, altresì, alle persone
che coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario
straordinario nell'amministrazione della procedura.
Articolo
97
Costituzione
di parte civile.
1.
La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'art.
240, primo comma, della legge fallimentare è esercitata, dopo
la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario
giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, dal commissario straordinario.
Titolo
VII
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Articolo
98
Modifica
dell'art. 50-bis del codice di procedura civile.
1.
Nel n. 2) del primo comma dell'art. 50-bis
del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 56 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «al
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,» sono soppresse.
Articolo
99
Modifica
della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa.
1.
Il secondo periodo del primo comma dell'art. 203 della legge
fallimentare è abrogato.
2.
L'art. 237 della legge fallimentare è sostituito dal seguente:
«Art.
237 (Liquidazione coatta amministrativa).
- L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma
degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di
fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente titolo.
Nel
caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al
commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano
nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli
articoli 228, 229 e 230.».
Articolo
100
Modifica
dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.
1.
Nel primo comma dell'art. 2-bis del
decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole «società in amministrazione
straordinaria» sono sostituite dalle parole «imprese in amministrazione
straordinaria».
Articolo
101
Adeguamento
delle disposizioni attuative dell'art. 2-bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26.
1.
Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua
le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalità
di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle
imprese in amministrazione straordinaria, previste dall'art.
2-bis, terzo comma, del decreto-legge
30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà e alle disposizioni del presente
decreto.
Articolo
102
Pagamento
di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia.
1.
Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del
Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato
alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria
e dei loro aventi causa, previsti dall'art. 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297 e dall'art. 2 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione
dei provvedimenti indicati nell'art. 2, secondo e terzo comma,
della citata legge n. 297 del 1982.
Articolo
103
Impiego
della Guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti
di vigilanza.
1.
Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 37,
comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il
Ministero delle finanze, può chiedere il distacco presso di
esso di un contingente del personale della Guardia di finanza,
nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del
Corpo.
Articolo
104
Termine
per l'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari
e di compensi.
1.
I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'art. 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari
straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari.
Articolo
105
Termine
per l'emanazione del regolamento in materia di pubblicità con
mezzi informatici.
1.
Il regolamento previsto dall'art. 94 è emanato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione
del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficialedella
Repubblica.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonchè
nei casi di indisponibilità presso gli uffici giudiziari delle
dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicità
con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti,
estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, è eseguita
con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale;
nei casi in cui è prevista l'applicazione delle disposizioni
dell'art. 8, comma 3, un estratto del provvedimento è inoltre
pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia
a cura del cancelliere.
3.
Il regolamento stabilisce adeguate modalità di informazione
del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione
con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilità
delle necessarie dotazioni.
4.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicità
prevista dall'art. 38, comma 3, secondo periodo, è eseguita
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella
Repubblica.
Articolo
106
Procedure
di amministrazione straordinaria in corso.
1.
Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione
straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni
anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo
assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle società
o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma
dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
2.
La procedura di amministrazione straordinaria si considera
in corso quando, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, è stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza
dell'impresa, ancorchè non sia stato ancora emesso il decreto
che dispone l'amministrazione straordinaria a norma dell'art.
1, quinto comma, o dell'art. 3, secondo comma, del citato
decreto-legge n. 26 del 1979.
3.
Alle procedure di amministrazione straordinaria in corso si
applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 46,
comma 3, 77 e 78 del presente decreto.
Articolo
107
Compenso
dei commissari delle procedure di amministrazione straordinaria
in corso.
1.
Con il regolamento previsto dall'art. 47 sono stabiliti i
criteri di liquidazione del compenso dei commissari straordinari
e dei membri del comitato di sorveglianza nelle procedure
di amministrazione straordinaria in corso alla data del presente
decreto, per quanto attiene alle attività espletate successivamente
all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Articolo
108
Proroga
del trattamento di cassa integrazione guadagni.
1.
Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di
interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti
a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte
ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore
del presente decreto, previsti dall'art. 3 della legge 23
luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati
alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per
un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilità
stabiliti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998,
n. 274.
2.
La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma
1, costituisce criterio di priorità ai fini della concessione
dei trattamenti ivi indicati.
Articolo
109
Abrogazioni.
1.
Sono abrogati:
a)
il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni,
fatta eccezione per l'art. 2-bis;
b)
l'art. 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784;
c)
l'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544;
d)
il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1982, n. 381;
e)
l'art. 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212;
f)
gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987,
n. 19;
g)
l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n.
366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre
1987, n. 452;
h)
la legge 23 agosto 1988, n. 391;
i)
l'art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente
decreto.
Articolo
110
Norma
di coordinamento.
1.
I riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate esplicitamente
o implicitamente dal presente decreto, alle disposizioni del
decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, si intendono effettuati
alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.