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E' convertito in legge il decreto-legge 30
gennaio 1979, numero 26, concernente provvedimenti
urgenti per l'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi, con le seguenti
modificazioni:
l'art.
1 è sostituito dal seguente:
Art.
1 - (Imprese soggette all'amministrazione
straordinaria e norme applicabili).
- Le imprese di cui al primo comma dell'art.
1 della legge fallimentare, approvata con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
soggette a procedura di amministrazione straordinaria,
con esclusione del fallimento, qualora abbiano
una esposizione debitoria, verso istituti
o aziende di credito o istituti di previdenza
e di assistenza sociale, superiore a cinque
volte il capitale versato ed esistente secondo
l'ultimo bilancio approvato nonchè a venti
miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti
agevolati.
Quando
sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi
degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare
d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati
dall'art. 6 della predetta legge, lo stato
di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso
pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione,
il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato dispone con proprio decreto,
di concerto con il Ministro del tesoro, la
procedura di amministrazione straordinaria.
La
procedura si attua ad opera di uno o tre commissari
sotto la vigilanza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata,
in quanto non diversamente stabilito con il
presente decreto-legge, dagli articoli 195
e seguenti e dall'art. 237 della legge fallimentare.
La revoca del commissario è disposta su parere
conforme del Comitato dei Ministri per il
coordinamento della politica industriale (CIPI).
Del comitato di sorveglianza devono far parte,
a seconda che sia composto da tre o da cinque
membri, uno o due creditori chirografari,
scelti tra persone particolarmente esperte
nel ramo di attività esercitato dall'impresa.
A tutti gli effetti stabiliti dalla legge
fallimentare, il provvedimento di cui al comma
precedente è equiparato al decreto che ordina
la liquidazione coatta amministrativa;
l'art.
2 è sostituito dal seguente:
).
- Con il decreto che dispone la procedura
di amministrazione straordinaria può essere
disposta, tenendo anche conto dell'interesse
dei creditori, la continuazione dell'esercizio
dell'impresa da parte del commissario per
un periodo non superiore a due anni, prorogabile
una sola volta per non oltre un anno su conforme
parere del CIPI. Con successivi decreti, tenendo
anche conto di eventuali richieste del comitato
di sorveglianza e su conforme parere del CIPI,
può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione
a continuare l'esercizio dell'impresa.
Il
commissario predispone un programma, la cui
esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità
di vigilanza su conforme parere del CIPI.
Il programma deve prevedere, in quanto possibile
e tenendo conto degli interessi dei creditori,
un piano di risanamento, coerente con gli
indirizzi della politica industriale, con
indicazione specifica degli impianti da riattivare
e di quelli da completare, nonchè degli impianti
o complessi aziendali da trasferire e degli
eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per
quanto possibile deve essere preservata l'unità
dei complessi operativi, compresi quelli da
trasferire.
Sino
a quando il programma non è esecutivo, gli
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
devono essere specificatamente autorizzati
dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione
non è necessaria per gli atti previsti nell'art.
35 della legge fallimentare, se di valore
non superiore a lire duecento milioni.
Nella
distribuzione di acconti ai creditori previsti
dal secondo comma dell'art. 212 della legge
fallimentare, sono preferiti i lavoratori
dipendenti e le imprese artigiane e industriali
con non più di cento dipendenti.
Il
compenso del commissario è liquidato dall'autorità
di vigilanza in base agli emolumenti spettanti
ai presidenti degli enti pubblici economici
e tenendo conto dell'entità della gestione;
dopo
l'art. 2, è inserito il seguente:
- (Garanzia dello Stato).
- Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto
o in parte i debiti che le società in amministrazione
straordinaria contraggono con istituzioni
creditizie per il finanziamento della gestione
corrente e per la riattivazione ed il completamento
di impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare
complessivo delle garanzie prestate ai sensi
del precedente comma non può eccedere, per
il totale delle imprese garantite, i cinquecento
miliardi di lire.
Le
condizioni e modalità della prestazione delle
garanzie saranno disciplinate con decreto
del Ministro del tesoro su conforme delibera
del CIPI.
Gli
oneri derivanti dalle garanzie graveranno
su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, da classificarsi
tra le spese di carattere obbligatorio;
all'art.
3, secondo comma, il primo periodo è sostituito
dal seguente:
L'accertamento
giudiziario dello stato di insolvenza delle
società suindicate è compiuto dal tribunale
ai sensi del secondo comma dell'art. 1, anche
per iniziativa del commissario o dei commissari;
e
al medesimo comma le parole: del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
sostituite dalle seguenti: della legge
fallimentare;
all'art.
3, dopo il secondo, sono aggiunti i seguenti
commi:
Nei
confronti delle società di cui al primo comma,
ancorchè non sia stato accertato lo stato
di insolvenza, il commissario o i commissari
delle società poste in amministrazione straordinaria
possono esperire l'azione revocatoria di cui
all'art. 67 della legge fallimentare, relativamente
agli atti indicati ai numeri 1, 2) e 3) dello
stesso articolo, posti in essere nei cinque
anni anteriori alla scadenza dichiarativa
dello stato di insolvenza della società in
amministrazione straordinaria, e relativamente
agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma
di detto articolo, posti in essere nei tre
anni anteriori.
Ai
fini dell'esperimento dell'azione il commissario
o i commissari possono richiedere informazioni
alla Commissione nazionale per le società
e la borsa, e ad ogni altro pubblico ufficio,
che sono tenuti a fornirle entro trenta giorni.
Possono altresì chiedere alla CONSOB di effettuare,
allo scopo di accertare tutti i rapporti di
carattere giuridico e patrimoniale intercorsi
tra le società in amministrazione straordinaria
e quelle passivamente legittimate rispetto
all'azione revocatoria di cui al comma precedente,
le indagini consentite dalla legge 7 giugno
1974, n. 216. L'accertamento deve compiersi
entro 120 giorni dalla data della richiesta.
Il
commissario è legittimato a proporre la denuncia
prevista dall'art. 2409 del codice civile
contro gli amministratori e i sindaci delle
società indicate alle lettere a),
b) e c)
del primo comma del presente articolo. Ove
il tribunale accerti la sussistenza delle
più gravi irregolarità di cui al terzo comma
del citato articolo 2409 il commissario potrà
essere nominato amministratore giudiziario
della società i cui amministratori hanno compiuto
le gravi irregolarità sopra indicate.
Le
domande giudiziali previste dai commi precedenti
e quelle di responsabilità cui il commissario
è legittimato a norma dell'art. 206, primo
comma, della legge fallimentare, vanno proposte
dinanzi al tribunale che ha accertato il primo
stato di insolvenza ai sensi dell'art. 1,
secondo comma, con il rito disciplinato dalla
legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative
sentenze sono provvisoriamente esecutive.
Le
norme di cui ai commi precedenti sono applicabili
anche agli atti e ai fatti posti in essere
anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto-legge;
all'art.
3, dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma:
Nei
casi di società collegate a norma del primo
comma del presente articolo, ove si verifichi
l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori
delle società che hanno esercitato tale direzione
rispondono in solido con gli amministratori
della società in amministrazione straordinaria
dei danni da questi cagionati alla società
stessa;
all'art.
4, primo comma, sono soppresse le parole:
al momento della dichiarazione o successivamente;
al secondo comma, le parole:
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
sostituite dalle seguenti: dalla legge
fallimentare;
l'art.
5 è sostituito dal seguente:
).
- Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi
aziendali o impianti appartenenti alle imprese
poste in amministrazione straordinaria ai
sensi del presente decreto, le società consortili,
di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787,
possono costituire nuove società per azioni.
Le
disposizioni del presente decreto non si applicano,
dalla data della costituzione e per la durata
della società consortile, alle imprese per
il cui risanamento sia stata autorizzata la
costituzione di società consortili ai sensi
della legge 5 dicembre 1978, n. 787, nè alle
società che le controllano a norma del secondo
comma dell'art. 2 della legge medesima. Tuttavia
la società consortile può in ogni momento
domandare la dichiarazione giudiziaria dello
stato di insolvenza di tali imprese, ai sensi
e per gli effetti del presente decreto;
dopo
l'art. 5, sono inseriti i seguenti:
- (Agevolazioni fiscali sui
trasferimenti). - I trasferimenti di
aziende o di complessi aziendali, anche relativi
a singoli rami di impresa, appartenenti alle
imprese poste in amministrazione straordinaria
ai sensi del presente decreto sono soggetti
all'imposta di registro nella misura fissa
di un milione di lire;
- (Modifiche all'art. 4 detta
legge 5 dicembre 1978, n. 787). - Dopo
l'art. 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787,
è inserito il seguente:
.
- Il Ministro del tesoro, sentito il parere
del Comitato per il credito e il risparmio,
una volta approvati i piani di risanamento
ai sensi del precedente art. 4, può convocare
gli istituti di credito a medio e lungo termine
che esercitano il credito industriale e le
aziende di credito, i quali risultino essere
creditori dell'impresa il cui piano di risanamento
è stato approvato, affinchè deliberino sulla
costituzione di una società consortile ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1,
destinata al risanamento dell'impresa medesima.
La
costituzione della società consortile deve
essere approvata dalla maggioranza degli istituti
ed aziende votanti la quale rappresenti tre
quarti della totalità dei crediti degli istituti
ed aziende convocati per la deliberazione.
La
partecipazione alla società consortile, la
cui costituzione è approvata a norma del comma
precedente, è vincolante per tutti gli istituti
ed aziende convocati per la deliberazione,
i quali sono obbligati a partecipare alla
società consortile in misura proporzionale
ai rispettivi crediti nei confronti dell'impresa
da risanare, fermi restando i limiti previsti
dal quinto e sesto comma dell'art. 1 della
presente legge.
E'
tuttavia consentito agli istituti od aziende
dissenzienti o che non abbiano partecipato
alla votazione di rinunciare a partecipare
alla società consortile negando la propria
adesione con comunicazione al Ministro del
tesoro entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla comunicazione della deliberazione. In
tal caso le quote di partecipazione dei creditori
che abbiano negato la propria adesione saranno
ripartite fra gli istituti e le aziende partecipanti
in misura proporzionale alle rispettive quote,
sempre nel rispetto dei limiti previsti dal
quinto e sesto comma dell'art. 1 della presente
leoge.
Dalla
data dell'invio dell'avviso di convocazione
di cui al primo comma e per i due anni successivi,
gli istituti e le aziende che hanno negato
la propria adesione non possono, sotto pena
di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive
sul patrimonio dell'impresa per il cui risanamento
è stata costituita la società consortile nè
possono acquistare diritti di prelazione con
efficacia rispetto agli istituti ed aziende
di credito che hanno partecipato alla società
consortile medesima. Le prescrizioni che sarebbero
state interrotte dagli atti predetti rimangono
sospese e le decadenze non si verificano»;
all'art.
6, il primo e il secondo comma sono sostituiti
dai seguenti:
Ai
fini di quanto previsto dalla legge fallimentare,
relativamente alle impmse per le quali è stata
disposta la procedura di amministrazione straordinaria
è competente il tribunale che ha accertato
lo stato di insolvenza ai sensi del secondo
comma dell'art. 1 del presente decreto, ferma
restando la competenza ordinaria per le opposizioni
alle sentenze dichiarative dello stato di
insolvenza e alle sentenze di cui all'art.
4 del decreto stesso.
L'opposizione
non sospende l'esecuzione della sentenza.
La
cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui
beni delle imprese in amministrazione straordinaria
venduti dal commissario è ordinata con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
dopo
l'art. 6, sono inseriti i seguenti:
- (Modalità di trasferimenti
di complessi aziendali). - Nei casi
di trasferimenti di aziende, impianti o complessi
aziendali o di immobili o mobili in blocco
è consentita la vendita senza incanto e la
vendita ad offerta privata, previa l'autorizzazione
dell'autorità di vigilanza e sentito il parere
del comitato di sorveglianza.
Nei
casi predetti, il valore dei beni da trasferire
è determinato da uno o più esperti nominati
dal commissario liquidatore i quali si atterranno
ai criteri di valutazione propri a ciascuno
dei beni da trasferire e, quando trattasi
di aziende o complessi aziendali, ad un criterio
di valutazione che tenga conto, tra l'altro,
della redditività all'atto della stima e nel
biennio successivo.
- (Durata di applicazione).
- Le disposizioni del presente decreto si
applicano sino all'entrata in vigore di una
nuova legge di riforma del regime delle società.