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Gli organi del fallimento
Tale Tale espressione è utilizzata per individuare i soggetti dotati di particolari
funzioni all’interno della procedura fallimentare al fine di raggiungere gli obiettivi
propri di essa, ossia l’amministrazione del patrimonio del fallito, l’accertamento
dello stato passivo, la liquidazione dell’attivo fallimentare e, da ultimo, la distribuzione
del ricavato tra i creditori del fallito. I soggetti cui la legge attribuisce le
suddette funzioni sono: il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il curatore
ed il comitato dei creditori, i cui compiti, peraltro, sono stati in parte ridisegnati,
relativamente alle procedure fallimentari aperte successivamente al 16 gennaio 2006,
dalla riforma attuata in materia dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5.
Il tribunale fallimentare, che cioè ha dichiarato il fallimento, è investito dell’intera
procedura, ai sensi dell’art. 23 L. F. In particolare, esso è competente a decidere
sui reclami proposti contro i provvedimenti del giudice delegato, mediante un decreto
reclamabile alla Corte di Appello, laddove la disciplina previgente qualificava
detti decreti come non impugnabili. In base alla nuova formulazione dell’art. 25
L. F., inoltre, del collegio che decide sul reclamo non può fare legittimamente
parte il giudice delegato il cui provvedimento sia stato impugnato. Reiterando sul
punto il precedente testo di legge, la recente riforma stabilisce altresì in capo
al tribunale fallimentare la competenza a conoscere di tutte le cause che derivano
dal fallimento, a prescindere dalla materia e dal valore della causa, ivi comprese,
rispetto al passato, le cause derivanti dal fallimento ed aventi ad oggetto azioni
reali immobiliari. Rimangono invece escluse dalla competenza giurisdizionale del
Tribunale Fallimentare le azioni collegate alla procedura fallimentare da un nesso
di mera occasionalità.
Il giudice delegato, nominato nella sentenza dichiarativa del fallimento, ha visto
modificati piuttosto sensibilmente i propri poteri e le proprie attività in forza
dell’art. 25, nuovo testo, della Legge Fallimentare. Tale disposizione, contenente
un’elencazione meramente esemplificativa, riconosce tra l’altro al giudice delegato
il potere di emettere o provocare i provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio, di convocare il curatore ed il comitato dei creditori, di autorizzare
il curatore a stare in giudizio, nonché a procedere alla verifica dello stato passivo.
In ordine a tale ultima attribuzione, peraltro, si precisa che il giudice delegato
non è più tenuto ad autorizzare il curatore per il compimento degli atti di straordinaria
amministrazione, anche se deve esserne informato preventivamente ogniqualvolta essi
abbiano un valore superiore ai 50mila euro. Peraltro tutti i provvedimenti adottati
dal giudice delegato assumono la forma del decreto motivato, contro il quale è ammesso
reclamo innanzi al Tribunale. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 26 L. F., il reclamo
deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla comunicazione
o notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato
dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento,
mentre, per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità
pubblicitarie disposte dal giudice delegato. In ogni caso, comunque, il suddetto
reclamo non può proporsi una volta decorsi novanta giorni dal deposito in cancelleria
del provvedimento da impugnare.
Il curatore è invece il soggetto preposto all’individuazione, conservazione e amministrazione
del patrimonio del fallito. Egli, nominato nella sentenza dichiarativa del fallimento,
viene prescelto tra gli iscritti negli albi professionali (avvocati, dottori commercialisti
e ragionieri), nonché, per effetto della nuova formulazione dell’art. 28 L. F.,
anche tra studi professionali associati o società tra professionisti e coloro che
abbiano adeguatamente svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo
in società per azioni, e, qualora lo desideri, egli è tenuto a comunicare l’accettazione
dell’incarico nel termine di due giorni, anche se, nella prassi, si ritiene sufficiente
che l’accettazione pervenga al tribunale anteriormente alla nomina di nuovo curatore.
Il curatore, in linea generale, presta la propria opera personalmente; talvolta,
tuttavia, si avvale di coadiutori e/o delegati. In particolare, inoltre, al fine
di svolgere la propria funzione di amministrazione e acquisizione patrimoniale,
il curatore compie sia un’attività negoziale sia un’attività processuale. Egli,
infatti, procede sia alla stipula di contratti sia all’instaurazione di azioni giudiziarie
volte ad acquisire alla massa fallimentare beni che ne facciano parte in forza di
diritti spettanti al fallito (si pensi all’esercizio di azioni di recupero credito)
o volte a far rientrare nel patrimonio stesso beni che ne siano usciti (ad esempio
un’azione revocatoria). Ove poi, in tal caso, il curatore debba quindi conferire
mandato al procuratore legale del fallimento, debbono concorrere, secondo la disciplina
attualmente vigente, due distinti atti: l’autorizzazione a stare in giudizio, di
competenza del giudice delegato e da accordarsi al curatore per ogni singolo grado
ed il rilascio della procura al difensore designato da parte del curatore stesso.
Sotto altro profilo, poi, il regime giuridico attualmente vigente non richiede più,
per gli atti di straordinaria amministrazione, che il potere del curatore sia integrato
dall’autorizzazione del giudice delegato o, per atti di valore superiore alle duecentomila
lire, da quella del tribunale, potendo oggi tali atti essere effettuati direttamente
dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ai sensi del nuovo
disposto dell’art. 35 L. F.
Il curatore, inoltre, nell’adempimento dei doveri inerenti
il proprio ufficio, deve tenere un registro precedentemente vidimato da almeno un
componente del comitato dei creditori e annotarvi quotidianamente le operazioni
relative alla sua amministrazione, a norma dell’art. 38 L. F. Tra gli altri obblighi
posti a carico dell’ufficio del curatore, inoltre, si deve segnalare in particolare
l’obbligo di presentare al giudice delegato , entro 60 giorni dalla dichiarazione
di fallimento, una relazione sulle cause e le circostanze del fallimento. A tale
proposito, peraltro, l’art. 33 L. F., come modificato dalla riforma attuata con
il D. Lgs. N. 5/06, stabilisce che il giudice delegato, nell’ordinare il deposito
della relazione in cancelleria, disponga la segretazione delle parti di essa inerenti
la responsabilità penale del fallito o di terzi, le azioni che il curatore intenda
promuovere e che possano comportare l’adozione di misure cautelari, oltre che, da
ultimo, circostanze estranee alla procedura, che investano la sola sfera personale
del fallito.
Per quel che riguarda, poi, l’amministrazione finanziaria, il curatore,
entro dieci giorni, è tenuto a depositare presso l’ufficio postale o l’istituto
di credito scelti dal curatore, le somme riscosse. Relativamente, infine, alla fase
eventuale della revoca del curatore, preme segnalare la novità introdotta dall’art.
37bis L. F., secondo cui, in sede di esame dello stato passivo, i creditori presenti,
che rappresentino la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono chiedere
la sostituzione del curatore indicando al Tribunale le ragioni della richiesta ed
un nuovo nominativo.
Quanto, da ultimo, al comitato dei creditori, si rileva come esso si sia rivelato
essere l’organo della procedura che abbia conosciuto le più significative modifiche
ad opera della recente riforma. In primo luogo, ai sensi dell’art. 40 L. F., il
comitato dei creditori deve essere nominato dal giudice delegato entro 30 giorni
dalla sentenza di fallimento, sulla scorta delle risultanze documentali. Non solo.
In base al successivo art. 41 L. F., inoltre, il comitato svolge una funzione di
vigilanza sull’operato del curatore, autorizzandone gli atti ed esprimendo pareri
nei casi previsti dalla legge Il comitato dei creditori è dunque un organo collegiale,
composto da tre a cinque membri e che decide secondo le regole della maggioranza.
Il voto, peraltro, può essere espresso in seno al comitato vuoi in riunioni collegiali
vuoi per mezzo del telefax o altro strumento elettronico o telematico, purché sia
possibile conservare la prova della manifestazione del voto. Nel regime transitorio,
tuttora applicabile alle procedure concorsuali già pendenti alla data del 16 gennaio
2006, il comitato dei creditori continua a svolgere, invece, una funzione prevalentemente
consultiva.