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	                    Coefficienti ICI 2006 per fabbricati posseduti da imprese
D.M. 22 febbraio 2006.
(Gazz. Uff. n. 49 del 28 febbraio 2006)
Aggiornamento  dei  coefficienti  per  la  determinazione  del  valore  dei
fabbricati di cui all'articolo 5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(ICI) dovuta per l'anno 2006.
(Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali)
    Visto l'art. 5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n. 504, concernente i criteri di determinazione del  valore,  agli  effetti
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei  fabbricati  classificabili
nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente  posseduti  da
imprese e distintamente contabilizzati;
    Visti gli articoli 4 e  16  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione  della  competenza
ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
    Visto l'art. 70, comma  6,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che  conferiscono  agli
organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o  provvedimenti
amministrativi  di  cui  all'art.  4,  comma  2,   dello   stesso   decreto
legislativo, si intendono nel senso che la relativa  competenza  spetta  ai
dirigenti;
    Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati  nel  citato
art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2006;
    Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo  di
costruzione di un capannone;
   Art. 1.
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
    1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli  immobili
(ICI) dovuta  per  l'anno  2006,  per  la  determinazione  del  valore  dei
fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:
    per l'anno 2006 = 1,03; per l'anno 2005 = 1,06; 
per l'anno 2004 = 1,10;
    per l'anno 2003 = 1,13; 
per l'anno 2002 = 1,18; per l'anno 2001 = 1,20;
    per l'anno 2000 = 1,24; per l'anno 1999 = 1,26; 
per l'anno 1998 = 1,28;
    per l'anno 1997 = 1,32; 
per l'anno 1996 = 1,36; per l'anno 1995 = 1,40;
    per l'anno 1994 = 1,44; per l'anno 1993 = 1,47; 
per l'anno 1992 = 1,48;
    per l'anno 1991 = 1,51; 
per l'anno 1990 = 1,59; per l'anno 1989 = 1,66;
    per l'anno 1988 = 1,73; per l'anno 1987 = 1,87; 
per l'anno 1986 = 2,02;
    per l'anno 1985 = 2,16;
 per l'anno 1984 = 2,31; per l'anno 1983 = 2,45;
    per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,60.
    Il presente decreto sarà  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.