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Approfondimenti in locazione
La locazione di immobili urbani
- Ferma restando l'applicabilità a tutti i
contratti di locazione
della normativa codicistica innanzi illustrata, in materia di locazione di immobili urbani, il legislatore è intervenuto specificamente, modificando, con la legge 9 dicembre 1998 n. 431, la disciplina dettata dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 (nota come legge dell'equo canone) e dal decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359.
La sublocazione e la cessione del contratto di locazione
- La norma generale di riferimento in materia è l'art. 1594 c.c., secondo cui il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. Qualora il contratto abbia ad oggetto una cosa mobile, invece, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
La normativa fiscale in materia di locazione
- La legge n. 431/98 ha fatto largo uso della leva fiscale sia per incoraggiare il mercato delle locazioni, sia per reprimere le relative evasioni. Tale indirizzo seguito dal legislatore coinvolge sia l'ICI, che le imposte sui redditi, che l'imposta di registro.
La normativa del Codice Civile in materia di locazione
- Le norme del codice civile applicabili alle
locazioni
, dettate dagli artt. 1575 e seguenti c.c., riguardano le obbligazioni fondamentali del rapporto, sia dalla parte del locatore sia dalla parte del conduttore, o locatario o inquilino che dir si voglia. In primo luogo, esaminando le obbligazioni del locatore, emergono, in via principale, l'obbligo di consegnare il bene in buono stato di manutenzione, di mantenerlo in condizione da servire all'uso convenuto e di garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
La normativa processuale in materia di locazione
- Il legislatore del 1978, oltre ad aver delineato vari tipi di
locazione
e ad aver provveduto ad apprestare la salvaguardia degli interessi del conduttore sul piano sostanziale, si preoccupò anche di introdurre
norme processuali
volte a garantire un'effettiva tutela al contraente più debole, ossia al conduttore.