La normativa fiscale in materia di locazione
							
							La registrazione dei contratti di locazione
							
								A norma del Testo Unico sull'imposta di registro, la registrazione dei 
								contratti di locazione è obbligatoria entro 30 giorni dalla data di 
								sottoscrizione degli stessi, indipendentemente dall'ammontare del canone 
								pattuito, fatta eccezione per i contratti non formati con atto pubblico o 
								scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi 
								nell'arco dell'anno.
							
							
								Per i contratti aventi durata pluriennale, peraltro, l'imposta di registro può 
								essere assolta alternativamente in due modi diversi, ossia annualmente 
								sull'importo del canone relativo a ciascun anno oppure sul corrispettivo 
								pattuito per l'intera durata del contratto.
							
							
								Il versamento dell'imposta deve essere effettuato utilizzando gli appositi 
								moduli F23 ed indicando i relativi codici degli uffici destinatari dei 
								versamenti e delle causali di versamento. Il predetto termine di pagamento 
								dell'imposta in oggetto, pari, come indicato, a 30 giorni, decorre dalla data 
								della stipula relativamente ai contratti formati con scrittura privata e, 
								rispettivamente, dal giorno di inizio della nuova annualità per i contratti 
								pluriennali in ordine ai quali si sia optato per pagare anno per anno.
							
							
								E' altresì possibile provvedere alla registrazione telematica dei contratti di 
								locazione e di affitto di immobili, direttamente con la trasmissione da parte 
								del contribuente attraverso lo stesso servizio telematico Entratel o Internet, 
								oppure tramite intermediari, come i professionisti abilitati alla trasmissione 
								telematica o altri soggetti quali i CAF.
							
							
								Peraltro l'impiego della procedura telematica per la registrazione dei 
								contratti di locazione, che avviene mediante la trasmissione telematica dei 
								dati del contratto, compreso il testo, entro il termine suddetto previsto per 
								la registrazione, è obbligatorio soltanto per chi possieda almeno 100 unità 
								immobiliari. Quanto alla spettanza delle spese di registrazione del contratto 
								di locazione, la norma di riferimento è poi costituita dall'art. 8 Legge n. 
								392/78, mai abrogato dalla Legge n. 431/98, secondo cui le spese in oggetto 
								sono a carico del conduttore e del locatore in parti eguali, tranne nei soli 
								casi in cui parte del contratto di locazione sia lo Stato. In questa ultima 
								eventualità, infatti, obbligata al pagamento dell'imposta è esclusivamente 
								l'altra parte contraente.
							
							
								Una particolare questione attiene inoltre all'esigibilità o meno dell'imposta 
								di registro per il periodo di detenzione dell'immobile da parte del conduttore, 
								successivamente alla scadenza del contratto, nonchè nelle more dell'azione di 
								sfratto. Taluni sostengono che tale rapporto non sia più qualificabile come 
								rapporto di locazione, versandosi in verità, in simili casi, un'indennità di 
								occupazione avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, soggetta 
								pertanto all'imposta proporzionale del 3% e non del 2%. D'altro canto, con una 
								recente risoluzione del luglio 2003, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, 
								nel lasso di tempo intercorrente tra la consegna dell'immobile o la scadenza 
								del contratto e la stipula di un nuovo contratto di locazione, il rapporto che 
								si instaura tra le parti non è autonomo, ma consequenziale e geneticamente 
								collegato ad un rapporto contrattuale; l'imposta di registro sulle somme 
								corrisposte dal conduttore è dunque del 2%, in quanto ha natura di 
								corrispettivo di locazione.
							
							
								Inoltre la legge finanziaria 2005, n. 311 del 30 dicembre 2004, ha introdotto 
								alcune importanti novità in tema di locazioni.
							
							
								In primo luogo i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti 
								personali di godimento di unità immobiliari o loro porzioni, comunque 
								stipulati, sono nulli in mancanza di registrazione. L'omissione della 
								registrazione, pertanto, non è più sanzionata soltanto sul piano tributario, ma 
								può costituire anche una causa di nullità del contratto. In second'ordine, è 
								previsto che i contribuenti non subiscano alcun accertamento da parte 
								dell'Agenzia delle Entrate qualora dichiarino una somma uguale o superiore al 
								10% del valore catastale dell'immobile.
							
							
								Infine, per arginare le ricadute negative dell'evasione nel settore delle 
								locazioni tra privati, è stata resa obbligatoria la comunicazione all'anagrafe 
								tributaria dei dati catastali identificativi degli immobili presso le quali 
								vengono attivate le utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas da 
								parte delle aziende erogatrici di detti servizi.
							
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